AS 2025 99
Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20131 sull’organizzazione del Consiglio federale è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 32 Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è sostituito dal vicecancelliere da lui designato.3 Se un vicecancelliere non può assistere alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione può designare un quadro dirigente della Cancelleria federale in sua vece.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.
29 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |