AS 2026 173
Ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttivaLa presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:
Art. 2e Archiviazione dei dati (art. 8 LSIM)I dati considerati di valore archivistico sono trasmessi all’Archivio federale.
Titolo prima dell’art. 20Sezione 5: Sistema d’informazione Alumni
Art. 20 Scopo e organo responsabile1 Il sistema d’informazione Alumni serve allo scambio di informazioni tra i militari incorporati e gli ex militari, al fine di:a. curare il cameratismo;b. estendere la rete di contatti dei militari;c. contribuire alla buona reputazione dell’esercito.2 Il Comando Istruzione gestisce il sistema d’informazione Alumni.
Art. 21 DatiI dati contenuti nel sistema d’informazione Alumni sono indicati nell’allegato 11.
Art. 22 Creazione del profilo utente e raccolta dei dati1 Ogni militare incorporato e ogni ex militare può creare un profilo utente nel sistema d’informazione Alumni.2 I dati necessari sono raccolti:a. presso le persone che creano il profilo;b. a partire dal GDS.
Art. 23 Comunicazione dei datiIl Comando Istruzione rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema d’informazione Alumni:a. alle persone registrate nel sistema d’informazione Alumni;b. alle altre unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa purché i dati siano necessari ai fini dell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla LSIM e dalla LM;c. alle autorità militari cantonali al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti dagli utenti.
Art. 24 Conservazione dei dati1 I dati del sistema d’informazione Alumni sono conservati sino alla cancellazione del profilo utente da parte del suo titolare.2 Sono cancellati quando il titolare di un profilo utente non si è connesso per un anno.
Capitolo 2, sezione 7 (art. 30–34)Abrogata
Art. 34b, frase introduttiva e lett. aL’HYDRA serve per:a. l’amministrazione delle attestazioni dell’obbligo di prestare servizio militare per i militari che prestano servizi all’estero;
Titolo prima dell’art. 53Sezione 4: Sistema d’informazione BELPLAN
Art. 53 Scopo e organo responsabile1 Il sistema d’informazione sulla pianificazione dell’occupazione delle infrastrutture (BELPLAN) serve alla pianificazione complessiva delle infrastrutture dell’esercito al fine di:a. preparare le prestazioni del servizio alla truppa;b. valutare e ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture dell’esercito.2 Il Comando Istruzione gestisce il BELPLAN.
Art. 54 DatiI dati contenuti nel BELPLAN sono indicati nell’allegato 24.
Art. 55 Raccolta dei datiI dati del BELPLAN sono raccolti:a. presso le persone interessate;b. a partire dal PISA.
Art. 56 Comunicazione dei datiIl Comando Istruzione può rendere accessibili mediante procedura di richiamo alle altre unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa i dati del BELPLAN di cui necessitano per le loro esigenze di panificazione e di condotta.
Art. 57 Conservazione dei dati1 I dati del BELPLAN sono conservati per cinque anni.2 I dati relativi alle prenotazioni di infrastrutture sono conservati per due anni.
Titolo prima dell’art. 70aSezione 2: Sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme
Art. 70a Scopo e organo responsabile1 Il Sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme serve a chiamare in servizio o allarmare i militari nonché i membri degli stati maggiori di crisi come pure i collaboratori del DDPS che vengono chiamati in servizio o allarmati sulla base della loro funzione o delle loro competenze.2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme.
Art. 70b DatiI dati contenuti nel sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme sono indicati nell’allegato 33a.
Art. 70c, frase introduttiva e lett. bGli organi e le persone responsabili del sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme raccolgono i dati:b. dei membri degli stati maggiori di crisi e dei collaboratori del DDPS: presso le persone interessate.
Art. 70d, frase introduttivaI dati del sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:
Art. 70e, frase introduttiva e lett. cI dati registrati nel sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme sono conservati al massimo sino:c. all’uscita dei collaboratori interessati dal DDPS.
Art. 72g cpv. 4Abrogato
Titolo dopo l’art. 72gSezione 3: Sistema d’informazione SAT-Admin
Art. 72gbis Scopo e organo responsabile1 Il sistema d’informazione per le attività fuori del servizio e l’istruzione premilitare (SAT-Admin) serve alla pianificazione, allo svolgimento e al controllo delle attività fuori del servizio nonché alla gestione dei membri delle organizzazioni seguenti:a. le organizzazioni riconosciute dall’esercito nel settore delle attività fuori del servizio secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 20032 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;b. le società militari e le associazioni militari mantello alle quali l’esercito ha affidato l’organizzazione di corsi d’istruzione premilitare secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del DDPS del 28 novembre 20033 concernente l’istruzione premilitare.2 Il Comando Istruzione gestisce il SAT-Admin.
Art. 72gter DatiI dati contenuti nel SAT-Admin sono indicati nell’allegato 35b.
Art. 72gquater Raccolta di datiI dati del SAT-Admin sono raccolti presso:a. le persone interessate;b. le organizzazioni di cui all’articolo 72gbis capoverso 1.
Art. 72gquinquies Comunicazione dei datiIl Comando Istruzione rende accessibili mediante procedura di richiamo alle altre unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa i dati del SAT-Admin di cui necessitano per le loro esigenze di panificazione e di condotta.
Art. 72gsexies Conservazione dei datiI dati personali del SAT-Admin sono conservati per cinque anni dopo l’uscita della persona interessata dall’organizzazione di cui all’articolo 72gbis capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 72jSezione 7:
Sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse
Art. 72j Organi responsabili1 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse). 2 Sono responsabili del trattamento dei dati nel sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse:a. l’Aggruppamento Difesa, per i collaboratori delle sue unità amministrative subordinate;b. armasuisse, per i suoi collaboratori.
Art. 72jbis ScopoIl sistema serve:a. al reclutamento e alla gestione dei collaboratori;b. alla remunerazione dei collaboratori;c. al versamento di contributi alle assicurazioni sociali.
Art. 72jter DatiI dati contenuti nel sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse sono indicati nell’allegato 35bis.
Art. 72jquater Raccolta di datiL’Aggruppamento Difesa e armasuisse raccolgono i dati destinati al sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse:a. presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;b. presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;c. dal SIGDP.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei datiL’Aggruppamento Difesa e armasuisse possono rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse ai seguenti organi e alle seguenti persone:a. ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;b. agli organi del personale di queste unità amministrative, per il trattamento dei dati dei loro collaboratori;c. ai superiori gerarchici, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;d. in caso di trasferimenti di personale tra l’Aggruppamento Difesa e armasuisse, al nuovo organo del personale e ai nuovi superiori gerarchici secondo le lettere b e c.
Art. 72jsexies Conservazione dei dati1 I dati del sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse concernenti la valutazione dei collaboratori sono conservati per cinque anni a partire dalla loro raccolta.2 I dati concernenti la remunerazione dei collaboratori sono conservati per dieci anni a partire dalla data in cui sono spediti ai collaboratori.3 Gli altri dati concernenti i collaboratori sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del rispettivo rapporto di lavoro.
II
1 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 11, 24 e 35b secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 1, 1a, 1b, 33, 33bis, 33a e 35bis sono modificati secondo la versione qui annessa.
3 Gli allegati 13 e 35f sono abrogati.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
1° aprile 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(art. 2a)
Organo titolare della protezione dei dati presso i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa
La riga tra IPSA e HARAM è modificata come segue: Sistema d’informazione Disposizioni LSIM/OSIM Organo titolare
della protezione dei dati – Sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme Art. 70a–70e OSIM
allegato 33a OSIM Cdo Istr
La riga seguente è abrogata: Sistema d’informazione Disposizioni LSIM/OSIM Organo titolare
della protezione dei dati IPont Sistema d’informazione Pontonieri Art. 30–34 OSIM,
allegato 13 OSIM Cdo Istr
Sono aggiunte le righe seguenti: Sistema d’informazione Disposizioni LSIM/OSIM Organo titolare
della protezione dei dati Alumni Sistema d’informazione Alumni Art. 20–24 OSIM
allegato 11 OSIM Cdo Istr BELPLAN Sistema d’informazione sulla pianificazione dell’occupazione delle infrastrutture Art. 53–57 OSIM
allegato 24 OSIM Cdo Istr SAT-Admin Sistema d’informazione per le attività fuori del servizio e l’istruzione premilitare Art. 72gbis–72gsexies OSIM
allegato 35b OSIM Cdo Istr
(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)
Dati del PISA
N. 1.1.18, 1.1.20–1.1.23, 1.3.3, 1.3.10, 1.3.11, 1.6.23, 1.6.37–1.6.39, 1.7.11, 1.8.10, 1.8.11, 1.8.20, 1.10.5, 1.11.4, 1.13.1–1.13.7 e 1.14.1–1.14.41.1 Dati personali1.1.18 Identità elettronica (ID-e; applicabile a partire dall’entrata in vigore della legge del 20 dicembre 20244 sull’Id-e)1.1.20 Numero di cliente SwissPass1.1.21 Coordinate bancarie1.1.22 Dati relativi all’utilizzo di certificati elettronici d’identificazione1.1.23 Statuto nel GDS1.3 Dati relativi al reclutamento1.3.3 Data desiderata per l’inizio della scuola reclute1.3.10 Stato del partecipante in relazione a un ciclo d’esercizio1.3.11 Dati necessari al rilascio di una chiamata in servizio1.6 Incorporazione, grado, funzione e istruzione1.6.23 Dati relativi al controllo di sicurezza relativo alle persone, in particolare l’apertura, la data, il tipo di controllo effettuato e la decisione1.6.37 Dossier completi degli aspiranti alti ufficiali superiori compresi i risultati degli esami1.6.38 Attestazione dell’obbligo di prestare servizio militare1.6.39 Dati relativi all’idoneità al servizio1.7 Servizi1.7.11 Dati relativi al rilascio di una chiamata in servizio ufficiale1.8 Statuto secondo la legge militare1.8.10 Statuto dei rapporti di lavoro in seno all’Aggruppamento Difesa1.8.11 Statuto di militare di professione1.8.20 Statuto dell’obbligo di rimborso delle spese di formazione secondo l’articolo 40c LM1.10 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)1.10.5 Abrogato1.11 Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza1.11.4 Caratteristiche e dati dell’utente e relativo statuto1.13 Ulteriori dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP)1.13.1–11.13.7 Abrogati1.14 Persone con doppia cittadinanza1.14.1 Cognome nell’altro Stato1.14.2 Luogo di nascita1.14.3 Luogo di residenza1.14.4 Cognomi e nomi dei genitori
(art. 5a)
Dati del GDS
N. 1.1.19 e 1.2.81.1 Dati civili1.1.19 Numero di cliente SwissPass1.2 Dati relativi al reclutamento1.2.8 Ufficiale di reclutamento responsabile
(art. 21)
Dati del sistema Alumni
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo d’origine
Indirizzo di domicilio
Comune di domicilio
Numero di telefono
Indirizzo di posta elettronica
Lingue parlate
Unità d’incorporazione
(art. 53)
Dati del BELPLAN
Numero AVS
Cognome
Nome
Cognome e numero di utente
Data di nascita
Sesso
Professione esercitata
Indirizzo di domicilio
Comune di domicilio
Lingue parlate
Foto d’identità
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Indirizzo postale
ID-e
Coordinate bancarie
Grado
Incorporazione
Funzione
Servizio presso l’unità
Stato del controllo di sicurezza relativo alle persone
Dati riguardanti la formazione relativa al BELPLAN
(art. 70)
Dati del sistema ZUKO
Dati concernenti i visitatori
Cognome
Nome
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Indirizzi professionali e privati
Data di nascita
Nazionalità
Documento ufficiale
Organizzazione e impresa
Numero di targa
Inizio e fine della visita
Persone a cui si rende visita all’interno dell’organizzazione
Motivo della visita
(art. 70bis)
Dati del sistema JORASYS
Titolo
Dati che devono essere rilevati nel quadro dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 100 LM
N. 6, 17, 19, 21, 25, 356. Indirizzo di domicilio e altri indirizzi17. Tipo e numero di documento d’identità e di permesso di soggiorno, con indicazione del luogo d’emissione, dell’autorità responsabile e della validità19. Mezzi di comunicazione, in particolare numeri di telefono e indirizzi e-mail21. Dati di base di ogni persona interessata (parti interessate, persone informate sui fatti)25. Dati della licenza di circolazione 35. Cronologia delle incorporazioni, gradi e funzioni (comprese le date)
(art. 70b)
Dati dell’e-chiamata
Titolo
Dati del sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme
N. 33a. Funzione in seno all’organizzazione di crisi e di allarme Difesa3b. Funzione professionale
(art. 72bis cpv. 1)
Dati del sistema PSN
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 35bis»(art. 72bis cpv. 1 e 72jter)
Titolo
Dati del sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse
Titoli prima del n. 1
Dati concernenti i collaboratori dell’Aggruppamento Difesa
Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi che detengono un’arma in prestito o che detengono oppure ordinano materiale dell’esercito
Inserire dopo il n. 27.5
Dati concernenti i collaboratori di armasuisse
Dati concernenti i collaboratori
28 Reclutamento del personale
28.1 Dossier di candidatura
28.2 Documenti d’assunzione
28.3 Sicurezza
29 Gestione del personale
29.1 Dati e dati concernenti la famiglia e le persone di riferimento
29.2 Descrizioni del posto
29.3 Certificati
29.4 Tempo di lavoro
29.5 Impiego del personale
29.6 Affari disciplinari
29.7 Autorizzazioni
29.8 Cariche pubbliche e attività accessorie
30 Retribuzione del personale
30.1 Stipendio/indennità
30.2 Spese
30.3 Premi
30.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
30.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia
31 Assicurazioni sociali
31.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti / assicurazione invalidità / indennità di perdita di guadagno / assicurazione contro la disoccupazione
31.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni / assicurazione contro gli infortuni
31.3 Assegni familiari
31.4 Cassa pensioni della Confederazione
31.5 Assicurazione militare
32 Salute
32.1 Attestato d’idoneità all’entrata
32.2 Valutazione dell’idoneità medica
32.3 Certificati medici
32.4 Autorizzazione per medici e assicurazioni
32.5 Richieste / pareri del Servizio medico
32.6 Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
33 Assicurazioni in generale
33.1 Documentazione su casi di responsabilità civile
33.2 Danni agli effetti personali
34 Sviluppo del personale
34.1 Formazione e perfezionamento
34.2 Misure di sviluppo
34.3 Qualificazioni
34.4 Competenze comportamentali e competenze specialistiche
34.5 Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
34.6 Sviluppo dei quadri
34.7 Formazione professionale di base
35 Uscita / trasferimento
35.1 Disdetta da parte del datore di lavoro
35.2 Disdetta da parte del collaboratore
35.3 Pensionamento
35.4 Decesso
35.5 Formalità d’uscita / colloquio d’uscita
35.6 Formalità di trasferimento
36 Personale militare
36.1 Incorporazione / grado / equipaggiamento
36.2 Risultati di esami e di test militari
36.3 Promozioni / servizi comandati
36.4 Prepensionamento
36.5 Militare a contratto temporaneo
37 Dati aziendali
37.1 Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa / piano dei posti in organico
37.2 Attribuzione organizzativa
37.3 Gestione del tempo e delle prestazioni
37.4 Oggetti in prestito
37.5 Altri dati aziendali rilevanti
(art. 72gter)
Dati del SAT-Admin
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo d’origine
Indirizzo
Luogo di domicilio
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Numero AVS e numeri di assicurazione sociale all’estero
Numero d’identificazione
Professione
Numero del documento d’identità
Lingue parlate
Grado
Funzione
Numero di controllo dell’arma
Appartenenza a una società di cui all’articolo 72gbis
Dati concernenti la formazione e alle distinzioni militari
Dati comunicati volontariamente dalle persone interessate