AS 2026 241
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 26d, rubricaModulo standard (art. 64b e 64cbis cpv. 3 LStrI)
Art. 26f cpv. 22 Concerne soltanto il testo tedesco
Titolo dopo l’art. 26hSezione 2d:
Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen
Art. 26i Statistiche1 Conformemente all’allegato XII parte A del codice frontiere Schengen2, la SEM compila statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbis LStrI e le rende note su base annuale alla Commissione europea.2 Le statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
6 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |