Lexipedia

AS 2026 222

Ordinanza sull’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino (O-IOSD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) nonché l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/8173 e (UE) 2019/8184:

  • a. i diritti di consultazione nel portale di ricerca europeo (ESP);

  • b. l’aggiornamento dei dati del servizio comune di confronto biometrico (sBMS);

  • c. il diritto delle autorità di consultare l’archivio comune di dati di identità (CIR):

    1. a fini di identificazione,

    2. ai fini dell’individuazione di identità multiple,

    3. ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi;

  • d. la responsabilità per il trattamento dei dati nel CIR e nell’sBMS;

e. i diritti delle persone interessate.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

  • a. reati di terrorismo: i reati di cui all’allegato 3 numero 22 della legge del 21 marzo 20255 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS);

  • b. altri reati gravi: i reati di cui all’allegato 3 numeri 1–21 e 23–32 LSIS.

Sezione 2 Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)

Art. 3 Responsabilità per il trattamento dei dati nell’sBMS

Sono responsabili per il trattamento dei dati nell’sBMS secondo l’articolo 40 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/8176 e (UE) 2019/8187:

  • a. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), per i dati provenienti dal sistema di ingressi e uscite (EES), dal sistema centrale d’informazione visti (C‑VIS) e dal sistema d’informazione Eurodac;

  • b. l’Ufficio federale di polizia (fedpol), per i dati provenienti dal Sistema d’informazione Schengen (N-SIS).

Art. 4 Template biometrici dell’sBMS

(art. 110 LStrI e 16a LSIP)

Gli elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) dell’sBMS sono ottenuti dalle impronte digitali e dalle immagini del viso provenienti dal SIS, dall’EES, dal C-VIS e dall’Eurodac.

I template biometrici sono registrati separati per logica in base al sistema d’informazione da cui provengono i dati biometrici originali.

Art. 5 Confronto con i dati provenienti dal CIR e dal SIS

L’sBMS esegue un confronto automatizzato con i dati biometrici registrati nel CIR e nel SIS, quando nell’EES, nel C-VIS, nell’Eurodac o nel SIS sono create nuove registrazioni o sono aggiornate quelle esistenti.

Art. 6 Conservazione dei dati nell’sBMS

I template biometrici e i rispettivi riferimenti nell’sBMS sono conservati soltanto finché i corrispondenti dati biometrici sono conservati nel SIS o nel CIR. La cancellazione dei dati biometrici nel SIS o nel CIR determina la cancellazione automatica dei dati nell’sBMS.

Art. 7 Verbalizzazione delle consultazioni effettuate tramite l’sBMS

La SEM verbalizza ogni consultazione di dati effettuata tramite l’sBMS. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

a. la persona che ha effettuato la consultazione;

b. l’autorità che ha effettuato la consultazione;

c. lo scopo della consultazione;

d. i sistemi d’informazione Schengen/Dublino consultati;

e. la data e l’ora della consultazione;

f. il tipo di dati biometrici usati per la consultazione;

g. i risultati della consultazione.

Sezione 3 Archivio comune di dati di identità (CIR)

Art. 8 Responsabilità per il trattamento dei dati nel CIR

La SEM è responsabile per il trattamento dei dati nel CIR secondo l’articolo 40 paragrafo 2 dei regolamenti (UE) 2019/8178 e (UE) 2019/8189.

Art. 9 Dati del CIR

(art. 110a LStrI)

I dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi sono registrati nel CIR separati per logica in base al sistema d’informazione da cui provengono.

La registrazione, la modifica o la cancellazione di dati nell’EES, nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nel C-VIS o nell’Eurodac determina automaticamente la registrazione, la modifica o la cancellazione dei dati nel CIR.

L’allegato contiene il catalogo dei dati del CIR secondo l’articolo 18 dei regolamenti (UE) 2019/81710 e (UE) 2019/81811 e i diritti di consultazione delle autorità di cui agli articoli 10–12.

Art. 10 Consultazione del CIR a fini di identificazione

(art. 110b LStrI)

Le seguenti unità organizzative delle autorità federali di cui all’articolo 110b capoverso 3 LStrI possono consultare il CIR ai fini dell’identificazione di persone:

  • a. presso fedpol:

    1. la Polizia giudiziaria federale,

    2. il Servizio federale di sicurezza,

    3. i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;

  • b. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.

Le autorità cantonali e comunali di polizia possono anch’esse consultare i dati registrati nel CIR a fini di identificazione.

La consultazione del CIR a fini di identificazione è effettuata sulla base dei dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità, a condizione che la procedura sia stata avviata in presenza del medesimo. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità combinati con i dati relativi al documento di viaggio oppure sulla base di dati di identità forniti dall’interessato.

In caso di catastrofi naturali, incidenti o attacchi terroristici, le autorità di cui ai capoversi 1 e 2 possono effettuare consultazioni nel CIR con i dati biometrici dell’interessato, unicamente ai fini seguenti:

  • a. per identificare persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità;

  • b. per identificare resti umani non identificati.

Le condizioni e le procedure per l’identificazione secondo l’articolo 20 paragrafi 2 e 4 dei regolamenti (UE) 2019/81712 e (UE) 2019/81813 sono rette dalle basi giuridiche nazionali applicabili alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 11 Consultazione del CIR a fini di identificazione nell’ambito di accertamenti

(art. 110bbis LStrI)

Le seguenti unità organizzative delle autorità federali di cui all’articolo 110bbis capoverso 2 LStrI possono consultare il CIR ai fini dell’identificazione di persone nell’ambito di accertamenti:

  • a. presso la SEM nei centri della Confederazione:

    1. l’ambito direzionale Centri federali d’asilo,

    2. la divisione Identificazione e controlli di sicurezza dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione;

  • b. il Corpo delle guardie di confine.

Le autorità cantonali e comunali competenti per l’accertamento secondo l’articolo 110bbis capoverso 2 lettere a–c LStrI possono anch’esse consultare i dati registrati nel CIR a fini di identificazione nell’ambito di accertamenti.

Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato, se la consultazione sulla base di tali dati fallisce o se la consultazione non produce riscontri positivi, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità combinati con i dati relativi al documento di viaggio oppure sulla base di dati di identità forniti dall’interessato.

Art. 12 Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

(art. 110d cpv. 2 LStrI)

Se le condizioni di cui all’articolo 22 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81714 e (UE) 2019/81815 sono adempiute, le seguenti unità organizzative delle autorità federali di cui all’articolo 110d capoverso 2 LStrI possono consultare i riferimenti registrati nel CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

  • a. presso fedpol:

    1. la Polizia giudiziaria federale,

    2. i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica,

  • b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC): le divisioni che svolgono attività informative operative;

  • c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: le divisioni che conducono procedimenti;

  • d. presso l’UDSC: i collaboratori addetti al perseguimento penale.

Le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano possono consultare i riferimenti registrati nel CIR per gli scopi di cui al capoverso 1.

Art. 13 Richiesta di accesso completo ai dati ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

(art. 110d cpv. 3 e 4 LStrI)

Se una consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi produce un riscontro positivo nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac, viene visualizzato il riferimento al sistema d’informazione interessato. Quest’informazione può essere utilizzata unicamente per presentare una richiesta di accesso completo secondo il capoverso 2.

L’autorità che ha effettuato la consultazione presenta successivamente alla Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) una richiesta motivata di accesso completo ai dati relativi ad almeno uno dei sistemi d’informazione che ha prodotto un riscontro positivo.

Se, in via eccezionale, l’accesso non viene richiesto, l’autorità che ha effettuato la consultazione inserisce il motivo di tale rinuncia nel sistema d’informazione che utilizza per il trattamento dei dati.

Art. 14 Concessione dell’accesso completo ai dati

In caso di richiesta, la COA fedpol verifica se nel caso concreto sussistono motivi plausibili secondo cui la consultazione dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino possa contribuire alla prevenzione, all’individuazione e all’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Le condizioni per l’accesso completo ai dati dei sistemi d’informazione sottostanti sono rette:

  • a. dagli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 10 novembre 202116 sul sistema di ingressi/uscite (OEES);

  • b. dagli articoli 19 e 20 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 201317 (OVIS).

Se le condizioni sono adempiute, la COA fedpol mette i dati a disposizione dell’autorità richiedente.

Art. 15 Conservazione dei dati nel CIR

I dati sono conservati nel CIR soltanto finché i corrispondenti dati sono conservati nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac. La cancellazione di dati nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac determina la cancellazione automatica dei dati nel CIR.

Art. 16 Verbalizzazione delle consultazioni di dati nel CIR

La SEM verbalizza ogni consultazione di dati nel CIR. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

  • a. la persona che ha effettuato la consultazione e il suo numero utente univoco;

  • b. l’autorità che ha effettuato la consultazione;

  • c. lo scopo della consultazione;

  • d. i sistemi d’informazione Schengen/Dublino consultati;

  • e. la data e l’ora della consultazione;

  • f. per le consultazioni secondo l’articolo 20 dei regolamenti (UE) 2019/81718 e (UE) 2019/81819: il tipo di dati usati per effettuare la consultazione;

  • g. per le consultazioni secondo l’articolo 22 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818: i dati usati per effettuare la consultazione;

  • h. i risultati della consultazione;

  • i. il numero di incarto nazionale e il sistema d’informazione nazionale di polizia nel quale è usato tale numero.

Sezione 4 Portale di ricerca europeo (ESP)

Art. 17 Consultazione dei dati tramite l’ESP

(art. 110e LStrI e 16b LSIP)

I diritti di consultazione delle autorità tramite l’ESP sono retti:

  • a. dall’articolo 10 OEES20;

  • b. dall’articolo 11 OVIS21;

  • c. dall’articolo 7 dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201322.

L’uso dell’ESP è retto dagli articoli 7 e 9 dei regolamenti (UE) 2019/81723 e (UE) 2019/81824.

Art. 18 Risposta dell’ESP

In caso di riscontro positivo, la risposta dell’ESP contiene le seguenti informazioni:

  • a. l’indicazione che sono stati trovati dati;

  • b. se non si tratta di una consultazione secondo l’articolo 10 o 11, un riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino o alle componenti che contengono i dati corrispondenti; e

  • c. se non si tratta di una consultazione secondo l’articolo 12, i dati contenuti nel sistema d’informazione interessato.

Se non vengono trovati dati o se si verifica un errore, la risposta dell’ESP riporta tale informazione.

Art. 19 Verbalizzazione delle consultazioni effettuate tramite l’ESP

La SEM verbalizza ogni consultazione di dati effettuata tramite l’ESP. Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:

  • a. la persona che ha effettuato la consultazione;

  • b. l’autorità che ha effettuato la consultazione;

  • c. lo scopo della consultazione;

  • d. i sistemi d’informazione Schengen/Dublino consultati;

  • e. la data e l’ora della consultazione;

  • f. i risultati della consultazione.

L’uso, la protezione e la cancellazione dei verbali sono retti dall’articolo 10 paragrafo 3 dei regolamenti (UE) 2019/81725 e (UE) 2019/81826.

Sezione 5 Diritti delle persone interessate

Art. 20 Obbligo di informazione

L’autorità che inserisce dati che sono registrati nel CIR mette a disposizione delle persone interessate le informazioni di cui all’articolo 47 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/81727 e (UE) 2019/81828 al momento dell’inserimento dei dati.

Art. 21 Diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino e nel CIR

Il diritto delle persone registrate nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

  • a. per le registrazioni nell’N-SIS: dagli articoli 50–51 dell’ordinanza N‑SIS29;

  • b. per le registrazioni nel C-VIS: dall’articolo 31 OVIS30;

  • c. per le registrazioni nell’EES: dagli articoli 18 e 19 OEES31;

  • d. per le registrazioni nell’Eurodac: dall’articolo 11a dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199932 sull’asilo.

Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione di dati nel CIR devono essere presentate per iscritto alla SEM.

La SEM tratta le richieste d’intesa con l’autorità che ha inserito o fatto inserire i dati in questione.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

6 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 9 cpv. 3)

Catalogo dei dati e diritti di consultazione del CIR

Legenda

Diritti di accesso:

  • A Consultazione online

Catalogo dei dati del CIR

Consultazione del CIR a fini di identificazione

fedpol

UDSC nell’ambito dei suoi compiti
di natura doganale e non doganale
al fine di proteggere la popolazione
e salvaguardare la sicurezza interna

Autorità cantonali
e comunali di polizia

Polizia giudiziaria federale

Servizio federale di sicurezza

Servizi responsabili del
trattamento dei dati segnaletici
di natura biometrica

1. Dati personali

Cognomi

A

A

A

A

A

Cognomi alla nascita

A

A

A

A

A

Nomi

A

A

A

A

A

Altri nomi
(p. es. pseudonimi, nomi d’arte)

A

A

A

A

A

Data di nascita

A

A

A

A

A

Luogo di nascita

A

A

A

A

A

Paese di nascita

A

A

A

A

A

Sesso

A

A

A

A

A

Nomi dei genitori del richiedente

A

A

A

A

A

2. Dati relativi al documento di viaggio

Tipo e numero del documento di viaggio

A

A

A

A

A

Autorità di rilascio

A

A

A

A

A

Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio

A

A

A

A

A

Data di rilascio del documento di viaggio

A

A

A

A

A

Data di scadenza del documento di viaggio

A

A

A

A

A

Cittadinanze attuali

A

A

A

A

A

Cittadinanze al momento della nascita

A

A

A

A

A

3. Dati biometrici

Immagine del viso

A

A

A

A

A

Impronte digitali

A

A

A

A

A

Consultazione del CIR a fini di identificazione nell’ambito di accertamenti

SEM nei centri della Confederazione

Corpo delle guardie di confine

Autorità cantonali e comunali compe-
tenti per l’accertamento secondo
l’art. 110bbis cpv. 2 lett. a–c LStrI

Ambito direzionale Centri federali
d’asilo

Divisione Identificazione e controlli
di sicurezza dell’ambito direzionale
Immigrazione e integrazione

1. Dati personali

Cognomi

A

A

A

A

Cognomi alla nascita

A

A

A

A

Nomi

A

A

A

A

Altri nomi
(p. es. pseudonimi, nomi d’arte)

A

A

A

A

Data di nascita

A

A

A

A

Luogo di nascita

A

A

A

A

Paese di nascita

A

A

A

A

Sesso

A

A

A

A

Nomi dei genitori del richiedente

A

A

A

A

2. Dati relativi al documento di viaggio

Tipo e numero del documento di viaggio

A

A

A

A

Autorità di rilascio

A

A

A

A

Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio

A

A

A

A

Data di rilascio del documento di viaggio

A

A

A

A

Data di scadenza del documento di viaggio

A

A

A

A

Cittadinanze attuali

A

A

A

A

Cittadinanze al momento della nascita

A

A

A

A

3. Dati biometrici

Immagine del viso

A

A

A

A

Impronte digitali

A

A

A

A

fedpol

Le divisioni del
SIC che svolgono
attività informa-
tive operative

Ministero
pubblico della
Confederazione

I collaboratori
dell’UDSC
addetti al persegui-
mento penale
al fine di proteg-
gere la popola-
zione e salva-
guardare la
sicurezza interna

Autorità canto-
nali di polizia
e di persegui-
mento penale

Autorità
di polizia delle
Città di Zurigo,
Winterthur,
Losanna, Chiasso
e Lugano

Polizia giudizia-
ria federale

Servizi responsa-
bili del tratta-
mento dei dati
segnaletici di
natura biometrica

Centrale opera-
tiva e d’allarme

Divisioni
che conducono
procedimenti

1. Dati personali

Cognomi

A

A

A

A

A

A

A

A

Cognomi alla nascita

A

A

A

A

A

A

A

A

Nomi

A

A

A

A

A

A

A

A

Altri nomi (p. es. pseudonimi, nomi d’arte)

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di nascita

A

A

A

A

A

A

A

A

Luogo
di nascita

A

A

A

A

A

A

A

A

Paese di nascita

A

A

A

A

A

A

A

A

Sesso

A

A

A

A

A

A

A

A

Nomi
dei genitori
del richiedente

A

A

A

A

A

A

A

A

2. Dati relativi al documento di viaggio

Tipo e numero del documento di viaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorità
di rilascio

A

A

A

A

A

A

A

A

Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

Data di rilascio del documento di viaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

Data
di scadenza
del documento
di viaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

Cittadinanze
attuali

A

A

A

A

A

A

A

A

Cittadinanze al momento della nascita

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Dati biometrici

Immagine del viso

A

A

A

A

A

A

A

A

Impronte digitali

A

A

A

A

A

A

A

A