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AS 2026 123

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale
Concluso il 2 marzo 2026Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026

Preambolo

La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,
e
l’Unione europea,
di seguito denominata «Unione»,

di seguito denominate «Parti contraenti»,

visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio1 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (di seguito denominato «regolamento»);

considerando che, a norma dell’articolo 98 del regolamento, l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (di seguito denominata «Agenzia») deve essere aperta alla partecipazione di Paesi terzi e organizzazioni internazionali e che tale partecipazione e le relative condizioni devono essere stabilite in un Accordo concluso a tal fine con l’Unione;

riconoscendo che la Svizzera partecipa e contribuisce finanziariamente ai programmi del Sistema globale di navigazione satellitare europeo (GNSS) in virtù dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 20132 (di seguito denominato «Accordo di cooperazione») e applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2014;

ricordando che l’articolo 16 dell’Accordo di cooperazione sancisce il diritto della Svizzera a partecipare all’Agenzia alle condizioni che dovranno essere stabilite in un Accordo tra l’Unione e la Svizzera;

riconoscendo che l’Unione e la Svizzera hanno concluso un Accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 20083;

considerando la richiesta della Svizzera di partecipare alle attività dell’Agenzia;

considerando il comune interesse alla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Agenzia;

desiderando rafforzare la stretta collaborazione tra l’Unione e la Svizzera nel settore della navigazione satellitare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Portata della partecipazione

La Svizzera partecipa e contribuisce alle attività dell’Agenzia in relazione alle componenti Galileo e del Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) del programma spaziale dell’Unione, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel regolamento, nell’Accordo di cooperazione e nel presente Accordo.

La Svizzera partecipa e contribuisce alle attività dell’Agenzia in relazione ad altre componenti del programma spaziale dell’Unione purché l’Accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell’Unione4 (di seguito denominato «Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione»), preveda la partecipazione della Svizzera alle componenti di detto programma e alle attività dell’Agenzia ad esse correlate, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel regolamento, nell’Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione e nel presente Accordo.

Art. 2 Consiglio di amministrazione

Un rappresentante della Svizzera partecipa al consiglio di amministrazione dell’Agenzia in qualità di osservatore, senza diritto di voto e in conformità al regolamento interno di detto consiglio.

Art. 3 Comitato di accreditamento di sicurezza

Un rappresentante della Svizzera partecipa al comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore, senza diritto di voto e secondo le condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, solo per le questioni che riguardano direttamente la Svizzera. Queste ultime sono specificate nell’ordine del giorno redatto dal presidente del comitato prima di ogni riunione e comunicate alla Svizzera prima dell’incontro.

Art. 4 Contributo finanziario

La Svizzera contribuisce alle entrate dell’Agenzia con un importo annuale calcolato secondo la formula di cui all’allegato I.

Art. 5 Protezione dei dati

La Svizzera applica le proprie norme nazionali in materia di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati alla luce della decisione 2000/518/CE della Commissione5.

Ai fini del presente Accordo, al trattamento dei dati personali effettuato dall’Agenzia si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

La Svizzera rispetta le norme sulla riservatezza dei documenti in possesso dell’Agenzia, come stabilito nei regolamenti interni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia.

Art. 6 Status giuridico

La Svizzera riconosce la personalità giuridica dell’Agenzia.

L’Agenzia gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica concessa ai sensi della legge svizzera alle persone giuridiche. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata dall’articolo 97, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

Art. 8 Corte di giustizia dell’Unione europea

La Svizzera riconosce la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dell’Agenzia, come stabilito nell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

Art. 9 Privilegi e immunità

La Svizzera concede all’Agenzia e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest’ultimo al servizio dell’Agenzia, i privilegi e le immunità di cui all’allegato II basati sugli articoli da 1 a 6, sugli articoli da 10 a 15, e sugli articoli 17 e 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito denominato «Protocollo (n. 7)»). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo.

Art. 10 Personale temporaneo e funzionari ed esperti distaccati

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea7, l’Agenzia può decidere di assumere a contratto cittadini svizzeri che godono dei diritti civili e politici. L’Agenzia può accettare il distacco di esperti della Svizzera.

Art. 11 Prevenzione delle frodi

Le disposizioni relative all’articolo 95 del regolamento concernenti il controllo finanziario dell’Unione esercitato in Svizzera sui partecipanti alle attività dell’Agenzia sono definite nell’allegato III del presente Accordo.

Art. 12 Comitato

Un comitato costituito da rappresentanti della Commissione europea e della Svizzera (di seguito denominato «comitato») sorveglia la corretta esecuzione del presente Accordo e assicura un processo continuo di informazione e scambio di opinioni a tale riguardo. Il comitato si riunisce su richiesta della Svizzera o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia è informato dell’attività del comitato.

I rappresentanti della Commissione europea possono essere accompagnati da rappresentanti dell’Agenzia.

Le informazioni sulla prevista legislazione dell’Unione che incide direttamente sul regolamento o lo modifica o che si prevede abbia ripercussioni sul contributo finanziario di cui all’articolo 4 del presente Accordo sono condivise e discusse nel comitato.

In conformità alle rispettive procedure interne delle Parti contraenti, il comitato può adottare una decisione che modifica gli allegati del presente Accordo.

In caso di modifica degli articoli da 1 a 6, degli articoli da 10 a 15, dell’articolo 17 o 18 del Protocollo (n. 7), il comitato modifica di conseguenza l’allegato II.

Art. 13 Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni in seno al comitato.

Art. 14 Allegati

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:

  • a) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;

  • b) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;

  • c) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

  • d) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

  • e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

  • f) Protocollo istituzionale dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

  • g) Protocollo di modifica dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

  • h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

  • i) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

  • j) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

  • k) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

  • l) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea;

  • m) Accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell’Unione.

In deroga al paragrafo 1, le Parti contraenti concordano di applicare il presente Accordo in via provvisoria, secondo le rispettive legislazioni e procedure interne, dal 1° gennaio 2026 se la data della firma è anteriore al 1° luglio 2026 o dal 1° gennaio dell’anno successivo alla firma se la relativa data è posteriore al 30 giugno 2026.

Art. 16 Revisione

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento d’intesa tra le Parti contraenti.

Art. 17 Denuncia e validità

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.

Ciascuna Parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente Accordo dandone notifica all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica.

Il presente Accordo si estingue il giorno in cui cessa di essere in vigore l’accordo di cooperazione, a meno che un protocollo dell’Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione non preveda la partecipazione della Svizzera all’Agenzia.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemilaventisei. Per la Confederazione Svizzera: Guy Parmelin Per l’Unione europea: Ursula von der Leyen

Contributo finanziario della Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale

1. Il contributo finanziario della Svizzera alle entrate dell’Agenzia per l’anno N, di cui al regolamento, è composto dalla somma di:

  • a) un contributo operativo; e

  • b) una quota di partecipazione.

Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (di seguito denominato «PIL») della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi dei PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell’anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea, tenendo debitamente conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 20048. Se tale Accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Il contributo operativo è calcolato applicando la chiave di contribuzione alle parti del bilancio dell’Agenzia autorizzato rilevanti per la partecipazione della Svizzera nell’anno N, come indicato nel regolamento.

La quota di partecipazione annuale consiste in una percentuale del contributo operativo annuo calcolato secondo quanto specificato nel precedente comma. Questa percentuale ammonta:

  • ‒ per il 2026 al 2 %;

  • ‒ per il 2027 al 3 %;

  • ‒ per il 2028 e gli anni successivi al 4 %.

A decorrere dal 2028 la percentuale potrà essere adeguata dal comitato, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del presente Accordo.

2. Il contributo finanziario è corrisposto in euro.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione alle riunioni organizzate dall’Agenzia in relazione all’esecuzione delle sue attività sono rimborsate dall’Agenzia sulla stessa base e secondo le procedure vigenti per gli esperti degli Stati membri dell’Unione.

4. In conformità al presente Accordo, la Commissione europea trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo svizzero al bilancio dell’Agenzia. La Svizzera versa il proprio contributo finanziario entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo della Svizzera comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull’importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Privilegi e immunità

Art. 1 (corrispondente all’articolo 1 del Protocollo (n. 7))

I locali e gli edifici dell’Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Art. 2 (corrispondente all’articolo 2 del Protocollo (n. 7))

Gli archivi dell’Agenzia sono inviolabili.

Art. 3 (corrispondente agli articoli 3 e 4 del Protocollo (n. 7))

L’Agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell’Agenzia esportati dalla Svizzera o forniti all’Agenzia in Svizzera non sono soggetti a dazi o imposte indiretti.

L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno cento franchi svizzeri (imposta inclusa). L’Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito in Svizzera, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo della Svizzera.

L’esenzione dall’IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dalla Svizzera.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Art. 4 (corrispondente all’articolo 5 del Protocollo (n. 7))

L’Agenzia beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Agenzia non possono essere censurate.

Art. 5 (corrispondente all’articolo 6 del Protocollo (n. 7))

I lasciapassare dell’Unione rilasciati ai membri e agli agenti dell’Agenzia sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive).

Art. 6 (corrispondente all’articolo 10 del Protocollo (n. 7))

I rappresentanti degli Stati membri dell’Unione che partecipano ai lavori dell’Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Art. 7 (corrispondente all’articolo 11 del Protocollo (n. 7))

Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia:

  • a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari e degli agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione e i propri funzionari e altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

  • b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

  • c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

  • d) godono del diritto di importare in franchigia la mobilia e gli effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione in Svizzera, e del diritto di riesportarli in franchigia alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera;

  • e) godono del diritto di importare in franchigia l’autovettura destinata all’uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo della Svizzera.

Art. 8 (corrispondente all’articolo 12 del Protocollo (n. 7))

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell’Unione, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia sono soggetti, a profitto dell’Unione, a un’imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Agenzia.

Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Agenzia.

Art. 9 (corrispondente all’articolo 13 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia il cui domicilio fiscale non si trova in Svizzera e i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Agenzia, stabiliscono la loro residenza sul territorio della Svizzera, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall’imposta di successione in Svizzera; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Art. 10 (corrispondente all’articolo 14 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell’Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia non sono pertanto obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell’Agenzia sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell’Unione o della Svizzera.

Art. 11 (corrispondente all’articolo 15 del Protocollo (n. 7))

Il diritto dell’Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell’Agenzia cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.

Art. 12 (corrispondente all’articolo 17 del Protocollo (n. 7))

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell’Agenzia esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.

L’Agenzia ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Agenzia.

Art. 13 (corrispondente all’articolo 18 del Protocollo (n. 7))

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, l’Agenzia agirà d’intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell’Unione interessati.

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri ad attività dell’Agenzia

Art. 1 Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di appaltatori, di partecipanti a programmi dell’Agenzia, di beneficiari di pagamenti a carico dell’Agenzia o del bilancio dell’Unione, o di subappaltatori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Agenzia tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenute a presentare in base agli strumenti menzionati nel presente Accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù degli stessi.

Art. 2 Audit

In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio9, al regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione10 e agli altri strumenti menzionati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni adottate d’intesa con questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura nei locali dei beneficiari e dei loro subappaltatori ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste autorizzate.

I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste autorizzate hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare tali audit. Tale diritto di accesso è specificato nei contratti o nelle convenzioni conclusi per l’attuazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.

La Corte dei conti europea ha gli stessi diritti della Commissione europea.

Gli audit possono continuare a essere svolti per cinque anni dopo la scadenza del presente Accordo o secondo le disposizioni previste dai contratti o dalle convenzioni conclusi e dalle decisioni adottate.

L’autorità svizzera competente per l’audit è preventivamente informata degli audit da effettuare sul territorio svizzero. La comunicazione di tale informazione non costituisce condizione legale per l’esecuzione degli audit.

Art. 3 Controlli sul posto

Ai sensi del presente Accordo, la Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio11.

I controlli e le verifiche sul posto sono predisposti ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con l’autorità svizzera competente per l’audit o con le altre autorità svizzere competenti da questa designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire la necessaria assistenza. A tal fine, i funzionari delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

Se lo auspicano, le autorità svizzere interessate possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente con la Commissione europea.

In caso di opposizione di partecipanti al programma a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano agli ispettori della Commissione europea, in conformità alla normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

La Commissione europea comunica quanto prima all’autorità svizzera competente per l’audit qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso di controlli o verifiche sul posto. La Commissione europea è tenuta in ogni caso a informare l’autorità svizzera competente per l’audit dell’esito di tali controlli e verifiche.

Art. 4 Informazione e consultazione

Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell’Unione procedono a scambi periodici di informazioni e, su domanda di una delle Parti contraenti, svolgono consultazioni.

Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente l’Agenzia e la Commissione europea di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità in relazione alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o delle convenzioni conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente Accordo.

Art. 5 Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma in virtù del presente allegato sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione prevista per informazioni analoghe dal diritto svizzero e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell’Unione interessate, negli Stati membri o in Svizzera, ne devono essere a conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti contraenti.

Art. 6 Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre sanzioni e provvedimenti amministrativi in conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio12.

Art. 7 Riscossione ed esecuzione

Una decisione adottata dall’Agenzia o dalla Commissione europea nell’ambito di applicazione del presente Accordo che imponga un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituisce titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta con la sola verificazione dell’autenticità del titolo da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dal governo della Svizzera. L’esecuzione avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Svizzera. Tali decisioni sono considerate atti esecutivi ai sensi della legge federale dell’11 aprile 188913 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non sono soggette a riesame nel merito davanti ai giudici svizzeri. Il governo della Svizzera comunica all’Agenzia, alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell’Unione europea la propria autorità nazionale designata ai fini del presente articolo.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, i giudici svizzeri sono competenti per i ricorsi relativi a irregolarità nell’esecuzione.

Accordo<br />tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale<br />Concluso il 2 marzo 2026Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026 | Lexipedia | Lexipedia