AS 2026 167
Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria
Modifica del 15 aprile 2026
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20221 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 22 Negli anni 2026 e 2027 devono garantire che, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
15 aprile 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |