AS 2026 171
Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 febbraio 20181 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 29a capoverso 5, 29e capoverso 2, 142 capoverso 3, 148j capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),
Art. 3 cpv. 1bis1bis Dirigono e svolgono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell’esercito nonché delle scuole e dei corsi.
Art. 4a Sorveglianza del servizio del commissariatoI comandanti sorvegliano il servizio del commissariato nell’ambito del loro comando.
Art. 5 cpv. 33 I comandanti delle Grandi Unità e dei corpi di truppa provvedono affinché i capi del servizio del commissariato e i quartiermastri esercitino l’attività di controllo.
Art. 7a Funzione e compiti del contabile1 Le unità e gli stati maggiori sono autonomi sul piano amministrativo.2 Il contabile tiene la contabilità della truppa secondo il principio della parsimonia. Fa in modo che le spese non necessarie siano evitate.
Art. 8a Inventario1 Di tutti gli oggetti di valore duraturo acquistati dalle truppe (oggetti d’inventario) è tenuto un inventario.2 I comandanti di truppa si accertano che gli inventari siano tenuti e controllati in modo completo.3 I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri procedono, in occasione della revisione della contabilità prescritta, anche alla revisione degli inventari.4 Alla BLEs spetta l’alta vigilanza sulla tenuta degli inventari.
Art. 12 cpv. 2 e 32 La BLEs decide sulla domanda di credito.3 Tiene inoltre il controllo delle domande di credito e stabilisce la procedura di contabilizzazione.
Art. 19Abrogato
Art. 21 Obbligo di notifica all’apertura di una cassa degli sponsor o di una cassa societariaAll’apertura di una cassa degli sponsor o di una cassa societaria, il contabile garantisce che la BLEs ne sia informata per la via di servizio.
Art. 27 Conservazione dei documenti contabiliLa BLEs e i contabili conservano per cinque anni tutti i documenti della contabilità della truppa delle formazioni, delle scuole e dei corsi. La BLEs conserva gli originali.
Art. 27a Osservazioni in sede di revisione e obbligo d’informazione1 Se alla truppa vengono comunicate osservazioni in sede di revisione da parte della BLEs, il contabile deve presentare alla BLEs una presa di posizione scritta entro due mesi.2 Tutte le parti coinvolte sono tenute a fornire le informazioni necessarie ai fini dell’accertamento.3 La BLEs decide in merito alle controversie inerenti a pretese derivanti dalle osservazioni in sede di revisione.
Art. 32 cpv. 1 e 1bis1 Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione specialistica.1bis Ex cpv. 1
Art. 35 cpv. 2Abrogato
Inserire dopo il titolo della sezione 1 del capitolo 4
Art. 45a ApprovvigionamentoL’approvvigionamento di sussistenza e di foraggi è effettuato:a. tramite l’acquisto libero della truppa;b. tramite il rifornimento attingendo ai depositi per la sussistenza dell’esercito o di altre truppe;c. tramite l’acquisto libero dei militari.
Art. 53 Cucina di truppa1 La sussistenza viene di norma preparata nelle cucine di truppa.2 Ogni formazione gestisce una propria cucina. Le formazioni per le quali non è possibile o conveniente gestire una propria cucina ricevono la sussistenza dalla cucina di un’altra formazione.
Art. 55Abrogato
Art. 56 Fornitura a terzi1 Per la sussistenza della truppa fornita a terzi i contabili chiedono i relativi contributi.2 I contabili chiedono agli impiegati della Confederazione e ai collaboratori cantonali stazionati sulle piazze d’armi al massimo 10 franchi per ogni colazione e 20 franchi per ogni pranzo o ogni cena, sempre che vi sia un interesse di servizio a partecipare alla sussistenza dalla truppa.3 La BLEs stabilisce il contributo.4 Tutte le entrate sono contabilizzate sulla cassa di servizio della truppa. Le entrate che superano il credito per la sussistenza confluiscono nella cassa della Confederazione.
Art. 58, rubrica e cpv. 1 Sussistenza in natura al di fuori della cucina di truppa1 Quando le formazioni non possono ricevere la sussistenza da una cucina di truppa, i viveri sono consegnati a un ristorante o a un privato per la loro preparazione dietro pagamento di un’indennità.
Art. 65 Compiti dei comandanti di truppa1 Per ottenere alloggio in accantonamenti o per l’acquartieramento di truppe, i comandanti di truppa si rivolgono il più presto possibile alle autorità comunali.2 Provvedono affinché vengano occupati soltanto i locali che corrispondono alle effettive esigenze della truppa.
Art. 65a Compiti delle autorità comunali1 Le autorità comunali procurano il materiale necessario secondo le indicazioni dei comandanti e lo tengono a disposizione della truppa. 2 Per quanto possibile, la truppa stessa esegue i lavori d’installazione.
Art. 65b Modalità della presa in consegna e della restituzione1 Prima di occupare o di lasciare un alloggio, la truppa verifica insieme al proprietario lo stato dei locali, delle istallazioni e degli utensili.2 Gli eventuali difetti e danni sono messi a verbale. Questo viene firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario.3 Quando lascia l’alloggio, la truppa restituisce in buono stato al proprietario le piazze, i locali e le installazioni utilizzati, dietro rilascio di un’attestazione scritta.4 Ai danni causati dall’occupazione da parte della truppa sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture e alla proprietà.
Art. 65c Alloggi adatti ed eccezioni1 La truppa accetta i locali e le istallazioni assegnatile dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l’alloggio.2 Sulle divergenze di opinione fra comandanti di truppa e autorità comunali in merito all’idoneità e all’uso di locali d’alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.3 I locali adibiti alle attività religiose e culturali come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di causare danni e spese sproporzionate o altri gravi svantaggi possono essere occupati soltanto in caso di assoluta necessità.
Art. 67a Alloggi per i quadri1 Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari che per motivi di servizio non possono essere ospitati presso la truppa vengono, se possibile, alloggiati in camere con letti.2 I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, se possibile, in locali separati da quelli della truppa.3 I militari che per mancanza di sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali, esercitano funzioni corrispondenti hanno lo stesso diritto all’alloggio dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali. Detto diritto esiste unicamente se l’effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito non può essere raggiunto e non è possibile riequilibrare l’effettivo nel quadro del corpo di truppa.4 Se possibile agli ufficiali superiori e ai comandanti d’unità sono messe a disposizione camere singole.
Art. 68 cpv. 1, 4 e 51 Se il costo delle camere che il Comune fornisce per alloggiare gli ufficiali, i sottufficiali superiori e i militari che per motivi di servizio non possono essere ospitati presso la truppa è superiore all’indennità stabilita dal Consiglio federale per la camera, il Comune si assume i costi supplementari.4 In casi particolari la BLEs può aumentare l’indennità per la camera fino a 275 franchi al massimo a persona e a notte.5 Abrogato
Art. 69 Indennità1 Le indennità per l’uso di locali e piazze si basano sulle aliquote indicate nell’allegato.2 Le indennità per l’uso di locali sono corrisposte dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di non utilizzare i locali occupati non interrompe il diritto all’indennità.3 Nelle indennità versate per l’uso di locali d’alloggio è compreso il compenso per l’utilizzazione e l’usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione come pure per la pulizia.
Art. 70 cpv. 11 Per l’utilizzo degli accantonamenti arredati in permanenza, la BLEs può concordare con Comuni e privati indennità forfettarie. Per gli accantonamenti arredati in permanenza non sussidiati dalla Confederazione può autorizzare un aumento dell’indennità forfettaria del 40 per cento al massimo.
Art. 74 e 75Abrogati
Art. 79 cpv. 11 Se durante il servizio i militari sono autorizzati a pernottare nella propria camera, non è pagata alcuna indennità per la camera.
Art. 80a Aerodromi civiliNell’interesse della difesa nazionale le Forze aeree possono prevedere esercizi e impieghi su aerodromi civili. Per l’utilizzo la BLEs può concordare con Comuni e terzi indennità forfettarie. Queste sono calcolate in base alle tariffe locali.
Art. 82 cpv. 22 In caso di mobilitazione, l’uniforme dà diritto al trasporto gratuito da parte delle imprese di trasporto pubblico.
Art. 88 Indennità di viaggio a Svizzeri all’estero1 La BLEs paga agli Svizzeri all’estero chiamati in servizio: a. in occasione del reclutamento e di servizi d’istruzione: le spese di viaggio dal luogo di domicilio all’estero al luogo d’entrata in servizio e dal luogo di licenziamento al luogo di domicilio all’estero; b. durante il servizio attivo: le spese per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di domicilio all’estero e la stazione di confine o l’aeroporto.2 La BLEs stabilisce i dettagli delle condizioni di rimborso.
Art. 89 e 90Abrogati
Titolo prima dell’art. 98Capitolo 8: Prestazioni civili
Art. 98, rubrica Cappellani
Inserire prima del titolo del capitolo 9
Art. 98a Personale insegnante civile1 Se per carenza di personale insegnante proprio nelle scuole e nei corsi è necessario ricorrere a insegnanti aggiuntivi che non prestano servizio militare, la loro assunzione avviene nel quadro di un rapporto di servizio civile.2 La BLEs stabilisce le condizioni di assunzione.
Art. 98b Offerte di formazione civili1 Se per l’esercizio della funzione dei militari è assolutamente necessaria una formazione e non è possibile ricorrere a offerte formative proprie, è possibile avvalersi di prestazioni civili.2 La BLEs autorizza le formazioni civili.3 Il conteggio viene effettuato secondo le tariffe locali a carico della cassa di servizio.
Art. 99, rubrica Modalità
Inserire prima del titolo del capitolo 10
Art. 99a Obbligo di foraggiamentoLa truppa ha l’obbligo di foraggiare tutti i cavalli ed i muli ritenuti idonei al servizio militare, i cavalli ed i muli del Centro equestre nazionale come pure i cavalli privati degli istruttori dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
1° aprile 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(art. 69)
Indennità per l’uso di locali e piazze
Fr. | ||
|---|---|---|
1. Accantonamenti | ||
| ogni m2 | 0.85 |
| ogni mil | 2.10 |
| fino a 499 m2 | 1381.– |
da 500 a 999 m2 | 2072.– | |
da 1000 a 1499 m2 | 2763.– | |
da 1500 m2 | 3453.– | |
| fino a 499 m2 | 21.25 |
da 500 a 999 m2 | 31.88 | |
da 1000 a 1499 m2 | 42.50 | |
da 1500 m2 | 53.13 | |
| fino a 499 m2 | 250.– |
da 500 a 999 m2 | 375.– | |
da 1000 a 1499 m2 | 500.– | |
da 1500 m2 | 625.– |
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Se viene prelevata una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti (tassa sul contenitore, sul sacco, sul peso ecc.), le spese effettive per lo smaltimento dei rifiuti sono pagate secondo la tariffa locale usuale e addebitate alla cassa di servizio. |
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A persona | Camere in | ||
|---|---|---|---|
hotel | edifici fr. | ||
2. Camere | Prezzi delle camere (riscaldamento compreso) secondo le tariffe locali in uso, ma al massimo fr. | ||
Manutenzione delle camere e | |||
| 100.– | ||
| 50.– | ||
Le indennità summenzionate aumentano del 25 per cento se la camera è occupata per non più di quattro notti |
Per ogni | Locali | Riscaldamento soltanto | |
|---|---|---|---|
3. Uffici, locali postali, ambulatori e infermerie, locali di lavoro, sale di teoria
| |||
| m2 e giorno | 0.75 | 14.80 |
4. Locali per rapporti
| |||
| m2 e giorno | 0.75 | 14.80 |
5. Depositi
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| m2 e giorno | 0.35 | |
6. Stalle | |||
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| |
| |||
| cavallo o mulo | 7.– | |
| cavallo o mulo | 0.30 | |
| cavallo o mulo | 0.60 | |
| cavallo o mulo | 0.10 | |
7. Officine
| |||
| effettivo posto di lavoro e giorno | ||
| secondo le tariffe locali | ||
| secondo le tariffe locali |
Per ogni | Motociclette fr. | Veicoli a fr. | Veicoli a fr. | |
|---|---|---|---|---|
8. Garage e aree di parcheggio
| ||||
| ||||
| veicolo e | 1.50 | 5.– | 7.50 |
| veicolo e | 0.75 | 2.50 | 3.75 |
| giorno | |||
| fr. 20.– | |||
| fr. 50.– | |||
| fr. 80.– | |||
| fr. 110.– |
Al giorno | |
|---|---|
9. Aree per le sequenze | |
| fr. 30.– |
| fr. 60.– |
| fr. 90.– |
| fr. 120.– |