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AS 2026 182

Ordinanza del DFGP sul progetto pilota del registro per la trasparenza

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
d’intesa con la Cancelleria federale,

visto l’articolo 15 capoverso 4 della legge federale del 17 marzo 20231 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il progetto pilota volto a testare il registro degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza), previsto dalla legge del 26 settembre 20252 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG).

Disciplina in particolare l’organizzazione del progetto pilota, la cerchia dei partecipanti, la procedura di annuncio, i diritti di accesso, le competenze delle autorità e il trattamento dei dati.

Art. 2 Registro pilota

Per il progetto pilota è utilizzato un registro (registro pilota), che diventerà il registro per la trasparenza dopo l’entrata in vigore della LTPG3 e dell’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG).

Art. 3 Autorità competente

Il progetto pilota è realizzato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG).

Sezione 2 Partecipazione

Art. 4 Enti giuridici partecipanti

Al progetto pilota possono partecipare al massimo 8000 enti giuridici di diritto privato svizzero e di diritto estero assoggettati alla LTPG4.

Art. 5 Autorità partecipanti

La Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze (SG-DFF) partecipa al progetto pilota in qualità di autorità di controllo secondo le disposizioni dell’articolo 39 LTPG5.

Al progetto pilota possono partecipare al massimo altre sette autorità. Si tratta di autorità per le quali l’articolo 26 LTPG prevede un diritto di consultazione in linea.

Al progetto pilota possono inoltre partecipare al massimo quattro uffici cantonali del registro di commercio che ricevono gli annunci di cui agli articoli 11 e 15.

Per il progetto pilota la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mette a disposizione la piattaforma elettronica centralizzata (piattaforma elettronica) di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge del 29 settembre 20236 sullo sgravio delle imprese.

Art. 6 Carattere facoltativo

La partecipazione al progetto pilota è facoltativa.

Art. 7 Necessità del consenso

La partecipazione al progetto pilota presuppone il consenso degli enti giuridici interessati e delle persone interessate.

Tale consenso vale anche per la ripresa dei dati del registro pilota nel registro per la trasparenza.

Art. 8 Consenso dell’ente giuridico

L’annuncio di cui all’articolo 11 vale come consenso dell’ente giuridico interessato.

Art. 9 Consenso delle persone interessate

L’ente giuridico deve ottenere il consenso scritto delle persone i cui dati saranno trasmessi al registro pilota con l’annuncio di cui all’articolo 11.

Trasmette al registro pilota i consensi delle persone interessate contestualmente all’annuncio di cui all’articolo 11.

Art. 10 Revoca del consenso

Gli enti giuridici e le persone interessate possono revocare il proprio consenso.

La revoca deve pervenire per scritto all’UFG.

Può essere effettuata in qualsiasi momento, ma deve pervenire all’UFG al più tardi due giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore della LTPG7 se i dati non vanno ripresi nel registro per la trasparenza.

La persona interessata che revoca il proprio consenso comunica all’UFG il proprio indirizzo postale.

Sezione 3 Annuncio al registro pilota

Art. 11 Contenuto dell’annuncio

Gli enti giuridici annunciano al registro pilota le informazioni sui loro aventi economicamente diritto che l’articolo 9 capoversi 1–3 LTPG8 impone di trasmettere al registro per la trasparenza.

Gli aventi economicamente diritto di un ente giuridico sono definiti agli articoli 4, 5 e 15 LTPG nonché agli articoli 3, 5 e 20 dell’avamprogetto di ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (AP-OTPG)9.

Gli enti giuridici annunciano al registro pilota ogni modifica delle informazioni annunciate entro un mese dal giorno in cui ne vengono a conoscenza. L’annuncio di modifiche è effettuato secondo le disposizioni dell’articolo 18 AP-OTPG.

Art. 12 Controllo tramite partecipazione

Una persona fisica controlla un ente giuridico tramite partecipazione se, in definitiva, detiene direttamente o indirettamente, da sola o d’intesa con terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’ente giuridico.

La partecipazione è considerata indiretta se detenuta attraverso uno o più enti giuridici, persone fisiche o trust che fungono da soggetti interposti.

Una partecipazione indiretta permette all’avente economicamente diritto di controllare un ente giuridico se tale partecipazione comprende più del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di uno o più enti giuridici interposti che detengono a loro volta direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’ente giuridico interessato.

Art. 13 Requisiti relativi alla qualità delle informazioni da annunciare

Gli enti giuridici assicurano che le informazioni da annunciare, la loro raccolta e la loro documentazione siano conformi alle disposizioni degli articoli 7, 8, 15 e 16 LTPG10 nonché degli articoli 6–12 e 20 AP-OTPG11.

Art. 14 Annuncio tramite la piattaforma elettronica

L’annuncio è effettuato tramite la piattaforma elettronica.

Art. 15 Annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio

L’annuncio può essere effettuato tramite il competente ufficio cantonale del registro di commercio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. l’ente giuridico fa iscrivere contestualmente un fatto nel registro di commercio;

  • b. l’ente giuridico conferma che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi dell’ente giuridico e che non esistono altri aventi diritto;

  • c. il competente ufficio del registro di commercio partecipa al progetto pilota.

L’annuncio è effettuato mediante modulo cartaceo o tramite lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica. Il modulo cartaceo e lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica sono messi a disposizione dall’UFG.

Gli annunci degli enti giuridici devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 14 AP-OTPG12.

Le informazioni annunciate non sono pubbliche ai sensi dell’articolo 936 del Codice delle obbligazioni (CO)13.

L’ufficio del registro di commercio trasmette al registro pilota le informazioni annunciate senza verificarne l’esattezza o la completezza. La trasmissione dell’annuncio deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 21 AP-OTPG.

L’ufficio del registro di commercio conserva le informazioni annunciate fino a quando l’UFG non ne conferma la ricezione. Le informazioni sono distrutte al più tardi sei mesi dopo la ricezione della conferma. In caso di mancata conferma, le informazioni sono distrutte al più tardi un anno dopo la loro trasmissione.

Art. 16 Procedura di annuncio semplificata

L’annuncio tramite la piattaforma elettronica può essere effettuato con procedura semplificata se l’ente giuridico soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 15 e 16 AP-OTPG14.

L’UFG consulta le informazioni sui soci o sul membro del consiglio di amministrazione tramite un’interfaccia elettronica della piattaforma elettronica collegata con l’ufficio del registro di commercio.

L’annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio può essere effettuato con procedura semplificata se l’ente giuridico si iscrive nel registro di commercio e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15.

Il competente ufficio del registro di commercio che partecipa al progetto pilota calcola l’entità della partecipazione prevista dall’articolo 6 capoverso 2 AP-OTPG in base alle informazioni iscritte nel registro di commercio.

Art. 17 Aggiornamento del registro pilota

L’UFG può confrontare le iscrizioni nel registro pilota con il registro di commercio o la banca dati centrale delle persone (art. 928b cpv. 1 CO15). La procedura di aggiornamento è retta dall’articolo 22 AP-OTPG16.

Sezione 4 Controllo degli annunci da parte dell’UFG

Art. 18

L’UFG controlla:

  • a. se gli annunci degli enti giuridici contengono le informazioni necessarie;

  • b. l’identità delle persone annunciate e le informazioni concernenti gli enti giuridici di diritto svizzero secondo le disposizioni dell’articolo 36 AP-OTPG17;

  • c. la completezza dei consensi degli enti giuridici interessati e delle persone interessate.

Può diffidare gli enti giuridici a trasmettere ulteriori informazioni, i documenti giustificativi necessari per la verifica o i consensi mancanti.

Se, malgrado la diffida, un ente giuridico non trasmette tutti i consensi necessari, l’UFG distrugge tutti i dati trasmessi dall’ente giuridico. Lo informa della distruzione dei dati.

Sezione 5 Consultazione in linea, segnalazione di differenze ed elenco degli enti giuridici

Art. 19 Consultazione in linea

Le autorità di cui all’articolo 5 capoverso 2 possono consultare in linea i dati del registro pilota tramite una piattaforma elettronica o un’interfaccia elettronica.

I dati relativi a tale consultazione devono essere verbalizzati conformemente all’articolo 26 AP-OTPG18.

Art. 20 Segnalazione di differenze

Un’autorità di cui all’articolo 5 capoverso 2 che nutre dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto lo segnala al registro pilota. Le segnalazioni devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 31 capoversi 2 e 3 LTPG19 nonché degli articoli 32 e 33 lettere b e c AP-OTPG20.

L’UFG riceve le segnalazioni e appone un’annotazione all’iscrizione dell’ente giuridico nel registro pilota. Osserva le disposizioni dell’articolo 34 capoversi 2–4 LTPG e dell’articolo 38 AP-OTPG.

Art. 21 Elenco degli enti giuridici iscritti nel registro pilota

Per facilitare la consultazione dei dati del registro pilota a scopo di test, l’UFG trasmette periodicamente alle autorità di cui all’articolo 5 capoverso 2 un elenco con i numeri d’identificazione delle imprese e le ditte degli enti giuridici iscritti nel registro pilota.

Sezione 6 Controllo dei dati del registro pilota

Art. 22 Controllo dell’esattezza, della completezza e dell’attualità

Nel quadro di un esame preliminare la SG-DFF controlla, in funzione dei rischi oppure a campione, l’esattezza, la completezza e l’attualità dei dati iscritti nel registro pilota.

A tal fine può:

  • a. consultare in linea tutti i dati del registro pilota;

  • b. stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi, tenendo conto in particolare dei criteri di cui all’articolo 40 capoverso 2 lettere a–i e k AP-OTPG21;

  • c. effettuare un’analisi dei rischi sulla base dei criteri di cui alla lettera b.

Nel quadro dell’esame preliminare la SG-DFF può inserire un’annotazione in caso di dubbi in merito all’esattezza, alla completezza e all’attualità dei dati iscritti.

Art. 23 Categorie di rischio

L’UFG classifica gli enti giuridici nelle seguenti categorie in base ai criteri di rischio stabiliti:

  • a. rischio elevato;

  • b. rischio medio;

  • c. rischio esiguo.

Se figura un’annotazione, la categoria di rischio è almeno «rischio medio».

L’UFG può comunicare alla SG-DFF le iscrizioni di potenziale interesse per l’attività di quest’ultima nell’ambito del progetto pilota.

Art. 24 Cancellazione di annotazioni

Sulla base dell’esame preliminare o su richiesta di un ente giuridico, la SG-DFF può decidere di cancellare un’annotazione dal registro pilota se, da un esame sommario degli elementi in suo possesso, non appare giustificata.

Sezione 7 Ripresa dei dati del registro pilota nel registro per la trasparenza

Art. 25

Al momento dell’entrata in vigore della LTPG22 e dell’OTPG, l’UFG riprende nel registro per la trasparenza i dati del registro pilota, comprese le annotazioni, se:

  • a. il consenso di cui all’articolo 7 non è stato revocato;

  • b. l’OTPG prevede la ripresa dei dati.

L’UFG informa per tempo gli enti giuridici partecipanti in merito al termine previsto per la ripresa dei dati del registro pilota nel registro per la trasparenza e alla possibilità di controlli secondo l’articolo 36 LTPG.

Se un ente giuridico o una persona interessata revoca il proprio consenso, tutte le relative iscrizioni presenti nel registro pilota sono distrutte, comprese le annotazioni. Ciò vale anche per le iscrizioni in cui l’ente giuridico o la persona interessata fa parte di una catena di controllo.

L’UFG informa della distruzione dei dati l’ente giuridico o la persona interessata che ha revocato il proprio consenso.

Sezione 8 Altre disposizioni

Art. 26 Estratti del registro e attestati

L’UFG fornisce gratuitamente all’ente giuridico un attestato di iscrizione al registro pilota e informa tutti gli enti giuridici interessati sugli aggiornamenti di cui all’articolo 17.

Gli enti giuridici possono richiedere gratuitamente all’UFG tramite la piattaforma elettronica o per posta i documenti seguenti:

  • a. estratti completi del registro conformemente all’articolo 28 lettera c LTPG23;

  • b. estratti parziali conformemente all’articolo 28 lettera b LTPG;

  • c. attestati conformemente all’articolo 28 lettera a LTPG.

Art. 27 Fatturazione a scopo di test

L’UFG può inviare fatture fittizie, in particolare per diffide a rettificare gli annunci nonché per estratti del registro e attestati, al fine di testare il processo di fatturazione. L’importo fatturato è pari a zero franchi.

Art. 28 Verbalizzazione

Per la verbalizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 29 capoverso 2 LTPG24 nonché degli articoli 26 e 27 AP-OTPG25.

Art. 29 Trattamento dei dati

L’UFG, la SG-DFF, la SECO, gli uffici cantonali del registro di commercio e le autorità di cui all’articolo 5 capoverso 2 sono autorizzati a trattare e a comunicarsi i dati personali e i dati relativi alle persone giuridiche necessari all’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

Art. 30 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2026 con effetto sino al 17 maggio 2028.

10 aprile 2026

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Beat Jans