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AS 2026 172

Ordinanza del 1° aprile 2026 sull’obbligo di rimborso delle spese di formazione (OORSF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,

ordina:

Art. 1 Formazioni con obbligo di rimborso

L’esercito può richiedere alla persona beneficiaria il rimborso delle spese di formazione per l’ottenimento delle seguenti licenze per un importo pari a:

  • a. licenza di condurre della categoria C

7 000 franchi;

  • b. licenza di condurre della categoria CE

10 000 franchi.

Gli importi non sono cumulabili. Ai fini dell’obbligo di rimborso si applica l’importo più elevato della formazione seguita.

Art. 2 Informazione

In occasione del reclutamento, prima dell’attribuzione di una funzione militare, le persone soggette all’obbligo di leva sono informate in merito a:

  • a. quali funzioni militari comprendono una formazione con obbligo di rimborso;

  • b. come è calcolato l’importo da rimborsare;

  • c. quando è dovuto il rimborso;

  • d. quale termine di pagamento si applica;

  • e. in quali circostanze l’obbligo di rimborso non si applica.

Art. 3 Attribuzione

L’attribuzione di una funzione che comprende una formazione con obbligo di rimborso avviene soltanto se la persona interessata conferma per scritto:

  • a. di aver ricevuto e compreso l’informazione di cui all’articolo 2; e

  • b. di acconsentire all’attribuzione della funzione.

Se il numero di persone volontarie idonee è insufficiente per coprire il fabbisogno di persone con una determinata funzione, l’attribuzione può avvenire anche senza il consenso.

Art. 4 Esigibilità e termine di pagamento

Il rimborso è dovuto nel momento in cui la persona interessata:

  • a. raggiunge il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare;

  • b. è esclusa dall’esercito;

  • c. è dichiarata inabile al servizio militare; o

  • d. è ammessa al servizio civile.

Il termine di pagamento è di 90 giorni. Decorre dal momento in cui la decisione di rimborso passa in giudicato.

Art. 5 Riduzione

Per ogni giorno di servizio militare prestato dopo la conclusione della formazione con il superamento dell’esame riconosciuto in ambito civile, l’importo da rimborsare di cui all’articolo 1 si riduce dello 0,5 per cento.

Art. 6 Difficoltà finanziarie non imputabili alla persona interessata

Se dimostra di trovarsi in difficoltà finanziarie senza sua colpa, la persona interessata può effettuare a rate il rimborso delle spese di formazione o esserne parzialmente esonerata, a seconda della gravità delle difficoltà finanziarie.

Se il rimborso viene effettuato a rate, il termine di pagamento di cui all’articolo 4 capoverso 2 non si applica.

Art. 7 Eccezioni all’obbligo di rimborso

L’obbligo di rimborso non si applica:

  • a. se la persona interessata dimostra che in futuro non potrà più beneficiare del vantaggio ottenuto con la formazione;

  • b. nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Art. 8 Competenza

Il Comando Istruzione è competente per le decisioni concernenti il rimborso delle spese di formazione.

Art. 9 Disposizione transitoria

L’obbligo di rimborso delle spese di formazione non si applica alle persone che sono state attribuite alla loro funzione militare prima del 1° giugno 2026.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

1° aprile 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi