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AS 2025 98

AS 2025 98

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 11a, cpv. 4, frase introduttiva, nonché 5 lett. d4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2 se ciò è necessario:5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2:d. per i beni delle voci di tariffa doganale 8414 90 e 9026 che si trovano fisicamente in Svizzera dal 17 ottobre 2024, a condizione che siano necessari nell’ambito del progetto Sachalin-2 a scopo di manutenzione o riparazione;

Art. 15 cpv. 9novies, frase introduttiva, nonché lett. a9novies La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle persone fisiche menzionate nell’allegato 8 ai numeri SSID 175-53092, 175-28544 e 175-50978, oppure mettere a loro disposizione averi e risorse economiche dopo aver stabilito che:a. tali averi e risorse economiche sono necessari per la vendita o il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà in una persona giuridica o un’organizzazione stabilita in Svizzera, in uno Stato membro del SEE o nel Regno Unito che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche; e

Art. 29d Divieti in relazione con determinate decisioni di tribunali russi1 Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti decisioni, ordinanze, decreti, sentenze e altre decisioni giudiziarie adottati conformemente o in combinato disposto con l’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di disposizioni russe equivalenti.2 Non sono eseguite richieste di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione a una presunta violazione di decisioni, ordinanze, decreti, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.3 Non sono riconosciute o eseguite pene o altre sanzioni secondo il codice penale russo in relazione a una presunta violazione di decisioni, ordinanze, decreti, sentenze o altre decisioni giudiziarie di cui al capoverso 1.

Art. 30a cpv. 1, frase introduttiva, 2bis, frase introduttiva e 3, frase introduttiva1 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI2 nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:2bis La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui all’articolo 11 per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nell’allegato 5, a condizione che tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire da una joint venture:3 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 31 dicembre 2025, a condizione che:

Art. 30b Deroghe al divieto di transazioni con imprese statali D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di transazioni con imprese statali di cui all’articolo 24a capoverso 1 per permettere le transazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro, entro il 31 dicembre 2025, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE da parte delle organizzazioni di cui all’articolo 24a capoverso 1 o delle loro controllate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 30c cpv. 1, frase introduttiva1 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 28e, a condizione che:

Art. 30cbis Deroghe al divieto di soddisfare determinati crediti D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa.

Art. 35 cpv. 17 lett. b17 L’articolo 24a capoverso 1 non si applica:b. alle transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2025, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 26 marzo 2022 e a cui partecipa una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui all’articolo 24a capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 13 febbraio 20253.

12 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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