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AS 2026 15

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 26 settembre 2025

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20242,

decreta:

Art. 11 Lo scambio di note del 13 dicembre 20233 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, è approvato.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato 1 è adottata.

Art. 3Il coordinamento con altri atti normativi della modifica della legge federale di cui all’allegato 1 è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 41 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato 1. Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente 15 gennaio 2026.52 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica dell’articolo 98b della legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° febbraio 2026.3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo. 12 dicembre 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 98b cpv. 1 lett. b, bbis, d ed e1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, documento di viaggio, giustificativi);bbis. esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità del documento di viaggio e verificare la qualità e l’esattezza dei documenti presentati;d. rilevare i dati biometrici;e. restituire il documento di viaggio al titolare una volta conclusa la procedura.

Art. 102b, rubricaControllo della carta di soggiorno biometrica e dell’identità del titolare

Art. 102bbis Controllo del documento di viaggio e dell’identità del titolare1 Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l’identità del titolare o l’autenticità, l’integrità e la validità del documento:a. il Corpo delle guardie di confine;b. le autorità cantonali e comunali di polizia;c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;d. le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni.2 I terzi abilitati a esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità del documento di viaggio (art. 98b) sono autorizzati a tale scopo a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio.

Art. 102bter Utilizzo dei dati del documento di viaggioPer l’ulteriore utilizzo nel quadro della procedura di rilascio del visto, le rappresentanze svizzere all’estero, le missioni e i terzi abilitati (art. 98b) sono autorizzati a estrarre da un documento di viaggio munito di microchip i dati personali iscritti nella zona a lettura ottica nonché l’immagine del volto del richiedente il visto, e a trasmetterli alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE o al sistema nazionale visti.

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina1 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/22267, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.

Titolo prima dell’art. 109aSezione 4:
Sistema centrale d’informazione visti (C‑VIS), piattaforma per la domanda di visto dell’UE e sistema nazionale visti (ORBIS)

Art. 109a cpv. 11 Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20088.

Art. 109abis Piattaforma per la domanda di visto dell’UE1 La piattaforma per la domanda di visto dell’UE, collegata a una copia del C-VIS, permette di presentare per via elettronica le domande di visto per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, di esaminare se tali domande sono ricevibili e a quale Stato compete il loro trattamento. 2 Le domande di visto per soggiorni di breve durata sono presentate tramite la piattaforma per la domanda di visto dell’UE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.3 Non appena l’autorità svizzera competente per il rilascio del visto conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, la piattaforma per la domanda di visto dell’UE trasmette elettronicamente i dati al sistema nazionale visti (art. 109b).4 Se la domanda è stata presentata tramite la piattaforma per la domanda di visto dell’UE, anche la decisione relativa al rilascio, al rifiuto, all’annullamento, alla revoca, alla proroga e alla conferma del visto per soggiorni di breve durata è notificata al richiedente tramite tale piattaforma. Gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA9 non sono applicabili.5 Per la procedura di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell’UE il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo:a. alla trasmissione di atti scritti e alla notificazione della decisione per via elettronica (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);b. all’ammissibilità di atti non redatti in una lingua ufficiale e alla lingua del procedimento (art. 33a PA).

Art. 109ater Accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE1 Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma per la domanda di visto dell’UE per l’adempimento dei compiti qui appresso:a. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio dei visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, nonché il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali: per esaminare la ricevibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza;b. i terzi abilitati: per svolgere i loro compiti secondo l’articolo 98b;c. i richiedenti il visto e le persone autorizzate: per presentare una domanda di visto, seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso.2 Il Consiglio federale può designare ulteriori autorità o terzi che possono avere accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE allo scopo di verificare la validità di un visto secondo l’articolo 7nonies paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/200810.

Art. 109b cpv. 2 lett. a, f e g2 ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, prorogati o confermati;f. dati relativi ai documenti di viaggio;g. documenti giustificativi per la domanda di visto.

Art. 109e lett. c e kIl Consiglio federale disciplina:c. la portata degli accessi online al C-VIS, alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE e al sistema nazionale visti;k. le modalità di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell’UE.

Art. 120d lett. aÈ punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:a. del C-VIS, della piattaforma per la domanda di visto dell’UE o del sistema nazionale visti per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;

(art. 3)

Coordinamento con altri atti normativi

1. Legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC

All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 202511 sui compiti dell’UDSC, le disposizioni seguenti della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) hanno il tenore seguente:

Art. 102bbis cpv. 1 lett. a1 Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l’identità del titolare o l’autenticità, l’integrità e la validità del documento:a. l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi»;

Art. 109ater cpv. 1 lett. a1 Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma per la domanda di visto dell’UE per l’adempimento dei compiti qui appresso:a. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio dei visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, nonché l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali: per esaminare la ricevibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza;

2. Decreto federale del 16 dicembre 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LStrI13 (all. 1) o quella contestuale al decreto federale del 16 dicembre 202214 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (all. 1, n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 109a cpv. 11 Il C-VIS contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200815.

Art. 109e lett. k, l e mIl Consiglio federale disciplina:k. le restrizioni all’obbligo d’informazione in relazione ai pareri dell’unità nazionale VIS o dell’unità nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;l. i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio;m. le modalità di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell’UE.

3. Note a piè di pagina

1 Alle note a piè di pagina agli art. 103b cpv. 1 LStrI e art. 109a cpv. 1 LStrI (all. 1) si applica quanto segue:

  • a. all’entrata in vigore del presente decreto, la versione ivi contenuta prevale su quelle emanate precedentemente dal Parlamento. Le due note terminano pertanto nel modo seguente:

«[…]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.»;

  • b. all’entrata in vigore del decreto federale del 26 settembre 202516 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell’acquis di Schengen), la versione ivi contenuta (all. 1, n. 1) prevale su quella contenuta nel presente decreto. Le due note terminano pertanto nel modo seguente:

«[…]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.».

2 Le regole di cui al capoverso 1 si applicano anche alla nota a piè di pagina dell’articolo 15a capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 200317 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, introdotto dal decreto federale del 16 dicembre 202218 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (all. 1, n. 2).

Decreto federale<br />che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto<br />(Sviluppo dell’acquis di Schengen)<br />del 26 settembre 2025 | Lexipedia | Lexipedia