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AS 2025 871

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e JRR Association concernente i privilegi e le immunità di JRR Association in Svizzera
Concluso il 18 dicembre 2025Entrato in vigore il 18 dicembre 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
JRR Association,
dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità di JRR Association in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Capacità giuridica

Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera di JRR Association, associazione di diritto svizzero fondata nel 2011 (di seguito «JRR»).

Art. 2 Libertà d’azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione di JRR.

Esso le riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione, sul territorio svizzero.

Art. 3 Inviolabilità degli archivi, dei documenti e della corrispondenza

Gli archivi di JRR e, in generale, tutti i documenti e la corrispondenza in qualsiasi forma (fisico o digitale), come pure tutti i supporti di dati che le appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino.

Art. 4 Regime fiscale

JRR, i suoi averi nonché i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili l’esonero si applica unicamente a quelli di proprietà di JRR e che vengono utilizzati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.

JRR è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

JRR è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso i soggetti fiscali come anche per tutti gli acquisti di prestazioni assoggettati all’imposta sull’acquisto, destinati esclusivamente al proprio uso ufficiale.

JRR non è esonerata dai tributi all’importazione (tributi doganali, IVA ecc.) per i beni importati.

JRR è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali nella misura in cui non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizi.

L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta di JRR mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera. Se occorre, gli altri esoneri summenzionati saranno effettuati mediante rimborso su richiesta di JRR seguendo una procedura che dovrà essere stabilita da quest’ultima e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 5 Personale straniero

Il Consiglio federale esonera JRR dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

Art. 6 Prevenzione degli abusi

JRR e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.

Art. 7 Non responsabilità della Svizzera

L’attività di JRR in territorio svizzero non comporta alcuna responsabilità internazionale per la Svizzera per gli atti e le omissioni di JRR o del suo personale.

Art. 8 Sicurezza della Svizzera

È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.

Se ritenesse necessario applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più presto possibile con JRR allo scopo di stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggere gli interessi di JRR.

JRR collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività pregiudichi la sicurezza della Svizzera.

Art. 9 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo che le Parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Le Parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal presidente del Tribunale federale svizzero su domanda dell’una o dell’altra Parte.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.

Art. 11 Revisione dell’Accordo

Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento su domanda dell’una o dell’altra Parte.

In tal caso, le due Parti concordano le modifiche che occorre apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12 Denuncia dell’Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.

D’intesa tra le Parti, il preavviso può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Berna, il 18 dicembre 2025, in duplice copia, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Xaver Perrez

Per
JRR Association:

Samuel Emonet

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