AS 2026 239
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 83a cpv. 1 nota a piè di pagina1 Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE2, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato Schengen perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen3.
Art. 87 cpv. 1bis lett. g, nota a piè di pagina1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen4 sono soddisfatte;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |