AS 2026 220
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 87a, rubrica e cpv. 1 Esperto in dattiloscopia (art. 109k LStrI)1 Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l’articolo 109k capoverso 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia conformemente all’articolo 102ater LAsi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |