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AS 2026 240

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 lett. hAi sensi della presente ordinanza s’intende per:h. regioni transfrontaliere: i Cantoni situati lungo le frontiere nazionali della Svizzera e i Cantoni di Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

Art. 3 cpv. 1, nota a piè di pagina1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen2.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, nota a piè di pagina1 Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen3, anche le seguenti condizioni d’entrata:

Art. 8 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina2 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata, o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen4);

Titolo dopo l’art. 10Sezione 2a: Restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica

Art. 10a Eccezioni alle restrizioni d’entrata (art. 5 cpv. 3 e 65a LStrI)1 Se la SEM autorizza eccezioni alle restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a capoverso 2 LStrI, la persona in questione è autorizzata a entrare in Svizzera per un soggiorno breve.2 Se l’entrata in Svizzera è autorizzata secondo il capoverso 1, l’avente diritto può entrare insieme alle persone seguenti:a. il coniuge, il partner registrato o il partner con cui convive;b. i figli minorenni; oc. un accompagnatore se l’avente diritto necessita assistenza.[tab]3 Le persone soggette all’obbligo del visto e autorizzate a entrare in virtù dei capoversi 1 e 2 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.

Art. 10b Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del vistoLa rappresentanza all’estero competente o la SEM può rilasciare un certificato per cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto se:a. il certificato è necessario per il viaggio e il trasporto; eb. la loro entrata è autorizzata nonostante le restrizioni d’entrata a tutela della salute pubblica.

Art. 11 lett. cUn visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:c. entrata in Svizzera secondo l’articolo 10a capoversi 1 e 2.

Art. 28, primo periodo, nota a piè di paginaLe entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen5. …

Art. 29 Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen (art. 9 LStrI)1 I controlli alle frontiere negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via aerea sono retti dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen6.2 L’entrata attraverso aerodromi che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli alle frontiere nell’area d’atterraggio.

Art. 29a, rubrica, nonché cpv. 1 nota a piè di pagina Frontiere interne Schengen della Svizzera1 In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d’esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l’articolo 23 del codice frontiere Schengen8.

Art. 30 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 8 LStrI)1 Ciascuna autorità della Confederazione o dei Cantoni competente per la garanzia dell’ordine pubblico o della sicurezza interna può presentare alla SEM una richiesta scritta motivata per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera lungo tutti o determinati tratti delle frontiere interne Schengen della Svizzera.2 La decisione sul ripristino e sulla proroga dei controlli di frontiera spetta:a. al Consiglio federale, previa consultazione delle autorità interessate della Confederazione, nello specifico l’UDSC, e dei Cantoni;b. al DFGP, in casi urgenti.3 Il Consiglio federale ordina la revoca anticipata dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea alle frontiere interne Schengen qualora non risultino più necessari, in particolare se lo scopo perseguito può essere raggiunto anche con misure meno incisive.4 Il Consiglio federale informa le commissioni competenti di entrambe le Camere in merito al ripristino e alla proroga dei controlli di frontiera nonché alla loro durata.

Art. 31 Competenza per i controlli alle frontiere1 Il DFGP disciplina l’esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen e alle frontiere interne Schengen della Svizzera.2 I collaboratori dell’UDSC eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen in virtù degli accordi tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e i Cantoni (art. 97 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane).3 In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, questi controlli sono eseguiti dai collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere, d’intesa con i Cantoni di frontiera.4 I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell’UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui agli articoli 64 capoverso 1 lettere a e b e 64cbis LStrI.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 lett. e Portata dell’obbligo di diligenza (art. 92 LStrI)2 I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:e. impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d’entrata disposta dal Consiglio federale secondo l’articolo 65a LStrI o dal Consiglio dell’UE secondo l’articolo 21bis del codice frontiere Schengen10, sempreché tale restrizione d’entrata sia applicabile alla Svizzera in virtù di un accordo con l’UE.

Art. 34b cpv. 1, frase introduttiva nota a piè di pagina, nonché lett. e1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti11, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA12 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:e. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 35 cpv. 3 lett. c3 È competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, segnatamente:c. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportualeLe autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome della SEM, del DFAE o dei Cantoni a seconda della competenza.

Titolo prima dell’art. 45Sezione 9:
Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Titolo prima dell’art. 54Sezione 10:
Sorveglianza dell’arrivo agli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Art. 63 cpv. 11 Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il DFF e con le autorità cantonali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).

Art. 64, frase introduttivaLa SEM, le autorità federali e cantonali competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti (autorità che distaccano i consulenti) e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:

Art. 65 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti1 D’intesa con le autorità che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.2 D’intesa con la SEM e con le autorità che distaccano i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:a. la definizione di obiettivi comuni;b. la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.3 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità che distaccano i consulenti.

Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti1 D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le autorità svizzere competenti per il controllo alla frontiera e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.2 D’intesa con le autorità nazionali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:a. la definizione di obiettivi comuni;b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.3 L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

6 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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