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AS 2026 16

Codice civile svizzero

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20231,

decreta:

I

Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 926 cpv. 2–4

2 Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso espellendone l’usurpatore entro un congruo termine dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

3 Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all’usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito.

4 Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l’intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l’intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

II

Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue:

Art. 248 lett. cLa procedura sommaria è applicabile:c. per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;

Titolo prima dell’art. 258Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudizialeSezione 1: Divieto giudiziale

Titolo dopo l’art. 260Sezione 2: Ordinanza giudiziale

Inserire gli articoli 260a e 260b prima del titolo del capitolo 5

Art. 260a Principio1 Se il possesso di un fondo è turbato o usurpato illecitamente, il possessore può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di una cerchia indeterminata di persone la cessazione della turbativa o la restituzione, nonché i provvedimenti necessari per l’apposizione dell’ordinanza sul fondo e per l’esecuzione da parte dell’autorità competente.2 Il richiedente deve provare il suo possesso e rendere verosimile la turbativa o l’usurpazione illecite.3 Il giudice decide senza indugio, al massimo entro cinque giorni.4 Su richiesta, può ordinare l’esecuzione anticipata dell’ingiunzione. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

Art. 260b Pubblicazione e opposizione1 Alla pubblicazione e all’opposizione si applicano per analogia gli articoli 259 e 260. Tuttavia, l’opposizione deve essere interposta entro dieci giorni e motivata.2 L’opposizione non necessita di essere motivata se è stata ordinata l’esecuzione anticipata. L’ingiunzione continua a produrre i suoi effetti nei confronti dell’opponente. Il giudice impartisce all’opponente un termine di dieci giorni per proporre azione.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2026.

14 gennaio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi