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AS 2026 121

Accordo di fondazione della Banca asiatica per lo sviluppo

Preambolo

Traduzione

Il Consiglio dei Governatori,

considerato che nel rapporto del proprio Consiglio d’amministrazione al Consiglio dei Governatori, la Banca asiatica di sviluppo (ADB) ha raccomandato a questi ultimi di approvare la proposta di eliminazione dell’articolo 12 (Limiti delle operazioni ordinarie) paragrafo 1 dall’Accordo di fondazione della Banca asiatica per lo sviluppo (Statuto ADB)1;

considerato che il Direttore del Consiglio dei Governatori ha chiesto al Presidente di trasmettere a ogni Governatore la suddetta proposta di emendamento dello Statuto ADB avanzata dal Consiglio d’amministrazione al fine di votare la seguente risoluzione senza convocare una riunione, in conformità con la procedura speciale definita nella sezione 3 del Regolamento dell’ADB,

decide:

L’articolo 12 dell’Accordo è emendato come segue:

Art. 12 Limiti delle operazioni ordinarie1.Abrogato2.Se la Banca concede mutui mediante mezzi che si è procurata con l’assunzione di crediti e che pertanto sono soggetti al richiamo di cui all’articolo 6 paragrafo 5, la somma complessiva dei mutui aperti e rifondibile in una determinata valuta non potrà mai eccedere quella dei crediti in corso, assunti dalla Banca e pagabili nella medesima valuta.3.Se parte del capitale ordinario è investita in capitali sociali, la somma investita non deve superare il dieci (10) per cento di quella complessiva del capitale azionario, integro liberato e, in un determinato momento, effettivamente versato nonché delle riserve ed eccedenze attinenti ai mezzi ordinari, senza la riserva speciale di cui all’articolo 17.4.La somma investita in capitali sociali non deve superare la percentuale, che il Consiglio d’amministrazione ha stabilito nei singoli casi, del capitale sociale della rispettiva corporazione od impresa. Questi investimenti non devono però indurre la Banca ad assicurarsi una partecipazione dominante nell’impresa o corporazione, a meno che ciò non sia necessario per tutelare l’investimento.

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