AS 2026 201
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 2 2 I diritti alla restituzione decadono se non sono fatti valere:a. entro due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione;b. in caso di controllo a posteriori, entro 60 giorni a contare dal passaggio in giudicato della decisione di riscossione posticipata, se tale termine è successivo a quello di cui alla lettera a.
II
Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2026
In caso di decisioni di riscossione posticipata passate in giudicato dopo il 1° dicembre 2025, il termine per far valere diritti alla restituzione secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera b decorre a partire dall’entrata in vigore della modifica del 22 aprile 2026.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
22 aprile 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |