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AS 2026 104

Protocollo
di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020
Concluso il 6 giugno 2024Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 febbraio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,

visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 20201 (di seguito «Accordo»);

considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo e, in particolare, l’auspicio che gli Stati contraenti si consultino periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo;

ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni siano opportune,

hanno convenuto quanto segue:

Art. IIl punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:«2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell’articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell’articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.2.2. Con riferimento all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all’articolo 9 dell’Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere, nonostante l’articolo 3 dell’Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell’imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.»

Art. II1.Le disposizioni dell’articolo I del presente Protocollo di modifica si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.2.Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.Fatto in due esemplari in lingua italiana. Berna, il 6 giugno 2024 Per ilConsiglio federale svizzero: Karin Keller-Sutter Roma, il 30 maggio 2024 Per ilGoverno della Repubblica Italiana: Giancarlo Giorgetti

Protocollo<br />di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020<br />Concluso il 6 giugno 2024Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 febbraio 2026 | Lexipedia | Lexipedia