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AS 2026 223

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Doratrice corniciaia / Doratore corniciaio con attestato federale di capacità

Preambolo

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

ordina:

I

L’ordinanza della SEFRI del 21 aprile 20091 sulla formazione professionale di base Doratrice corniciaia / Doratore corniciaio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all’insegnamento dell’educazione fisica.3 I corsi interaziendali comprendono 16 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Titolo prima dell’art. 12Sezione 6:
Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 13 cpv. 1,2 e 61 Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.2 Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.6 L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Art. 18 cpv. 11 L’esame finale della procedura di qualificazione valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel seguente modo:a. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata da 36 a 48 ore; per questo campo di qualificazione l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base; la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado dif svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione; è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; per questo campo di qualificazione l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base; l’esame è scritto;c. «cultura generale»: per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20252 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

30 aprile 2026

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato