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AS 2025 99

Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 20131 sull’organizzazione del Consiglio federale è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 32 Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è sostituito dal vicecancelliere da lui designato.3 Se un vicecancelliere non può assistere alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione può designare un quadro dirigente della Cancelleria federale in sua vece.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi