AS 2026 229
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note
tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento
(UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione
e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi
e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo
(Sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac)
del 26 settembre 2025
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20252,
decreta:
Art. 11 Sono approvati:a. lo scambio di note del 14 agosto 20243 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013;b. lo scambio di note del 14 agosto 20244 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147.2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
Art. 2Per attuare la partecipazione al meccanismo di solidarietà, il Consiglio federale può impiegare fondi già concordati con l’Unione europea nell’ambito dei contributi agli Stati membri dell’Union europea.
Art. 3La modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1 è adottata.
Art. 4Il coordinamento della modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione di cui all’allegato 1 è disciplinato nell’allegato 2.
Art. 51 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato 1. Consiglio nazionale, 26 settembre 2025 La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025 Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2026.62 Conformemente all’articolo 5 capoverso 2, la modifica delle leggi di cui all’articolo 3 entra in vigore il 12 giugno 2026. 20 maggio 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 3)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)
Art. 64a cpv. 1 e 21 Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/13518 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Si applicano per analogia i termini di cui all’articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi9.2 Gli articoli 26 capoversi 2, 3, 4 e 5, nonché 26b LAsi si applicano per analogia alla procedura volta a determinare lo Stato Dublino competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento.
Art. 64abis Procedura di ricorso nel quadro degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino1 Il ricorso contro la decisione di allontanamento secondo l’articolo 64a capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione.2 I motivi del ricorso sono retti dall’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/135110.3 Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Se quest’ultimo non è accordato entro cinque giorni feriali dalla ricezione dell’istanza, l’allontanamento può essere eseguito.4 Il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64a.5 In caso di ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici decidono come giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, entro cinque giorni feriali dal ricevimento del ricorso o dalla decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo, qualora sia stato richiesto. Si può rinunciare allo scambio di scritti. Le decisioni sui ricorsi sono motivate solo sommariamente.6 Se necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.
Art. 76a cpv. 1 lett. a e c, 2 e 31 L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:a. indizi fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento o costituisca una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici; c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.2 I seguenti indizi fanno temere che lo straniero:a. intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento: 1. nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi11 o non dà seguito, ripetutamente e senza sufficiente motivo, a una citazione,2. il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,3. presenta più domande d’asilo sotto diverse identità,4. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato secondo l’articolo 74,5. nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente,6. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento,7. nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato;b. costituisce una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici:1. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato,2. è stato condannato per un crimine,3. secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.3 Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:a. cinque settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa o ripresa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché la redazione della decisione e la sua notifica;b. cinque settimane durante un’eventuale procedura di riesame della richiesta di presa o ripresa in carico;c. cinque settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.
Art. 81 cpv. 4 lett. b4 Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall’articolo 44 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/135112;
Art. 109a cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:b. la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 2024/135113, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
Art. 109g cpv. 2 lett. h2 Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:h. i dati medici che devono essere comunicati allo Stato Dublino competente prima di un trasferimento o che sono necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;
Titolo prima dell’art. 111aCapitolo 14c:
Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino
Art. 111a cpv. 1 e 31 La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.3 Lo scambio d’informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell’Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell’Unione europea per la procedura Dublino.
Art. 111abis Scambio d’informazioni sullo stato di salute di una persona prima del suo trasferimento nello Stato Dublino competente1 In previsione di un trasferimento Dublino le informazioni sullo stato di salute della persona interessata possono essere trattate e trasmesse allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell’Unione europea per la procedura Dublino se:a. necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata;b. lo scambio d’informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d’ufficio;c. la persona interessata o il suo rappresentante ha dato il proprio esplicito consenso.2 Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione delle informazioni è necessaria per:a. proteggere la salute e la sicurezza pubbliche;b. tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non sia possibile ottenere il consenso della persona interessata.3 L’assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d’informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.
Allegato 1Il numero 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
2. Legge del 26 giugno 199814 sull’asilo (LAsi)
Art. 8b Altri obblighi nella procedura DublinoNel quadro di una procedura Dublino gli altri obblighi del richiedente l’asilo sono retti dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/135115. Il richiedente l’asilo è informato di questi obblighi in una lingua a lui comprensibile.
Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura DublinoSe dal controllo di sicurezza all’aeroporto secondo l’articolo 21a o nel centro della Confederazione secondo l’articolo 26 emerge che il richiedente l’asilo costituisce una minaccia per la sicurezza interna, la procedura Dublino per la presa in carico secondo l’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/135116 non viene svolta.
Art. 22 cpv. 1ter, frase introduttiva1ter La SEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/135117 e:
Art. 26 cpv. 3bis–3quater e 43bis L’audizione secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/135118 precede la procedura Dublino (art. 26b). È registrata su un supporto audio e ne viene redatta una sintesi scritta. Il richiedente l’asilo ne è informato in anticipo. La registrazione audio rientra tra gli atti che possono essere consultati sul posto.3ter Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi, in via eccezionale, da una registrazione audio.3quater Il Consiglio federale disciplina le modalità della registrazione audio e della sintesi scritta del colloquio secondo il capoverso 3bis. Definisce nello specifico:a. lo scopo e la tipologia della registrazione;b. il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione;c. le modalità del diritto di consultare gli atti;d. gli accessi alla registrazione;e. la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata.4 Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102ater capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).
Art. 26b cpv. 22 L’articolo 8 capoverso 3bis non si applica alle domande di presa in carico secondo l’articolo 38 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/135119.
Art. 31b cpv. 1, frase introduttiva1 Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato Dublino, può essere allontanato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE20, se:
Art. 35a Ripresa della procedura d’asilo nell’ambito della procedura DublinoSe in virtù del regolamento (UE) 2024/135121 l’esame della domanda d’asilo spetta alla Svizzera, la procedura d’asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.
Art. 37 cpv. 11 Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni sono notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione della domanda di trasferimento secondo gli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2024/135122 da parte dello Stato Dublino interessato.
Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino1 La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di uno Stato Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.2 Lo scambio d’informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell’Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell’UE per la procedura Dublino.
Art. 102c, rubricaComunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino
Art. 102g cpv. 2 e 32 La consulenza comprende segnatamente:a. l’informazione dei richiedenti l’asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d’asilo;b. l’informazione sul meccanismo di denuncia di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/189623;c. l’informazione sulla procedura Dublino di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/135124.3 Abrogato
Art. 102j cpv. 11 La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione e dell’audizione secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/135125 nel quadro della fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale.
Art. 102k cpv. 1 lett. b e g, nota a piè di pagina1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un’indennità per l’adempimento segnatamente dei seguenti compiti:b. la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione e all’audizione secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/135126 nel quadro della fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo; g. la consulenza e il sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia ai sensi dell’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/189627.
Art. 106 cpv. 22 Sono fatti salvi gli articoli 27 capoverso 3, 68 capoverso 2 e 107a capoverso 5.
Art. 107a cpv. 2–52 Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza.3 Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito. 4 Il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi secondo il capoverso 1. In caso di ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del ricorso o dalla decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo, qualora sia stato richiesto.5 I motivi del ricorso sono retti dall’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/135128.
Art. 113 Principi1 Per garantire una procedura equa nel rispetto dei diritti fondamentali, la Confederazione partecipa all’armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla risoluzione dei problemi dei rifugiati all’estero.2 Può, nello specifico:a. sostenere l’Unione europea nell’ambito della solidarietà prevista dalla parte IV del regolamento (UE) 2024/135129;b. sostenere l’attività delle istituzioni di soccorso internazionali;c. collaborare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.3 A condizione che il sistema di Dublino nei confronti della Svizzera sostanzialmente funzioni, la Confederazione adotta misure di solidarietà secondo il capoverso 2 lettera a. Nell’ambito della decisione considera in particolare:a. se tutti gli Stati Dublino rilevanti per la Svizzera si attengono nei confronti della Svizzera alla ripartizione delle competenze secondo il regolamento (UE) 2024/1351 e agli obblighi di ricollocazione e riammissione che ne derivano;b. la situazione migratoria su scala europea e nazionale;c. le conseguenze finanziarie delle misure da adottare.4 Prima di decidere consulta i Cantoni e altre cerchie interessate. Garantisce inoltre il rispetto dell’articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale.
Allegato 1L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
3. Legge del 17 giugno 200530 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 23 cpv. 2 lett. abis2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:abis. l’articolo 64abis capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 200531 sugli stranieri e la loro integrazione;
(art. 3/Allegato 1 n. 1)
(art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)
2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
a. Accordo del 26 ottobre 200432 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
b. Accordo del 17 dicembre 200433 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c. Protocollo del 28 febbraio 200834 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d. Protocollo del 28 febbraio 200835 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
e. Protocollo del 27 giugno 201936 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.
(art. 3/Allegato 1 n. 2)
(art. 21 cpv. 3)
Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
a. Accordo del 26 ottobre 200437 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
b. Accordo del 17 dicembre 200438 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c. Protocollo del 28 febbraio 200839 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d. Protocollo del 28 febbraio 200840 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
e. Protocollo del 27 giugno 201941 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.
(art. 4)
Coordinamento con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 16 dicembre 200542 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; all. 1 n. 1) o la modifica della LStrI contestuale al decreto federale del 16 dicembre 202243 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (all. 1 n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LStrI ha il tenore seguente:
Art. 109a cpv. 2, frase introduttiva2 Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: