AS 2026 181
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). Correzione
Preambolo
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali
(OETV)
del 19 giugno 1995 (RU 1995 4425; RS 741.41)
Art. 56 cpv. 1Invece di:1 Una modifica del passo come anche una modifica della carreggiata possono essere apportati soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il veicolo si presta alla modifica.Leggasi:1 Una modifica del passo come anche un allargamento della carreggiata possono essere apportati soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il veicolo si presta alla modifica.
Art 191 cpv. 4 lett. cInvece di:4 Il capoverso 3 non si applica ai:c. rimorchi su cui, per ragioni tecniche o d’impiego, non è possibile montare una protezione antincastro laterale; per siffatti veicoli l’autorità d’immatricolazione può, in singoli casi, concedere eccezioni;Leggasi:4 Il capoverso 3 non si applica ai:c. rimorchi su cui, per ragioni tecniche o d’impiego, non è possibile montare una protezione antincastro posteriore; per siffatti veicoli l’autorità d’immatricolazione può, in singoli casi, concedere eccezioni; 30 aprile 2026 Cancelleria federale