AS 2026 207
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OFoP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 5b cpv. 44 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP2 e sul regolamento delegato (UE) 2016/1013. Essa può prevedere agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR4.
Art. 32 cpv. 1 lett. c e 2bis1 Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:c. l’avviamento («goodwill»), compreso l’avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights», MSR); se le banche di rilevanza sistemica contabilizzano software come valori immateriali, in deroga alla presente lettera, si applica il capoverso 2bis;2bis Se iscrivono software a bilancio, le banche di rilevanza sistemica devono dedurre, qualora sia positiva, la differenza tra gli ammortamenti accumulati secondo la legislazione in materia di vigilanza e gli ammortamenti accumulati secondo la presentazione dei conti. In questo caso la durata di ammortamento secondo la legislazione in materia di vigilanza è di tre anni al massimo. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative al trattamento secondo la legislazione in materia di vigilanza di software presso le banche di rilevanza sistemica. A tale scopo si fonda sul regolamento delegato (UE) 2020/21765.
Art. 66 cpv. 66 Se iscrivono software a bilancio, le banche di rilevanza sistemica devono ponderare in funzione del rischio secondo l’allegato 3 numero 6.6 il valore contabile secondo la presentazione dei conti o, qualora sia inferiore, il valore contabile limitato secondo la legislazione in materia di vigilanza di cui all’articolo 32 capoverso 2bis.
Art. 71b cpv. 22 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, i titoli di credito devono essere trattati come crediti nei confronti dei loro emittenti.
Art. 72a cpv. 11 Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e le parti non ancora versate come credito di tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall’altro.
Art. 100 cpv. 5, 5bis, 5ter, 5quater e 65 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali, governi centrali, organizzazioni sovranazionali e ulteriori controparti designate dalla FINMA.5bis Oltre alle comunicazioni di cui ai capoversi 4 e 5, la banca deve comunicare alla FINMA le grandi posizioni complessive nei confronti di controparti che sono banche o società holding secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR6. Devono essere comunicate le seguenti posizioni complessive che ammontano ad almeno 10 milioni di franchi o almeno al 4 per cento dei fondi propri di base computabili della banca soggetta all’obbligo di comunicazione corretti conformemente agli articoli 31–40: 1. nei confronti di controparti svizzere: tutte;2. nei confronti di controparti estere: le dieci posizioni di importo maggiore o, se la banca soggetta all’obbligo di comunicazione è una banca di rilevanza sistemica, le 20 posizioni di importo maggiore.5ter Alle comunicazioni di cui al capoverso 5bis si applicano per analogia i capoversi 1 lettere a e b e 1bis–3.5quater Nel caso della comunicazione di cui al capoverso 5bis, se una controparte, che è una banca, fa parte di un gruppo di controparti associate composto di banche e di altre imprese, in deroga all’articolo 109, per la posizione complessiva sono determinanti le posizioni fino all’unità superiore che è una banca o una società holding secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR.6 Le posizioni di cui ai capoversi 4–5bis e 5quater devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1.
Art. 109 cpv. 66 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX)7.
Art. 115 cpv. 3, terzo periodo3 ... A tale scopo si fonda sullo standard LEX8.
II
Gli allegati 3 e 9 sono modificati come segue:
Allegato 3 n. 5.2 e 5.3 Classi di posizione Fattori di ponderazione del rischio 5. Posizioni in stato di default 5.2 Parti di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 % dell’importo scoperto; le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui ai numeri 3.2–3.4 sono considerate per questo scopo non collateralizzate 100 % 5.3 Parti di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 % dell’importo scoperto; le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui ai numeri 3.2–3.4 sono considerate per questo scopo non collateralizzate 150 %
Allegato 9 n. 2
2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore
a 1591 miliardi di franchi
Bucket | Esposizione totale | Supplemento LR | Supplemento quota di RWA |
|---|---|---|---|
G1 | < 826 mia. CHF | 0 % | 0 % |
G2 | < 1081 mia. CHF | 0,125 % | 0,36 % |
G3 | < 1336 mia. CHF | 0,25 % | 0,72 % |
G4 | ≤ 1591 mia. CHF | 0,375 % | 1,08 % |
2.2 In caso di esposizione totale superiore
a 1591 miliardi di franchi
Per ogni maggiorazione di 255 miliardi di franchi per l’esposizione totale, l’esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2 Gli articoli 32 capoversi 1 lettera c e 2bis nonché 66 capoverso 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2029.
22 aprile 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 aprile 20149 sulle banche
Art. 32 cpv. 11 Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in versione cartacea o elettronica.
Art. 42b Importo privilegiato (art. 37a cpv. 1 e 7 nonché 37b cpv. 1 LBCR)1 L’ammontare dell’importo privilegiato risulta dalla somma dei singoli saldi determinati per i depositi privilegiati al momento dell’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell’ordine di fallimento della banca. Per la determinazione dei saldi si tiene conto degli interessi passivi e attivi e degli emolumenti e si deduce un’eventuale imposta preventiva.2 Non possono essere considerati le ipoteche, i prestiti, gli scoperti di altri conti e altri crediti a favore della banca, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.
Allegato 1 lett. E lett. hL’allegato deve essere strutturato come segue:h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate o la revoca dell’ufficio di revisione;
2. Ordinanza del 30 novembre 201210 sulla liquidità
Art. 7 cpv. 11 Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. A tale scopo devono disporre di un piano di liquidità e di finanziamento adeguato. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.
Art. 15a cpv. 1 lett. dbis e 2bis1 Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:dbis. i titoli negoziabili che consistono in crediti in franchi svizzeri nei confronti di Cantoni; e2bis I titoli negoziabili che consistono in crediti nei confronti di enti territoriali subordinati o altri enti di diritto pubblico secondo il capoverso 1 lettera c numero 3 oppure che sono garantiti da tali enti secondo il capoverso 1 lettera cbis possono inoltre rientrare nella categoria 1 se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c e anche le seguenti condizioni:a. il Governo centrale sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1 OFoP;b. gli enti sono dotati di autonomia di bilancio, del diritto di riscuotere imposte, di garanzie del Governo centrale o di particolari provvedimenti istituzionali che riducono il loro rischio di inadempienza;c. in caso di enti esteri, nel calcolo del requisito LCR per tali titoli si fa riferimento alla ponderazione del rischio del Governo centrale anche secondo il pertinente diritto estero.
Art. 15e cpv. 22 Sono considerate operazioni di finanziamento garantite:a. i collateral swap;b. i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli, ad eccezione dei depositi di titoli costituiti in pegno nel settore della clientela privata.
Art. 16 cpv. 3bis e 3ter3bis I clienti privati sono esclusivamente persone fisiche.3ter I depositi sono considerati stabili se sono interamente coperti da una garanzia dei depositi o una garanzia equiparabile di un Governo centrale e sono detenuti in conti transattivi oppure sono oggetto di una relazione cliente consolidata. La FINMA disciplina le condizioni.
Art. 17c cpv. 5, frase introduttiva5 La FINMA può definire speciali obblighi di notifica per le banche che:
Art. 17l cpv. 11 Se gli investitori o i creditori possono esercitare opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile. Su richiesta della banca e con il consenso della BNS, la FINMA può dichiarare computabili per una durata residua pari o superiore a un anno i sostegni alla liquidità concessi dalla BNS.
Art. 17p Determinazione di impegni e crediti interdipendenti1 La FINMA stabilisce gli impegni e i crediti interdipendenti nonché gli ulteriori passivi e attivi ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.2 L’applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se:a. i vari passivi e attivi interdipendenti sono chiaramente identificabili;b. la durata e l’importo di base dei passivi e degli attivi interdipendenti sono identici;c. il passivo risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo attivo; ed. la controparte di un attivo e la controparte di un passivo differiscono.
Art. 28a Messa a disposizione di informazioni al profilarsi o al verificarsi di una mancanza di liquidità1 Se la banca di rilevanza sistemica constata che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità, ne informa senza indugio la FINMA. Le inoltra le informazioni complete e aggiornate di cui necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro; queste comprendono in particolare:a. la documentazione sulla liquidità di cui all’articolo 17c;b. gli indicatori di osservazione di cui all’articolo 18a;c. informazioni dettagliate sugli attuali deflussi di depositi;d. la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l’articolo 28;e. analisi degli scenari; ai fini della valutazione dell’evoluzione della liquidità vanno considerati scenari di stress sia specifici all’istituto sia comuni al mercato.2 Se constata in altro modo o ha motivi fondati per ritenere che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità, la FINMA esorta la banca di rilevanza sistemica a inoltrarle le informazioni di cui al capoverso 1 entro un termine da essa fissato.3 Le banche di rilevanza sistemica devono essere in grado di mettere a disposizione le informazioni necessarie e di inoltrarle alla FINMA anche in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo.4 La FINMA disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte affinché sorga l’obbligo di inoltro di cui al capoverso 1. Precisa le informazioni da inoltrare e stabilisce i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza dell’inoltro.
Allegato 2 n. 1.1, 1.2, 3.1 e 9.3.5 Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale) 1. Depositi di clienti privati 1.1 Depositi di clienti privati pari o inferiori a 1,5 milioni di franchi svizzeri nonché depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata indipendentemente dal loro ammontare. Sono compresi tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario. I depositi a termine con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario non sono presi in considerazione. 1.1.1 depositi stabili 5 1.1.2 depositi meno stabili 10 1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, ad eccezione dei depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata. 20 3. Transazioni garantite e collateral swap che scadono entro 30 giorni di calendario e le cui garanzie non sono utilizzate per la copertura di short position 3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la BNS e non garantite mediante attivi delle categorie 1 e 2a e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati 0 9.Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi, quali garanzie e crediti documentari 9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi constant-net-asset-value del mercato monetario, salvo che un sostegno ai fondi del mercato monetario da parte della banca sia escluso dalla legislazione sui fondi o sia sufficientemente limitato in altro modo 5 per cento del volume di emissione
Allegato 4, intestazioni delle colonne della tabella (concerne soltanto il testo francese) e n. 6.6 Categorie ASF Fattore di
ponderazione
(percentuale) 6.6 Impegni e ulteriori passivi che secondo l’articolo 17p dipendono da crediti e da ulteriori attivi 0
Allegato 5, titolo, intestazioni delle colonne della tabella (concerne soltanto il testo francese) e n. 1.5
Titolo
Fattori di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)
Categorie RSF | Fattore di |
|---|---|
| 0 |
3. Ordinanza del 15 ottobre 200811 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA
Art. 3 cpv. 1 lett. a e abis1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:a. ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA);abis. ambito delle altre banche e delle società di intermediazione mobiliare (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA);