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AS 2026 220

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 87a, rubrica e cpv. 1 Esperto in dattiloscopia (art. 109k LStrI)1 Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l’articolo 109k capoverso 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia conformemente all’articolo 102ater LAsi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

6 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi