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AS 2026 241

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 26d, rubricaModulo standard (art. 64b e 64cbis cpv. 3 LStrI)

Art. 26f cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo dopo l’art. 26hSezione 2d:
Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen

Art. 26i Statistiche1 Conformemente all’allegato XII parte A del codice frontiere Schengen2, la SEM compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.2 Le statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

6 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi