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AS 2026 11

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

Gli allegati 8, 14, 15b e 332 dell’ordinanza del 4 marzo 20223 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina sono modificati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 13 gennaio 2026 alle ore 23.004.

12 gennaio 2026

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin