(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)
Per il calcolo delle posizioni relative al rischio di credito, i derivati devono essere rappresentati da altre posizioni conformemente ai capoversi 2–5. Tra queste posizioni devono essere considerate soltanto quelle che sarebbero interessate dall’inadempienza di una controparte o di un gruppo di controparti associate.
I derivati lineari come «swap», «future», «forward» e derivati di credito devono essere rappresentati da altre posizioni conformemente alle prescrizioni per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di mercato secondo gli articoli 83–86a OFoP, nonché agli articoli 5–52 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di mercato delle banche e delle società di intermediazione mobiliare. Un titolo di Stato derivante dalla rappresentazione non deve essere incluso nella posizione complessiva nei confronti dello Stato in questione.
Un derivato di credito che si configura come una protezione del credito venduta deve essere rappresentato come posizione nei confronti del debitore di riferimento. Il valore della posizione corrisponde all’importo dovuto all’attivazione della protezione del credito, al netto del valore assoluto della protezione del credito.
Una «credit linked note» acquistata deve essere registrata sia come posizione in un prestito dell’emittente della «note» sia come posizione nel valore di base della «note» al rispettivo valore nominale.
Per i derivati non lineari le posizioni devono essere calcolate in base alla variazione del prezzo dell’opzione, ipotizzando una perdita di valore totale («jump-to-zero») dei valori di base sottostanti a un derivato.
Per il calcolo delle posizioni relative al rischio di credito della controparte si devono considerare:
a. i derivati con il rispettivo equivalente di credito secondo l’articolo 57 o 58 OFoP;
b. le operazioni di finanziamento di titoli calcolando la posizione dopo la riduzione dei rischi sotto forma di garanzie finanziarie conformemente all’articolo 61 OFoP secondo l’approccio semplice o completo di cui agli articoli 85–91 e 92–103 OCre-FINMA.