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AS 2026 116

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 17 luglio 20251 che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 3Sezione 1a: Limitazione del traffico internazionale di animali

Art. 3a Divieto di estivazione e pascolo frontaliero in FranciaL’estivazione e il pascolo frontaliero di animali delle specie ricettive in Francia sono vietati.

Art. 3b Divieto di importazione dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta SavoiaL’importazione in Svizzera di animali delle specie ricettive destinati alla macellazione provenienti dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia in conformità con le disposizioni del Regolamento del 1° dicembre 19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche è vietata.

Art. 11 cpv. 1 e 31 Per la vaccinazione è impiegato il preparato Bovilis Lumpyvax-E del fabbricante Intervet International B.V. – MSD Animal Health.3 Il vaccino è applicato secondo il foglietto illustrativo.

Art. 12 Termini di attesaI termini di attesa sono stabiliti secondo il foglietto illustrativo del vaccino.

Art. 13 Protezione vaccinaleL’immunità di base è stabilita secondo il foglietto illustrativo del vaccino.

Art. 17 cpv. 1 lett. eAbrogata

Art. 22 cpv. 44 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 28 febbraio 2027.

II

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 20263.

2 L’articolo 17 capoverso 1 lettera e entra in vigore il 1° maggio 2026.

3 L’articolo 3b entra in vigore il 1° aprile 2026 con effetto sino al 30 novembre 2026.

11 marzo 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Laurent Monnerat