In seguito alla decisione dell’Unione di invitare la Svizzera a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, la Svizzera, in attuazione del presente Accordo, comunica all’Unione la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.
L’Unione fornisce alla Svizzera una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere la Svizzera nella formulazione della sua offerta.
La valutazione da parte dell’Unione del contributo proposto dalla Svizzera è condotta in consultazione con la Svizzera.
L’Unione comunica per scritto alla Svizzera l’esito della sua valutazione e la sua decisione sul contributo proposto dalla Svizzera, al fine di assicurare la partecipazione della Svizzera conformemente al presente Accordo.
Il contributo proposto dalla Svizzera a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la sua accettazione da parte dell’Unione a norma del paragrafo 4 del presente articolo costituiscono la base per l’applicazione del presente Accordo a ciascuna specifica operazione dell’UE di gestione delle crisi.
La Svizzera può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.
A seguito di una decisione di ritiro conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, la Svizzera può ritirare tutti i suoi contributi alla pertinente operazione dell’UE di gestione di crisi da tale operazione senza ritardo. In tal caso, la Svizzera assicura un ritiro strutturato, in coordinamento con il capomissione dell’UE o con il comandante dell’operazione dell’UE.