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AS 2026 167

Ordinanza
sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria
Modifica del 15 aprile 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20221 sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 22 Negli anni 2026 e 2027 devono garantire che, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

15 aprile 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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