AS 2026 200
Ordinanza del DFGP sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 4 dicembre 20181 sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti è modificata come segue:
Ingressovisto l’articolo 25e della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi),
Art. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. aNella presente ordinanza s’intende per:a. richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione: le persone che, durante una procedura d’asilo pendente, durante una procedura per la concessione di una protezione provvisoria pendente o dopo una decisione di allontanamento passata in giudicato con termine di partenza, dimorano in un centro della Confederazione o in un alloggio all’aeroporto;
Art. 4Perquisizione e messa al sicuro di oggetti1 Se nel quadro di una perquisizione vengono messi al sicuro degli oggetti, la SEM o il personale di un fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza rilascia una ricevuta all’interessato.2 Se la SEM o il personale di un fornitore di prestazioni incaricato dalla SEM addetto alla sicurezza effettua una perquisizione, per gli oggetti di seguito elencati vale quanto indicato qui appresso:a. la SEM mette agli atti i documenti di viaggio e di legittimazione messi al sicuro; mette parimenti agli atti i documenti e mezzi di prova rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti nel quadro della procedura di asilo o di allontanamento;b. le armi e gli accessori di armi sono immediatamente notificati e consegnati alla polizia;c. i valori patrimoniali secondo l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19993 sull’asilo la cui origine non è chiara sono messi temporaneamente al sicuro.3 Il regolamento interno può contenere altre disposizioni, in particolare concernenti la conservazione di viveri o l’uso di apparecchi elettronici e la loro eventuale messa al sicuro temporanea in caso di disturbo dell’esercizio.
Art. 5 cpv. 22 Le famiglie sono alloggiate in locali che consentono una buona convivenza e tengono conto, nella misura del possibile, del bisogno di sfera privata e sicurezza.
Art. 6 Requisiti per i fornitori di prestazioni di assistenza e sicurezzaGli standard qualitativi definiti dalla SEM per i settori dell’assistenza e della sicurezza fungono da base per i capitolati d’oneri dei terzi incaricati dalla SEM di svolgere determinati compiti per garantire l’esercizio.
Art. 9 Accesso all’istruzione scolastica di baseLa SEM sostiene i Cantoni d’ubicazione nell’attuazione dell’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione in età di scuola dell’obbligo. Può in particolare mettere a disposizione i locali necessari.
Art. 24 Condizioni1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti possono essere sanzionati con misure disciplinari se:a. in violazione del regolamento interno:1. portano con sé o conservano oggetti dichiarati proibiti come armi, stupefacenti, alcool o oggetti pericolosi,2. non si attengono a un divieto di fumare,3. registrano audio o video oppure scattano fotografie all’interno dell’alloggio,4. disturbano il riposo notturno,5. consumano pasti al di fuori dei locali designati a tale scopo,6. disattendono istruzioni di comportamento emanate dal personale della SEM o dal fornitore di prestazioni di sicurezza o assistenza,7. penetrano in aree dell’alloggio alle quali non sono autorizzati ad accedere,8. senza giustificato motivo non rispettano gli orari di uscita di cui all’articolo 17 capoversi 2–5;b. violano gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23; oppurec. minacciano la sicurezza e l’ordine nel centro della Confederazione o nell’alloggio presso l’aeroporto oppure la sicurezza e l’ordine pubblici nelle aree circostanti.2 La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM, del servizio di sicurezza o di assistenza oppure della competente autorità di polizia all’autorità disciplinare del centro della Confederazione o dell’alloggio presso l’aeroporto. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in questione, una descrizione dei fatti contestati e la data in cui si sono verificati e una breve presa di posizione dell’interessato.3 Nel caso di richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione minorenni, la SEM può astenersi dal disporre misure disciplinari e adottare invece misure pedagogiche, se ciò consente di meglio garantire la loro protezione.
Art. 25Abrogato
Art. 26 Emanazione delle misure1 L’autorità disciplinare notifica una misura disciplinare al richiedente l’asilo o alla persona bisognosa di protezione tramite un apposito modulo. Esso contiene i dati dell’interessato, i fatti, le misure disposte, una motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici. 2 Può essere consegnato all’interessato da dipendenti del servizio di sicurezza o di assistenza. L’interessato conferma la ricevuta del modulo apponendo la propria firma.
Art. 26aInformazione alla rappresentanza legaleSe il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione dispone di una rappresentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM informa la rappresentanza legale o la persona di fiducia in merito alla disposizione di una misura disciplinare secondo l’articolo 25a capoverso 3 lettere d ed e LAsi. L’informazione avviene tramite copia del modulo di cui all’articolo 26 capoverso 1 o della decisione incidentale di cui all’articolo 25a capoverso 6 LAsi.
Art. 27Autorità disciplinareL’autorità disciplinare è la divisione competente per la regione secondo l’articolo 1b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19994 sull’asilo. Può delegare la competenza di emanare misure disciplinari alle direzioni delle sue sezioni.
Art. 28RicorsoLe misure disciplinari secondo l’articolo 25a capoverso 3 lettere a–d LA possono essere contestate mediante ricorso disciplinare alla direzione dello Stato maggiore Centri federali d’asilo della SEM.
Art. 29Abrogato
Art. 29aI locali di sicurezza destinati ai fermi di breve durata nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti devono essere allestiti in modo da garantire l’integrità fisica e psichica degli interessati. Nello specifico, devono essere dotati di:a. ventilazione naturale o artificiale, illuminazione adeguata e posti a sedere o sdraiati;b. un sistema di chiamata di emergenza per la persona trattenuta.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
29 aprile 2026 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Beat Jans |