AS 2026 197
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20251,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo tedesco
Art. 7, rubrica e cpv. 3Passaggio di confine e controlli di frontiera3 La SEM determina le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli di frontiera e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva, e 2, primo periodo1 L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per i controlli di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:2 Le autorità competenti per i controlli di frontiera comunicano al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. …
Art. 65, rubrica e cpv. 1Rifiuto d’entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen1 Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.
Art. 67 cpv. 4, primo periodo4 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del SIC, vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. …
Art. 68c cpv. 1, primo periodo1 Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, l’autorità competente per i controlli di frontiera rilascia una conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’ufficio SIRENE. …
Art. 68d cpv. 22 L’autorità competente per i controlli di frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.
Art. 92a cpv. 11 Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per i controlli di frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per i controlli di frontiera, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.
Art. 95 Altre imprese di trasportoIl Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 19903 di applicazione dell’Accordo di Schengen.
Art. 100 cpv. 2 lett. a2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:a. l’obbligo del visto e l’esecuzione dei controlli di frontiera;
Art. 100a cpv. 2, primo periodo2 I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per i controlli di frontiera, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. …
Art. 102b cpv. 22 Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.
Art. 103b cpv. 2 lett. c2 Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale:c. il momento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, nonché il valico di frontiera e l’autorità competente per i controlli di frontiera;
Art. 103c cpv. 1 lett. a e 2 lett. a1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/22264:a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito dei controlli di frontiera;2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;
Art. 103g Controlli di frontiera automatizzati negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen1 Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per i controlli di frontiera possono applicare una procedura di controllo automatizzata.2 Alla procedura automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera automatizzati.4 Nel quadro della procedura automatizzata le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.
Art. 104a cpv. 1 lett. a e 31 La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:a. migliorare i controlli di frontiera;3 Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per i controlli di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
Art. 104c cpv. 1 e 41 Per consentire alle autorità competenti per i controlli di frontiera di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.4 Le autorità competenti per i controlli di frontiera cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.
Art. 109a cpv. 2 lett. c2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne Schengen;
Art. 111c cpv. 11 Le autorità competenti per i controlli di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.
II
Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni | Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2026.5
2 La presente legge entra in vigore il 12 giugno 2026.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(Cifra II)
Coordinamento con altri atti normativi
1. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; cifra I) o quella contestuale al decreto federale del 16 dicembre 20227 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (all. 1, n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea le disposizioni qui appresso della LStrI hanno il tenore seguente:
Art. 7 cpv. 33 La SEM determina le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli di frontiera e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
Art. 109a cpv. 2, frase introduttiva2 Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
2. Legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; cifra I) o quella contestuale alla legge del 20 giugno 20259 sui compiti dell’UDSC (all. 2, n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea le disposizioni qui appresso della LStrI hanno il tenore seguente:
Art. 103c cpv. 1 lett. a e 2 lett. a1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/222610:a. l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito del controllo alle frontiere;2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:a. l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;
Art. 109a cpv. 2 lett. c2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:c. l’UDSC per le funzioni «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi» e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne Schengen;