L’annuncio può essere effettuato tramite il competente ufficio cantonale del registro di commercio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l’ente giuridico fa iscrivere contestualmente un fatto nel registro di commercio;
b. l’ente giuridico conferma che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi dell’ente giuridico e che non esistono altri aventi diritto;
c. il competente ufficio del registro di commercio partecipa al progetto pilota.
L’annuncio è effettuato mediante modulo cartaceo o tramite lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica. Il modulo cartaceo e lo strumento di aiuto alla registrazione elettronica sono messi a disposizione dall’UFG.
Gli annunci degli enti giuridici devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 14 AP-OTPG.
Le informazioni annunciate non sono pubbliche ai sensi dell’articolo 936 del Codice delle obbligazioni (CO).
L’ufficio del registro di commercio trasmette al registro pilota le informazioni annunciate senza verificarne l’esattezza o la completezza. La trasmissione dell’annuncio deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 21 AP-OTPG.
L’ufficio del registro di commercio conserva le informazioni annunciate fino a quando l’UFG non ne conferma la ricezione. Le informazioni sono distrutte al più tardi sei mesi dopo la ricezione della conferma. In caso di mancata conferma, le informazioni sono distrutte al più tardi un anno dopo la loro trasmissione.