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AS 2026 235

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

1 Gli allegati 2, 8, 14, 14a, 15b, 15c e 333 sono modificati.

2 L’allegato 13a è sostituito dalla versione qui annessa.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 maggio 2026 alle ore 23.004.

2 L’allegato 13a entra in vigore il 26 maggio 2026.

21 maggio 2026

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 20a)

Cripto-attività soggette al divieto di transazioni

A7A5

RUBx

Rublo digitale