AS 2026 236
AS 2026 236
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1008. 40 29 Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008. 50 29 Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1008. 60 39 Triticale per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 6.00 1008. 90 27 Altri cereali per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.00 1104. 22 20 Altri cereali lavorati di avena per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 14.40 1104. 29 32 Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 10.20
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.
20 maggio 2026 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |