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AS 2026 101

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni1 In tutta l’ordinanza «PUBLICA» è sostituito con «Publica».2 In tutta l’ordinanza «premio di rischio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «contributo di rischio».

Art. 1 cpv. 2 lett. a2 Non sottostanno alla presente ordinanza:a. il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)2 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers), ad eccezione del capitolo 4a;

Art. 56a cpv. 5 5 Se il rapporto di lavoro di un impiegato è disdetto in virtù dell’articolo 31a capoverso 5, l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 prosegue finché lo prevede il contratto disdetto. In tal caso sono computati lo stipendio secondo il nuovo rapporto di lavoro nonché le prestazioni finanziarie dell’assicurazione per l’invalidità e della Cassa pensioni della Confederazione (Publica).

Inserire gli art. 63a–63e prima del titolo della sezione 5

Art. 63aEx art. 88c

Art. 63bEx art. 88d

Art. 63c Continuazione della previdenza dopo la riduzione dello stipendio1 Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno detà è diminuito al massimo della metà, limpiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità [LPP]) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il contributo di rischio sulla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio del precedente guadagno assicurato.2 Ex art. 88dbis cpv. 23 Ex art. 88dbis cpv. 3

Art. 63d Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno di etàSe il datore di lavoro e l’impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d’età (art. 33b LPP4). In questo caso l’autorità competente di cui all’articolo 2 finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

Art. 63e Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria1 Ex art. 88f cpv. 12 Ex art. 88f cpv. 1bis3 Ex art. 88f cpv. 1ter4 Ex art. 88f cpv. 1quater5 Lammontare dellintera rendita transitoria si basa sul regolamento di previdenza del 15 giugno 20075 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).6 Ex art. 88f cpv. 37 Ex art. 88f cpv. 48 Ex art. 88f cpv. 59 Ex art. 88f cpv. 6

Titolo dopo l’art. 88Capitolo 4a: Previdenza professionale

Art. 88a Campo d’applicazione (art. 32d cpv. 1 e art. 32g cpv. 2 LPers)Il presente capitolo si applica ai datori di lavoro affiliati alla Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 88b Assicurazione degli impiegati (art. 32i cpv. 1 e art. 32j cpv. 1 LPers)1 Gli impiegati sono assicurati come segue:a. a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età: per i rischi di decesso e di invalidità;b. a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età: anche per la vecchiaia.2 Il capoverso 1 si applica anche alle persone già assicurate obbligatoriamente per un’attività lucrativa principale.3 L’assicurazione è retta dal RPIC6.

Titolo prima dell’art. 88cAbrogato

Art. 88c Persone non assicurateNon sono assicurati:a. gli impiegati con un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l’articolo 1k dell’ordinanza del 18 aprile 19847 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;b. gli impiegati che svolgono un’attività accessoria ed esercitano un’attività indipendente a titolo principale;c. le persone che presentano un’invalidità almeno del 70 per cento secondo la legge federale del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità;d. le persone che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità secondo l’articolo 26a LPP9;e. le persone impiegate dal DFAE all’estero sulla base di un contratto di diritto privato e non trasferibili per le quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all’AVS;f. le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento; è fatto salvo l’articolo 63d.

Art. 88d Fine dell’assicurazione1 L’assicurazione termina:a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempre che in quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o d’invalidità e l’assicurazione sia mantenuta secondo le disposizioni regolamentari;b. al raggiungimento dell’età di riferimento; sono fatti salvi l’articolo 63d e le disposizioni regolamentari.2 Per i rischi di decesso e d’invalidità, la persona rimane assicurata per la durata di:a. un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro;b. al massimo dieci mesi dal momento in cui termina il versamento dello stipendio, se il rapporto di lavoro prosegue; il contributo di rischio viene fatturato all’impiegato in proporzione.3 Se, nel caso di cui al capoverso 2 lettera b, la cessazione del rapporto di lavoro è controversa, è fatto salvo l’articolo 10 dell’ordinanza del 31 agosto 198310 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 88e Stipendio annuo determinante (art. 32g cpv. 5 LPers)1 Sono assicurati lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro di cui agli articoli 81–83.2 Se, a seguito di un inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio (art. 52a), a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se il salario di tale impiegato viene ridotto a causa di un impedimento al lavoro (art. 56 cpv. 1 e 2), lo stipendio annuo determinante precedente resta invariato fino a quando l’indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.3 Lo stipendio annuo determinante degli impiegati a tempo parziale corrisponde allo stipendio che sarebbe conseguito con un tasso di occupazione del 100 per cento.4 Se una persona ha più impieghi presso lo stesso datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione, si considera l’intero stipendio.5 I datori di lavoro che disciplinano lo stipendio secondo regolamenti propri in materia di personale devono indicare in tali regolamenti le componenti dello stipendio analogamente all’allegato 2.

Art. 88f Guadagno assicurato (art. 32g cpv. 6 e 7 LPers)1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel tasso di occupazione determinante per l’assicurazione.2 L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP11.

Art. 88g Contributi di risparmio1 I contributi di risparmio sono calcolati in base al guadagno assicurato.2 I contributi di risparmio ordinari sono accreditati all’avere di vecchiaia.

Art. 88h Piani previdenziali (art. 32g cpv. 4 LPers)1 Gli impiegati sono assicurati come segue:a. piano standard: fino alla classe di stipendio 23;b. piano per quadri: a partire dalla classe di stipendio 24.2 I contributi sono stabiliti nell’allegato 4.3 Gli impiegati di datori di lavoro che disciplinano lo stipendio secondo regolamenti propri in materia di personale sono assicurati, conformemente al regolamento sul personale del loro datore di lavoro, nel piano standard o nel piano per quadri.

Art. 88i Piani previdenziali per persone appartenenti a particolari categorie di personale (art. 32g cpv. 4 LPers)1 Se le persone appartenenti a particolari categorie di personale ricevono contributi di risparmio supplementari secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 20 febbraio 201312 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, esse sono assicurate come segue:a. piano standard: fino alla classe di stipendio 23;b. piano per quadri: a partire dalla classe di stipendio 24.2 I contributi sono stabiliti nell’allegato 5.3 I contributi di risparmio ordinari sono accreditati all’avere di vecchiaia, mentre i contributi di risparmio supplementari all’avere di risparmio speciale.

Art. 88j Contributo di rischio1 Il contributo di rischio è calcolato in base al guadagno assicurato.2 Il contributo di rischio è dell’1,5 per cento.3 Il datore di lavoro assume tre quarti dei costi del contributo, l’impiegato un quarto.

Art. 88k Spese amministrativeLe spese amministrative sono interamente pagate dal datore di lavoro.

Art. 88l Misure di risanamento1 Se servono a finanziare prestazioni sovraobbligatorie, le misure di risanamento richiedono l’approvazione del Consiglio federale.2 Il datore di lavoro può prevedere una partecipazione sovraparitetica alle misure di risanamento.3 I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dall’impiegato sono dovuti per intero dal datore di lavoro.4 In caso di differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia o di continuazione dell’assicurazione, l’impiegato deve pagare il proprio contributo di risanamento.5 La quota di contributo viene dedotta mensilmente dallo stipendio.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 88m Versamenti nella cassa di previdenza (art. 32g cpv. 2 LPers)Il datore di lavoro può effettuare versamenti nella cassa di previdenza per i seguenti scopi:a. costituire riserve di contributi del datore di lavoro;b. costituire riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione conformemente alle disposizioni regolamentari;c. colmare una copertura insufficiente;d. finanziare misure di attenuazione;e. rafforzare il grado di copertura, al massimo fino al raggiungimento di un grado di copertura del 110 per cento;f. finanziare i contributi in conto interessi.

Art. 105b cpv. 3 lett. a3 Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui ai capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti:a. partecipazione ai costi per la continuazione della previdenza secondo l’articolo 63c capoverso 3;

Art. 116f cpv. 33 Per il calcolo della rendita transitoria secondo l’articolo 63e, gli anni d’impiego riconosciuti prima dell’entrata in vigore della presente modifica e il relativo tasso di occupazione medio sono conteggiati secondo il diritto anteriore.

Art. 116l cpv. 33 L’impiegata che va in pensione prima di raggiungere l’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS può ottenere una rendita transitoria secondo l’articolo 63e capoverso 1.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4 e 5 secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

25 febbraio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 88f cpv. 5)

Partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato(art. 63e cpv. 8)

(art. 88a cpv. 1)

Componenti dello stipendio assicurabile

Titolo

Componenti dello stipendio annuo determinante

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato(art. 88e cpv. 1)

(art. 88h cpv. 2)

Contributi di risparmio

Agli impiegati si applicano i seguenti contributi di risparmio

  • a. nel piano standard (fino alla classe di stipendio 23):

Età
dell’impiegato

Contributo
dell’impiegato
in per cento

Contributo
del datore di lavoro
in per cento

Totale
in per cento

22–34

5,85

6,90

12,75

35–44

7,25

9,00

16,25

45–54

9,40

16,60

26,00

55–65

12,50

21,75

34,25

66–70

5,85

5,85

11,70

  • b. nel piano per quadri (a partire dalla classe di stipendio 24):

Età
dell’impiegato

Contributo
dell’impiegato
in per cento

Contributo
del datore di lavoro
in per cento

Totale
in per cento

22–34

5,95

6,80

12,75

35–44

7,25

9,00

16,25

45–54

9,70

19,20

28,90

55–65

12,80

24,30

37,10

66–70

5,95

5,95

11,90

(art. 88i cpv. 2)

Contributi di risparmio
per le persone appartenenti a particolari categorie di personale

1. Ai militari di professione e ai membri del Corpo delle guardie di confine si applicano i seguenti contributi di risparmio:

  • a. nel piano standard (fino alla classe di stipendio 23):

Età
dell’impiegato

Contributo
dell’impiegato
in per cento

Contributo
del datore di lavoro
in per cento

Contributo
supplementare
del datore di lavoro
in per cento

Totale
in per cento

22–34

5,85

6,90

2,00

14,75

35–44

7,25

9,00

2,00

18,25

45–54

9,40

16,60

5,00

31,00

55–65

12,50

21,75

5,00

39,25

  • b. nel piano per quadri (a partire dalla classe di stipendio 24):

Età
dell’impiegato

Contributo
dell’impiegato
in per cento

Contributo
del datore di lavoro
in per cento

Contributo
supplementare
del datore di lavoro
in per cento

Totale
in per cento

22–34

5,95

6,80

2,00

14,75

35–44

7,25

9,00

2,00

18,25

45–54

9,70

19,20

6,00

34,90

55–65

12,80

24,30

6,00

43,10

2. Agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento si applicano i seguenti contributi di risparmio:

  • a. nel piano standard (fino alla classe di stipendio 23):

Età
dell’impiegato

Contributo
dell’impiegato
in per cento

Contributo
del datore di lavoro
in per cento

Contributo
supplementare
del datore di lavoro
in per cento

Totale
in per cento

22–34

5,85

6,90

10,00

22,75

35–44

7,25

9,00

10,00

26,25

45–54

9,40

16,60

10,00

36,00

55–65

12,50

21,75

10,00

44,25

  • b. nel piano per quadri (a partire dalla classe di stipendio 24):

Età
dell’impiegato

Contributo
dell’impiegato
in per cento

Contributo
del datore di lavoro
in per cento

Contributo
supplementare
del datore di lavoro
in per cento

Totale
in per cento

22–34

5,95

6,80

10,00

22,75

35–44

7,25

9,00

10,00

26,25

45–54

9,70

19,20

10,00

38,90

55–65

12,80

24,30

10,00

47,10

(cifra III)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 25 novembre 199813 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 8tSezione 1e:
Previdenza professionale dei membri degli organi di direzione e delle commissioni extraparlamentari e di altri beneficiari di onorari

Art. 8u1 Secondo il regolamento di previdenza del 6 dicembre 201114 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC) sono assicurate le seguenti persone:a. i membri nominati degli organi di direzione di datori di lavoro affiliati alla Cassa di previdenza della Confederazione, nonché delle commissioni extraparlamentari, a condizione che tali membri esercitino questa attività a titolo principale;b. le persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente che sono parte di un contratto di prestazioni con un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e che sono sottoposte all’obbligo di assicurarsi alla previdenza professionale.2 Le condizioni di ammissione nell’assicurazione, l’inizio e la fine dell’assicurazione, i contributi di risparmio e il guadagno assicurato sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 giugno 198215 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).3 Il contributo di rischio è dell’1,5 per cento. Esso è pagato per metà dal datore di lavoro.4 Le spese amministrative sono interamente pagate dal datore di lavoro.5 In casi eccezionali, in particolare se i membri nominati di cui al capoverso 1 lettera a presentano un tasso di occupazione elevato o percepiscono un indennizzo annuo superiore al limite massimo di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP, la persona interessata può essere assicurata secondo il regolamento di previdenza del 15 giugno 200716 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC). La decisione di nomina del Consiglio federale stabilisce se l’assicurazione è retta dal RPIC o dal RPBC.