AS 2026 235
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
1 Gli allegati 2, 8, 14, 14a, 15b, 15c e 333 sono modificati.
2 L’allegato 13a è sostituito dalla versione qui annessa.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 maggio 2026 alle ore 23.004.
2 L’allegato 13a entra in vigore il 26 maggio 2026.
21 maggio 2026 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 20a)
Cripto-attività soggette al divieto di transazioni
A7A5
RUBx
Rublo digitale