AS 2026 232
Legge federale sui brevetti d’invenzione (LBI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20221,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
TitoloLegge federale
sui brevetti e i certificati protettivi complementari
(Legge sui brevetti, LBI)
Sostituzione di espressioni1 In tutta la legge, con i necessari adeguamenti grammaticali:a. Concerne soltanto il testo tedescob. eccettuati gli articoli 77 capoversi 3 e 5, 86b capoverso 2, 86c capoversi 1 e 2, 86d capoversi 1–3, 86f capoverso 1, 86i capoversi 1 e 2, 86j capoverso 1 e 86k capoversi 1 e 2, «richiedente» è sostituito con «depositante»;c. Concerne soltanto il testo tedesco2 Nell’articolo 17 capoverso 1 «Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale» e nell’articolo 17 capoverso 1bis «Convenzione di Parigi per la protezione industriale» sono sostituiti con «Convenzione di Parigi».3 Concerne soltanto il testo francese4 Negli articoli 140g, 140l capoverso 1, 140p e 140s capoverso 1 «registro dei brevetti» è sostituito con «registro dei certificati protettivi complementari».5 Negli articoli 46a capoverso 4 lettera h, 140a capoverso 1, 140b capoverso 1, frase introduttiva, 140f capoversi 1, frase introduttiva, e 2, 140o, titolo marginale e capoverso 1, 140v capoversi 1 e 2, 140z capoverso 1, 146 capoverso 2, 147 capoversi 2–4, 149 capoversi 1 e 2, «richiesta» è sostituito con «domanda».
Titolo prima dell’art. 1Titolo primo: BrevettiCapitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1:
Condizioni richieste per l’ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto
Art. 1 cpv. 11 Si rilasciano brevetti per le invenzioni nuove atte ad avere un’applicazione industriale.
Art. 4II. Nella procedura d’esameDurante la procedura davanti all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda di brevetto (depositante).
Art. 5 cpv. 1 e 21 Concerne soltanto il testo francese2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 6 cpv. 1 e 21 Concerne soltanto il testo francese2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva3 Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di una domanda di brevetto anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione che ha determinato la data di deposito, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:
Art. 13 cpv. 1 lett. b1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. Un recapito in Svizzera non è necessario per:b. il pagamento di tasse, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di richieste dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali richieste non diano adito a contestazioni.
Art. 16L. RiservaDepositanti o titolari di brevetti di cittadinanza svizzera possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18833 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi), se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.
Titolo prima dell’art. 17Sezione 2: Diritto di priorità
Art. 19 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 24Sezione 3: Modificazioni nell’esistenza del brevetto
Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a e c1 Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all’IPI:a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55);c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, l’oggetto del brevetto modificato non può estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito e il campo di protezione del brevetto non può essere ampliato.
Art. 25Abrogato
Art. 26 cpv. 1 lett. cbis e d, nonché 21 Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:cbis. il campo di protezione del brevetto è stato ampliato; od. il titolare del brevetto non è né l’inventore né il suo avente causa e non ha, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 27 cpv. 1–31 Concerne soltanto il testo francese2 Concerne soltanto il testo francese3 Abrogato
Titolo prima dell’art. 29 Sezione 4:
Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto; concessione di licenze
Art. 29 cpv. 1 e 31 Quando la domanda di brevetto è stata presentata da un depositante che, secondo l’articolo 3, non ha diritto al rilascio del brevetto, l’avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l’azione per nullità.3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 30 cpv. 2 e 32 Il convenuto può chiedere, per le rivendicazioni eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali hanno come data di deposito quella del brevetto iniziale.3 Una volta iscritta la cessione parziale nel registro dei brevetti, l’IPI assegna al convenuto un termine per chiedere la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2. Trascorso il termine, la richiesta non è più ammessa.
Art. 34 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 35Sezione 5: Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto
Art. 35 cpv. 1 e 21 Concerne soltanto il testo francese2 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 41Sezione 6: Tasse
Art. 41Per ottenere e mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari richieste siano trattate, devono essere pagate le tasse stabilite dall’IPI in virtù dell’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19954 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Titolo prima dell’art. 46aSezione 7:
Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato anteriore
Art. 46a cpv. 1 e 4 lett. e1 Concerne soltanto il testo francese4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:e. termini per la presentazione della richiesta di esame (art. 58b cpv. 3);
Art. 47 cpv. 11 Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall’ordinanza oppure prescritto dall’IPI è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.
Art. 48 cpv. 33 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 48aSezione 8: Rappresentanza e vigilanza
Titolo prima dell’art. 49Capitolo 2: Rilascio del brevettoSezione 1: La domanda di brevetto
Art. 49 cpv. 11 Chi vuole ottenere un brevetto deposita una domanda di brevetto presso l’IPI.
Art. 50a cpv. 33 L’invenzione è considerata spiegata ai sensi dell’articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda di brevetto, nella versione che ha determinato la data di deposito, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.
Art. 51 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese
Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 56 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 21 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:a. Concerne soltanto il testo franceseb. Concerne soltanto il testo francese2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 57II. In caso di divisione della domandaUna domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:a. se, all’atto del suo deposito, è stata espressamente designata co-me domanda divisa;b. se, all’atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente; e c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella versione che ne ha determinato la data di deposito.
Art. 57aF. Rapporto sullo stato della tecnica1 L’IPI redige e pubblica un rapporto sullo stato della tecnica.2 Il rapporto sullo stato della tecnica è redatto sulla base delle rivendicazioni, tenendo debitamente conto della descrizione e, se del caso, dei disegni.3 L’IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica. In tal caso pubblica un’indicazione corrispondente.4 Il Consiglio federale disciplina i compiti dell’IPI volti a determinare lo stato della tecnica, in particolare le condizioni che devono essere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del relativo rapporto.
Art. 58, titolo marginale e cpv. 2G. Modifica degli atti tecnici 2 Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda modificata vada oltre il contenuto della versione che ha determinato la data di deposito.
Art. 58a, titolo marginale e cpv. 2–4H. Pubblicazione delle domande di brevetto2 La pubblicazione contiene:a. la descrizione;b. le rivendicazioni;c. gli eventuali disegni;d. l’estratto; e e. il rapporto sullo stato della tecnica. 3 Se non è stato pubblicato insieme alla domanda, il rapporto sullo stato della tecnica è pubblicato separatamente appena possibile.4 Le domande possono essere pubblicate in inglese se gli atti tecnici non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera.
Titolo prima dell’art. 58bSezione 2: L’esame della domanda di brevetto
Inserire dopo il titolo della Sezione 2
Art. 58bA. Richiesta di esame1 Su richiesta del depositante, l’IPI esamina se l’oggetto della domanda di brevetto soddisfa le condizioni fissate nell’articolo 59 capoversi 1 e 2.2 Il depositante o un terzo può chiedere all’IPI di esaminare inoltre se l’invenzione è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 59 cpv. 4).3 Le richieste secondo i capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione, da parte dell’IPI, del rapporto sullo stato della tecnica secondo l’articolo 57a o dell’indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto. Per le domande internazionali secondo l’articolo 135 il termine decorre dalla pubblicazione del rapporto complementare sullo stato della tecnica dell’IPI secondo l’articolo 139 o dell’indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto.4 La richiesta secondo il capoverso 2 non può essere ritirata.5 I terzi che presentano una richiesta secondo il capoverso 2 non diventano parte nella procedura.6 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.
Art. 59, titolo marginale e cpv. 1, nonché 4–6B. Oggetto dell’esame1 Concerne soltanto il testo francese4 L’IPI esamina unicamente su richiesta secondo l’articolo 58b capoverso 2 se l’invenzione è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.5 Abrogato6 Abrogato
Art. 59a, titolo marginale e cpv. 3 e 4C. Fine dell’esame3 L’IPI respinge la domanda di brevetto se non è stata ritirata nonostante il rilascio del brevetto sia escluso in virtù dell’articolo 59 capoverso 1.4 L’IPI dichiara la domanda irricevibile se le manchevolezze notificate secondo l’articolo 59 capoverso 2 non sono corrette.
Art. 59cD. Ricorso1 Le decisioni dell’IPI in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale dei brevetti.2 I terzi hanno diritto di ricorrere se il ricorso verte sul fatto che l’oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2.3 Se nel ricorso sono invocati altri motivi, la legittimazione a ricorrere è retta dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.4 I terzi legittimati possono interporre ricorso entro quattro mesi dalla pubblicazione della registrazione del brevetto.5 Il ricorso secondo i capoversi 2 e 3 non ha effetto sospensivo. Nella decisione l’autorità inferiore può conferire l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.
Titolo prima dell’art. 60Sezione 3:
Registro dei brevetti; pubblicazioni dell’IPI; comunicazione elettronica con le autorità
Art. 60 cpv. 1bis–41bis Abrogato2 Il Consiglio federale specifica le indicazioni che devono essere iscritte nel registro dei brevetti. In ogni caso sono iscritti il numero del brevetto, la data di deposito ed eventuali indicazioni di priorità.3 Nel registro dei brevetti sono inoltre iscritte tutte le modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto o il diritto al brevetto.4 Se il brevetto è pubblicato in inglese, il titolo dell’invenzione e l’estratto sono tradotti in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 61 cpv. 1 lett. b1 L’IPI pubblica:b. l’iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti e le indicazioni iscritte secondo l’articolo 60 capoverso 2;
Art. 63 cpv. 22 Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto ed eventualmente i disegni, come anche le indicazioni iscritte secondo l’articolo 60 capoverso 2.
Art. 64Abrogato
Art. 65 cpv. 2, secondo periodo2 … In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto dichiarate irricevibili prima della loro pubblicazione o che sono state respinte o ritirate.
Titolo prima dell’art. 66Capitolo 3: Tutela giurisdizionaleSezione 1:
Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale
Art. 67 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese
Art. 68Concerne soltanto il testo francese
Art. 69 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese
Art. 71Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 72 Sezione 2:
Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile
Titolo prima dell’art. 81 Sezione 3:
Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale
Art. 82 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese
Art. 86 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 86a Sezione 4:
Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Titolo prima dell’art. 109Titolo secondo:
Domande di brevetto europeo e brevetti europeiSezione 1: Diritto applicabile
Art. 109 cpv. 22 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 110 Sezione 2:
Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell’esistenza del brevetto europeo
Art. 110Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 117 Sezione 3: Amministrazione del brevetto europeo
Titolo prima dell’art. 121 Sezione 4:
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
Art. 123C. TraduzioneSe la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera o l’inglese, l’IPI assegna al depositante un termine per presentarne una traduzione in una di queste lingue.
Titolo prima dell’art. 125Sezione 5:
Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale
Titolo prima dell’art. 130Sezione 6: Rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti
Titolo prima dell’art. 131Titolo terzo: Domande internazionali di brevettoSezione 1: Diritto applicabile
Titolo prima dell’art. 132Sezione 2: Domande depositate in Svizzera
Titolo prima dell’art. 134Sezione 3:
Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto
Art. 135Concerne soltanto il testo francese
Art. 137III. Protezione provvisoriaL’articolo 111 della presente legge si applica per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l’articolo 21 del Trattato di cooperazione per le quali l’IPI funge da ufficio designato.
Art. 138, frase introduttiva e lett. dIl depositante, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell’IPI a:d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.
Art. 139D. Rapporto complementare sullo stato della tecnica1 Per ogni domanda internazionale secondo l’articolo 135 è redatto e pubblicato un rapporto complementare sullo stato della tecnica.2 L’IPI può rinunciare a redigere un rapporto complementare sullo stato della tecnica. In tal caso pubblica un’indicazione corrispondente.
Titolo prima dell’art. 140aTitolo quarto: Certificati protettivi complementariSezione 1:
Certificati protettivi complementari per medicinali
Art. 140f cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 140hH. TassePer ottenere e mantenere in vigore un certificato e affinché particolari richieste siano trattate, devono essere pagate le tasse stabilite dall’IPI in virtù dell’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19956 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Art. 140mM. Diritto applicabileLe disposizioni dei titoli primo e secondo della presente legge si applicano per analogia nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.
Titolo prima dell’art. 140nSezione 2:
Proroga della validità dei certificati protettivi complementari per medicinali
Art. 140n cpv. 1 lett. b1 L’IPI proroga di sei mesi la durata della protezione relativa a un certificato rilasciato (art. 140e), se l’omologazione (art. 9 LATer7) di un medicinale contenente il prodotto:b. è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la domanda di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione.
Art. 140o cpv. 22 In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile.
Titolo prima dell’art. 140tSezione 3:
Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali
Art. 140t cpv. 1, frase introduttiva e lett. b1 L’IPI rilascia, su domanda, per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale certificati protettivi complementari pediatrici (certificati pediatrici) validi per sei mesi a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto, se l’omologazione (art. 9 LATer8) di un medicinale contenente il prodotto:b. è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la domanda di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione.
Art. 140v cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco
Titolo prima dell’art. 140zSezione 4:
Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
Titolo prima dell’art. 141Titolo quinto: Disposizioni finali
Art. 146 cpv. 2, secondo periodo2 … In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile.
Art. 147 cpv. 3, secondo periodo3 … In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile.
Art. 150F. Disposizione transitoria relativa alla modifica della presente legge del 15 marzo 2024I. Domanda di brevetto1 Le domande di brevetto pendenti all’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.2 Se la tassa di esame è stata pagata prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 della presente legge e se la domanda di brevetto non è sospesa nel momento dell’entrata in vigore, l’oggetto dell’esame, la redazione del rapporto sullo stato della tecnica e la sua pubblicazione sono retti dagli articoli 58a e 59 previgenti. Gli articoli 57a e 139 non sono applicabili.3 Il depositante può dichiarare di volere che una domanda di brevetto ai sensi del capoverso 2 sia esaminata secondo il nuovo diritto.4 Se è sospesa dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 della presente legge, la domanda di brevetto è in ogni caso retta dal nuovo diritto.
Art. 151II. Cause di nullitàI brevetti non ancora estinti all’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data. Gli atti compiuti prima di tale entrata in vigore sono giudicati secondo il diritto previgente.
Art. 152III. OpposizioneSe il termine per interporre ricorso contro il rilascio di un brevetto è già scaduto all’entrata in vigore della modifica della presente legge del 15 marzo 2024, si applica l’articolo 59c previgente. La decisione su opposizione è impugnabile dinanzi al Tribunale federale dei brevetti.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024 La presidente: Eva Herzog | Consiglio nazionale, 15 marzo 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 luglio 2024.9
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.
20 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 24 marzo 199510 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
Sostituzione di espressioni1 In tutta la legge «regolamento delle tasse dell’IPI» e «regolamento delle tasse» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza dell’IPI sulle tasse».2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché 3 e 3bis1 L’IPI adempie i seguenti compiti:a. cura la preparazione di atti legislativi concernenti i brevetti, i certificati protettivi complementari, i design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale, sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;3 L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, nonché con altri uffici e organizzazioni internazionali, svizzeri ed esteri.3bis Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f e capoverso 3, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale e che collaborano con gli uffici e le organizzazioni di cui al capoverso 3.
Titolo dopo l’articolo 8Sezione 3: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 8a Obiettivi strategiciIl Consiglio federale fissa ogni quattro anni obiettivi strategici vincolanti per l’IPI. Provvede affinché il Consiglio d’Istituto sia previamente sentito.
Art. 9, rubrica e cpv. 2–4Vigilanza2 Il Consiglio federale esercita la vigilanza in particolare:a. nominando e revocando il presidente e gli altri membri del Consiglio d’Istituto;b. decidendo in merito all’inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore;c. nominando e revocando l’ufficio di revisione;d. approvando il contratto di affiliazione a PUBLICA;e. approvando il rapporto annuale sull’attività dell’IPI;f. approvando l’ordinanza dell’IPI sulle tasse;g. dando il discarico al Consiglio d’Istituto;h. verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici.3 Il Consiglio federale ha il diritto di visionare i documenti commerciali dell’IPI e di richiedere informazioni sulle sue attività.4 Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l’alta vigilanza del Parlamento sull’amministrazione.
2. Legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa
Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. cter2 Sono autorità nel senso del capoverso 1:cter. il Tribunale federale dei brevetti;
Art. 2 cpv. 55 La procedura davanti al Tribunale federale dei brevetti è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 20 marzo 200912 sul Tribunale federale dei brevetti o la legge del 25 giugno 195413 sui brevetti non vi deroghino.
Art. 21 cpv. 1bis1bis Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
Art. 24 cpv. 22 Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell’IPI.
Art. 47 cpv. 1 lett. bbis1 Sono autorità di ricorso:bbis. il Tribunale federale dei brevetti secondo l’articolo 26 capoverso 5 della legge del 20 marzo 200914 sul Tribunale federale dei brevetti;
Art. 63 cpv. 1, primo periodo, 4bis, 5 e 61 L’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. …4bis La tassa di decisione è stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:a. tra 200 e 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;b. tra 200 e 50 000 franchi nelle altre controversie.5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. Sono fatte salve le competenze secondo:a. l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200515 sul Tribunale amministrativo federale;b. l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 200916 sul Tribunale federale dei brevetti; ec. l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201017 sull’organizzazione delle autorità penali.6 Se motivi particolari lo giustificano, nello stabilire la tassa di decisione il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e il Tribunale penale federale possono aumentare gli importi di cui al capoverso 4bis, ma al massimo fino al doppio.
Art. 64 cpv. 55 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Sono fatte salve le competenze secondo:a. l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale;b. l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 200919 sul Tribunale federale dei brevetti; ec. l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201020 sull’organizzazione delle autorità penali.
Art. 65 cpv. 4, secondo periodo, nonché 54 … Il diritto dell’ente o dell’istituto autonomo al rimborso si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese. Sono fatte salve le competenze secondo:a. l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200521 sul Tribunale amministrativo federale;b. l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 200922 sul Tribunale federale dei brevetti; ec. l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201023 sull’organizzazione delle autorità penali.
3. Legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 6 cpv. 1, secondo periodo1 … È fatto salvo l’esercizio di una funzione al servizio del Tribunale federale dei brevetti.
Art. 32 cpv. 1 lett. k1 Il ricorso è inammissibile contro:k. le decisioni dell’Istituto federale della proprietà intellettuale secondo la legge del 25 giugno 195425 sui brevetti.
Art. 33 lett. b n. 11Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:b. del Consiglio federale concernenti: 11. la revoca di un membro del Consiglio d’Istituto dell’Istituto federale della proprietà intellettuale secondo la legge federale del 24 marzo 199526 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale;
4. Legge del 20 marzo 200927 sul Tribunale federale dei brevetti
Ingressovisto l’articolo 191a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale28;
Art. 1 cpv. 11 Il Tribunale federale dei brevetti è, in materia di brevetti:a. l’autorità di primo grado nei procedimenti civili;b. la prima autorità giudiziaria di ricorso nei procedimenti di diritto amministrativo.
Art. 4Abrogato
Art. 8 cpv. 2, primo periodo2 Il Tribunale federale dei brevetti si compone di almeno due e al massimo quattro giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. …
Art. 9 cpv. 44 Nell’ambito della preparazione dell’elezione possono essere consultate le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate.
Art. 10 cpv. 1 e 41 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale, del Consiglio d’Istituto dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) o del Tribunale federale, né essere impiegati dell’Amministrazione federale centrale o dell’IPI.4 I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza dinanzi a un tribunale o dinanzi all’IPI.
Art. 13 cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 17 Rapporto di lavoro, grado di occupazione e retribuzione1 I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.2 In casi motivati, il Tribunale può autorizzare, nel rispetto del numero previsto di giudici ordinari, una modifica del grado di occupazione nel corso del mandato.3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
Art. 19 cpv. 1 lett. a e 2, primo periodo1 La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:a. un giudice ordinario; o2 Qualora nomini vicepresidente un giudice ordinario, la Corte plenaria nomina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera. …
Art. 20 cpv. 2 lett. c2 La Commissione amministrativa è composta:c. di un secondo giudice ordinario o, se quest’ultimo esercita la vicepresidenza, di un giudice non di carriera.
Art. 21 cpv. 2 e 52 Concerne soltanto il testo tedesco5 Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario; sono eccettuati i casi di forza maggiore e i casi in cui tutti i giudici ordinari siano contemporaneamente interessati da una domanda o un motivo di ricusazione.
Art. 23 Giudice dell’istruzione1 Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Può delegare questo compito a un altro giudice ordinario o a un giudice con formazione giuridica.2 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa:a. la non entrata nel merito di azioni e ricorsi manifestamente inammissibili;b. le richieste di provvedimenti d’urgenza;c. le richieste di gratuito patrocinio;d. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite acquiescenza o transazione; e. le azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell’articolo 40d della legge del 25 giugno 195429 sui brevetti (LBI);f. le decisioni incidentali per le quali la legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa (PA) prevede la competenza dei giudici dell’istruzione.3 Il giudice dell’istruzione può rivolgersi in ogni momento a un giudice con formazione tecnica. Quest’ultimo ha voto consultivo.4 Se nel procedimento civile la situazione giuridica o di fatto lo esige, il giudice dell’istruzione può decidere insieme ad altri due giudici. Se la comprensione di aspetti tecnici riveste un’importanza particolare per la decisione, il giudice dell’istruzione deve decidere insieme ad altri due giudici.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 25a Principio di trasparenzaLa legge del 17 dicembre 200431 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale dei brevetti laddove esso svolga compiti amministrativi.
Art. 26 cpv. 1 lett. a, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4 e 51 Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:a. il giudizio delle azioni concernenti la validità di un brevetto o di un certificato protettivo complementare e delle azioni per violazione di tali titoli di protezione, come pure delle azioni per il rilascio di una licenza concernente tali titoli di protezione;2 Gli competono anche altre azioni civili in materia di brevetti e certificati protettivi complementari, in particolare quelle riguardanti il diritto a tali titoli di protezione o la loro cessione. …3 Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto o del certificato protettivo complementare in via pregiudiziale o in via d’eccezione assegna alle parti un termine adeguato per promuovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l’azione per violazione o l’azione concernente la validità. …4 Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzionale di nullità o di violazione del brevetto o del certificato protettivo complementare, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l’azione sia la domanda riconvenzionale.5 Il Tribunale federale dei brevetti giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA32 emanate dall’IPI in virtù della LBI33.
Art. 271 I procedimenti civili dinanzi al Tribunale federale dei brevetti sono retti dal Codice di procedura civile34, in quanto la LBI35 o la presente legge non dispongano altrimenti.2 I procedimenti di ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale dei brevetti sono retti dai capitoli 3 e 4 della legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale amministrativo federale, in quanto la presente legge o la LBI non dispongano altrimenti.3 Nei procedimenti di ricorso di diritto amministrativo, l’articolo 13 capoverso 1bis PA37 è applicabile per analogia agli oggetti e ai documenti inerenti ai contatti tra una parte e un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 200938 sui consulenti in brevetti, se questi esercita la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.4 Se accoglie un ricorso contro una decisione con cui l’IPI ha respinto una domanda di brevetto o l’ha dichiarata inammissibile, il Tribunale federale dei brevetti rinvia la causa all’IPI per nuova decisione.
Art. 28I giudici e i cancellieri devono ricusarsi nei procedimenti in cui una persona che lavora presso il loro stesso studio legale o di consulenti in brevetti o presso lo stesso datore di lavoro rappresenta una delle parti.
Art. 29 cpv. 11 Nei procedimenti civili volti ad appurare la validità di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, i consulenti in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 200939 sui consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.
Titolo prima dell’art. 30Sezione 4:
Spese giudiziarie e gratuito patrocinio nei procedimenti civili
Art. 34 cpv. 2, terzo periodo2 … Il diritto della Confederazione al rimborso si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
Titolo prima dell’art. 34aSezione 5:
Spese giudiziarie nei procedimenti di ricorso di diritto amministrativo
Art. 34aNei procedimenti di ricorso di diritto amministrativo le spese giudiziarie sono rette dalla PA40. Qualora i consulenti in brevetti che esercitano tale professione a titolo indipendente rappresentino una parte in un procedimento di ricorso di diritto amministrativo, la loro rimunerazione si calcola in modo analogo a quella di un avvocato per la sua rappresentanza a titolo professionale.
Titolo prima dell’art. 35Sezione 6: Lingua del procedimento
Art. 35Abrogato
Art. 36, rubrica e cpv. 1, primo periodo, 1 bis e 3, primo periodoAbrogata1 Nei procedimenti civili il giudice dell’istruzione sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. …1bis Nei procedimenti di ricorso di diritto amministrativo è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.3 Se il giudice dell’istruzione e le parti vi acconsentono può essere scelta anche la lingua inglese. …
Titolo prima dell’art. 37Sezione 7: Perizie
Art. 37 cpv. 2 e 3, primo periodo2 Le parti hanno la possibilità di esprimersi in merito alla perizia.3 Se un giudice con formazione tecnica esprime un parere tecnico, quest’ultimo è messo a verbale. …
Titolo prima dell’art. 38Sezione 8: Osservazioni in merito alle risultanze probatorie
Art. 38Chiusa l’assunzione delle prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti facoltà di esprimersi in merito alle risultanze probatorie.
Titolo prima dell’art. 39Sezione 9:
Procedura e decisione per il rilascio di una licenza e per la modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d LBI
Art. 39 cpv. 1 e 31 La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d LBI41 è avviata con un’azione proposta in una delle forme previste dall’articolo 130 del Codice di procedura civile42.3 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti la procedura sommaria.
Art. 41a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 15 marzo 20241 I procedimenti di ricorso contro le decisioni dell’IPI emesse prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 sono retti dal diritto anteriore.2 Il principio dell’incompatibilità secondo l’articolo 10 capoverso 4, secondo cui i giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza dinanzi all’IPI, non si applica ai giudici ordinari che sono membri del Tribunale federale dei brevetti all’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024. Non si applica neppure nel caso in cui tali giudici siano rieletti.