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AS 2025 870

Ordinanza dell’UFT concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT)

Preambolo

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT)

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFT del 14 maggio 20121 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Ingressovisto l’articolo 9c capoverso 3bis della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr);
vista l’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF),

Art. 1 cpv. 1 e 31 Il prezzo di base per traccia è di:a. 2.50 fr. per treno-chilometro (tkm) per corse effettuate su tratte della categoria A;b. 1.15 fr. per tkm per corse effettuate su tratte della categoria B;c. 1.15 fr. per tkm per corse effettuate su tratte della categoria C;d. 0.70 fr. per tkm per corse effettuate su tratte della categoria D.3 Il prezzo di base in funzione dell’usura, applicabile sulle tratte di cui all’allegato 1, è di:a. 0.29 ct. per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per corse effettuate su tratte la cui sovrastruttura è concepita per un carico per asse di 13 tonnellate al massimo;b. 0.36 ct. per tkmL per corse effettuate sulle altre tratte.

Art. 3aPrezzi per prestazioni di manovra nel traffico mercibis (art. 9c cpv. 3 Lferr)I prezzi per le seguenti prestazioni supplementari di manovra nel traffico merci sono i seguenti:a. disposizione di percorsi di manovra, 4.85 fr.;b. manovre in stazioni di smistamento:1. 5 fr. per vagone in entrata, 2. 5 fr. per vagone in uscita,3. 100 fr. per gruppo di formazione a partire dal secondo gruppo,4. 9.50 fr. a titolo di supplemento per vagone con limitazione di trasporto,5. 70 fr. a titolo di supplemento per manovre speciali.

Art. 5, rubrica Manovre in stazioni di smistamento (art. 9c cpv. 3bis Lferr)

Art. 6, rubrica Liberazione di una tratta al di fuori delle ore di esercizio abituali (art. 22 cpv. 2 lett. d OARF)

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.

18 dicembre 2025

Ufficio federale dei trasporti:

Christa Hostettler