AS 2026 11
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
Gli allegati 8, 14, 15b e 332 dell’ordinanza del 4 marzo 20223 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina sono modificati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 13 gennaio 2026 alle ore 23.004.
12 gennaio 2026 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |