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AS 2026 247

Ordinanza della FINMA dell’8 maggio 2026 sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ORR-FINMA)

Preambolo

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visto l’articolo 3g della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche;
visti gli articoli 100 capoverso 1bis, 109 capoverso 6, 111a capoverso 2, 112 capoverso 1, 115 capoverso 3, 118 capoverso 1, 119 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP);
visto l’articolo 46 capoverso 5 della legge del 15 giugno 20183
sugli istituti finanziari,

ordina:

Capitolo 1 Associazione di controparti

Art. 1 Controparti associate da un rapporto di controllo

(art. 109 cpv. 1 lett. a e 6 OFoP)

Sussiste un rapporto di controllo fra controparti se:

  • a. una controparte partecipa direttamente o indirettamente all’altra controparte con oltre la metà dei diritti di voto; o

  • b. una controparte domina l’altra controparte in altro modo.

La banca deve verificare se sussiste un rapporto di controllo secondo il capoverso 1 lettera b almeno sulla base dei seguenti criteri:

  • a. accordi di voto che consentono il controllo della maggioranza dei voti;

  • b. influenza sulla nomina o sulla revoca dell’organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo o dell’organo competente per la gestione;

  • c. influenza sulla gestione.

I membri di un gruppo devono essere considerati un gruppo di controparti associate.

Art. 2 Controparti associate da un’interdipendenza economica

(art. 109 cpv. 1 lett. a e 6 OFoP)

Sussiste un’interdipendenza economica fra controparti se le difficoltà finanziarie di una controparte comporterebbero verosimilmente difficoltà finanziarie per l’altra controparte.

Sussiste un’interdipendenza economica in particolare nei seguenti casi:

  • a. almeno la metà delle entrate o delle uscite lorde annuali di una controparte proviene da transazioni effettuate con l’altra controparte;

  • b. una delle controparti garantisce o risponde degli impegni dell’altra controparte in misura così rilevante che la controparte garante o responsabile potrebbe diventare insolvente qualora dovesse onorare la fideiussione o la responsabilità;

  • c. una controparte vende i suoi prodotti e servizi all’altra controparte in misura così rilevante che l’altra controparte non può essere facilmente sostituita da altri acquirenti;

  • d. diverse controparti ricorrono a fondi provenienti dalla stessa fonte per rimborsare i crediti concessi loro dalla banca; tali controparti non dispongono di fonti indipendenti alternative i cui afflussi di fondi consentirebbero loro di rimborsare integralmente i crediti;

  • e. gran parte del finanziamento di più controparti dipende dalla stessa fonte e nessuna di queste controparti può trovare un’altra fonte di finanziamento in tempo utile in caso di default di tale fonte.

Art. 3 Assenza di associazione in caso di più consorzi

(art. 109 cpv. 1 lett. c e 6 nonché art. 110 OFoP)

Se una controparte è membro di più consorzi, non ne consegue che i consorzi in questione siano controparti associate.

Capitolo 2 Limite massimo per le posizioni nei confronti di società del gruppo estere

(art. 111a cpv. 1 e 2 OFoP)

Art. 4 Limitazione dell’eccezione al limite massimo per le posizioni interne al gruppo

Per le posizioni interne al gruppo della banca nei confronti di società del gruppo estere, l’eccezione al limite massimo secondo l’articolo 111a capoverso 1 OFoP non si applica in particolare nei seguenti casi:

  • a. se vi è una sproporzione tra queste posizioni interne al gruppo e i fondi propri di base di qualità primaria della banca (art. 5);

  • b. se la solvibilità delle società del gruppo estere è dubbia;

  • c. se le strutture del gruppo sono complesse.

Se le posizioni di cui al capoverso 1 superano il 100 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria computabili della banca corretti conformemente agli articoli 31–33 e 35–40 OFoP, la FINMA valuta se l’eccezione al limite massimo secondo l’articolo 111a capoverso 1 OFoP deve essere limitata. In caso di limitazione, la FINMA stabilisce un limite massimo in rapporto ai fondi propri di base di qualità primaria computabili corretti conformemente agli articoli 31–33 e 35–40 OFoP. A tal fine si basa su criteri quantitativi e qualitativi. È fatto salvo l’articolo 112 capoverso 2 OFoP.

Art. 5 Sproporzione tra le posizioni interne al gruppo e i fondi propri di base di qualità primaria della banca

Una sproporzione tra le posizioni interne al gruppo della banca nei confronti di società del gruppo estere e i fondi propri di base di qualità primaria della banca sussiste in particolare nei seguenti casi:

  • a. la posizione complessiva della banca nei confronti di una o più società del gruppo estere supera i fondi propri di base di qualità primaria computabili della banca corretti conformemente agli articoli 31–33 e 35–40 OFoP;

  • b. le posizioni della banca nei confronti di una o più società del gruppo estere che presentano le caratteristiche di un rimborso di fondi propri superano i fondi propri di base di qualità primaria liberamente disponibili della banca anche dopo la riduzione dei rischi mediante garanzie o compensazioni.

I fondi propri di base di qualità primaria liberamente disponibili corrispondono alla differenza tra i fondi propri di base di qualità primaria computabili della banca corretti conformemente agli articoli 31–33 e 35–40 OFoP e i fondi propri di base di qualità primaria necessari.

Art. 6 Limite massimo più elevato per le banche delle categorie 3–5 in caso di garanzie delle società del gruppo estere

Se la posizione complessiva nei confronti delle società del gruppo estere supera il limite massimo stabilito dalla FINMA secondo l’articolo 4 capoverso 2 e la parte eccedente è composta esclusivamente da garanzie di società del gruppo estere che servono alla riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 OFoP in relazione alla posizione complessiva della banca nei confronti di terzi, per tale parte, in deroga al limite massimo fissato dalla FINMA, si applica il seguente limite massimo:

  • a. 50 per cento per le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 20144 sulle banche (OBCR);

  • b. 100 per cento per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR.

Le garanzie che servono a ridurre i rischi in relazione a un singolo terzo possono ammontare al massimo al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria computabili della banca corretti conformemente agli articoli 31–33 e 35–40 OFoP.

Capitolo 3 Calcolo di determinate posizioni

Sezione 1 Posizioni nel portafoglio di negoziazione

Art. 7 Calcolo delle posizioni in caso di applicazione dell’approccio standard semplice dei rischi di mercato: principio

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Se calcola i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi di mercato secondo l’approccio standard semplice dei rischi di mercato (art. 82 cpv. 1 lett. a OFoP), la banca deve determinare le posizioni del portafoglio di negoziazione nei confronti delle rispettive controparti da considerare per la ripartizione dei rischi e calcolare tali posizioni nel modo seguente:

  • a. per i titoli di credito e gli strumenti partecipativi è determinante il valore contabile;

  • b. per i derivati e per le operazioni di finanziamento di titoli secondo l’articolo 2 lettera a dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 20245 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA), le posizioni devono essere calcolate secondo l’articolo 8;

  • c. le posizioni in titoli di credito coperti, ad eccezione delle obbligazioni fondiarie svizzere, devono essere calcolate secondo l’articolo 17;

  • d. le posizioni aventi carattere di investimento come posizioni su indice, posizioni di cartolarizzazione o fondi speculativi («hedge funds») devono essere calcolate secondo gli articoli 18–22;

  • e. per le altre posizioni si applicano per analogia le disposizioni relative al calcolo delle posizioni corrispondenti del portafoglio della banca contenute nel titolo quarto dell’OFoP, in particolare nel capitolo 2.

Art. 8 Calcolo delle posizioni per derivati e operazioni di finanziamento di titoli in caso di applicazione dell’approccio standard semplice dei rischi di mercato

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Per il calcolo delle posizioni relative al rischio di credito, i derivati devono essere rappresentati da altre posizioni conformemente ai capoversi 2–5. Tra queste posizioni devono essere considerate soltanto quelle che sarebbero interessate dall’inadempienza di una controparte o di un gruppo di controparti associate.

I derivati lineari come «swap», «future», «forward» e derivati di credito devono essere rappresentati da altre posizioni conformemente alle prescrizioni per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di mercato secondo gli articoli 83–86a OFoP, nonché agli articoli 5–52 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 20246 sui rischi di mercato delle banche e delle società di intermediazione mobiliare. Un titolo di Stato derivante dalla rappresentazione non deve essere incluso nella posizione complessiva nei confronti dello Stato in questione.

Un derivato di credito che si configura come una protezione del credito venduta deve essere rappresentato come posizione nei confronti del debitore di riferimento. Il valore della posizione corrisponde all’importo dovuto all’attivazione della protezione del credito, al netto del valore assoluto della protezione del credito.

Una «credit linked note» acquistata deve essere registrata sia come posizione in un prestito dell’emittente della «note» sia come posizione nel valore di base della «note» al rispettivo valore nominale.

Per i derivati non lineari le posizioni devono essere calcolate in base alla variazione del prezzo dell’opzione, ipotizzando una perdita di valore totale («jump-to-zero») dei valori di base sottostanti a un derivato.

Per il calcolo delle posizioni relative al rischio di credito della controparte si devono considerare:

  • a. i derivati con il rispettivo equivalente di credito secondo l’articolo 57 o 58 OFoP;

  • b. le operazioni di finanziamento di titoli calcolando la posizione dopo la riduzione dei rischi sotto forma di garanzie finanziarie conformemente all’articolo 61 OFoP secondo l’approccio semplice o completo di cui agli articoli 85–91 e 92–103 OCre-FINMA7.

Art. 9 Calcolo delle posizioni in caso di applicazione delle semplificazioni per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Se una banca calcola i fondi propri minimi applicando le semplificazioni per le banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR8 (art. 47a–47e OFoP), tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione devono essere calcolate secondo gli articoli 7 e 8.

Art. 10 Calcolo delle posizioni in caso di applicazione dell’approccio standard dei rischi di mercato o dell’approccio modello dei rischi di mercato

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Se calcola i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato secondo l’approccio standard dei rischi di mercato (art. 82 cpv. 1 lett. b OFoP) o l’approccio modello dei rischi di mercato (art. 82 cpv. 1 lett. c OFoP), la banca deve determinare e calcolare le posizioni del portafoglio di negoziazione nei confronti delle rispettive controparti da considerare per la ripartizione dei rischi.

Le posizioni di cui all’articolo 7 lettere a e b devono essere calcolate, in relazione ai rischi di credito, conformemente ai numeri 30.17–30.18 dello standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP. Le posizioni relative al rischio di credito della controparte devono essere calcolate secondo l’articolo 8 capoverso 6. Tutte le altre posizioni del portafoglio di negoziazione devono essere calcolate secondo l’articolo 7 lettere c–e.

Art. 11 Calcolo della posizione complessiva nei confronti di una controparte

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Nel calcolo della posizione complessiva nei confronti di una controparte, le posizioni del portafoglio di negoziazione possono essere compensate secondo le disposizioni degli articoli 12 e 13 dopo essere state calcolate conformemente agli articoli 7–10.

Se tale compensazione genera una posizione corta netta nei confronti di una controparte, a tale posizione deve essere attributo il valore zero.

Art. 12 Compensazione di posizioni in titoli di credito e strumenti partecipativi

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Le posizioni lunghe e corte in titoli di credito e strumenti partecipativi dello stesso emittente possono essere compensate tra di loro se la posizione corta è di pari rango o di rango posteriore rispetto alla posizione lunga.

Le banche che si avvalgono di questa possibilità di compensazione devono definire almeno tre categorie di rango.

Art. 13 Compensazione di posizioni coperte con derivati di credito

(art. 118 cpv. 1 lett. a OFoP)

Una posizione può essere compensata con il derivato di credito con il quale è coperta, se:

  • a. la posizione corta nel valore di base è di pari rango o di rango posteriore rispetto alla posizione lunga coperta; e

  • b. il valore di base del derivato di credito e la posizione coperta hanno lo stesso emittente.

In caso di compensazione, nei confronti del garante deve essere registrata una nuova posizione con valore pari alla compensazione.

Se una posizione è coperta da uno «swap» contro il rischio di perdita del credito («credit default swap») e il garante o il debitore di riferimento non è un istituto finanziario secondo il numero 30.28 LEX nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, anziché la posizione di cui al capoverso 2 deve essere registrato l’equivalente di credito dello «swap» contro il rischio di perdita del credito.

L’equivalente di credito deve essere calcolato secondo l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati (SA-CCR) (art. 57 OFoP e art. 3–27 OCre-FINMA9). Le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR10 che detengono posizioni non rilevanti in derivati secondo l’articolo 28 OCre-FINMA e le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR possono applicare, al posto del SA-CCR, l’approccio standard semplificato (SA-CCR semplificato) (art. 58 OFoP e art. 29–35 OCre-FINMA) oppure l’approccio basato sul valore di mercato (art. 58 OFoP e art. 36–40 OCre-FINMA).

Art. 14 Trattamento di «swap» contro il rischio di perdita del credito con più debitori di riferimento

(art. 119 cpv. 3 lett. b OFoP)

Per il trattamento degli «swap» contro il rischio di perdita del credito con più debitori di riferimento si applica quanto segue:

  • a. per gli «nth-to-default-swap», n>0, gli importi coperti da questi «swap» non devono essere dedotti dalla posizione complessiva nei confronti del debitore; nella posizione complessiva nei confronti del rispettivo debitore deve essere considerato un equivalente di credito che corrisponda al massimo alla somma dei versamenti dei premi ancora dovuti e non scontati;

  • b. le n-1 posizioni più piccole del paniere, ponderate in funzione del rischio, non devono essere considerate nella posizione complessiva nei confronti degli emittenti corrispondenti; in caso di default di una delle posizioni contenute nel paniere, il valore n si riduce di volta in volta di un’unità.

Sezione 2 Posizioni nei confronti di controparti centrali

(art. 118 cpv. 1 lett. b OFoP)

Art. 15 Posizioni derivanti da servizi di compensazione

Le posizioni derivanti da servizi di compensazione devono essere considerate nella posizione complessiva nei confronti di una controparte centrale ai seguenti valori:

  • a. le posizioni derivanti da attività di negoziazione secondo l’articolo 77b capoverso 2 lettere a–c OFoP: al valore da calcolare secondo l’approccio ad esse applicabile nel quadro della ripartizione dei rischi;

  • b. un margine non esposto al rischio di insolvenza nei confronti della controparte: al valore zero;

  • c. un margine esposto al rischio di insolvenza nei confronti della controparte: al valore contabile del margine pagato;

  • d. un contributo prefinanziato al fondo di garanzia: al valore contabile di tale contributo;

  • e. un contributo non prefinanziato al fondo di garanzia: al valore zero;

  • f. una partecipazione al capitale proprio: al valore contabile della partecipazione.

Se la banca agisce in qualità di membro compensatore o è cliente di un membro compensatore, le posizioni derivanti dai servizi di compensazione devono essere attribuite alla controparte che essa considera tale nel calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42b lettera a OFoP.

Art. 16 Altre posizioni quali posizioni derivanti da servizi di compensazione

Nella posizione complessiva nei confronti di una controparte centrale devono essere considerate le seguenti posizioni, nella misura in cui non siano direttamente correlate ai servizi di compensazione della controparte centrale:

  • a. linee di rifinanziamento;

  • b. linee di credito;

  • c. garanzie;

  • d. altre posizioni non direttamente correlate ai servizi di compensazione della controparte centrale.

Queste posizioni sono calcolate per analogia secondo gli articoli 113–119 OFoP nonché secondo la presente ordinanza.

Sezione 3 Posizioni in titoli di credito coperti

(art. 118 cpv. 1 lett. c OFoP)

Art. 17

A un titolo di credito coperto è attribuito un valore d’esposizione del 20 per cento del suo valore nominale se al momento della sua emissione e durante tutta la sua durata sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–e OFoP.

Se le condizioni non sono soddisfatte, al titolo di credito coperto è attribuito un valore d’esposizione pari al 100 per cento del suo valore nominale.

Per calcolare il tasso di anticipo massimo applicabile agli immobili, al momento dell’emissione dei titoli di credito coperti e durante tutta la loro durata devono essere soddisfatte le esigenze di cui al numero 36.131, punti (2) e (3) dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

Sezione 4 Posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento

(art. 118 cpv. 1 lett. d OFoP)

Art. 18 Principio

La banca deve attribuire le proprie quote in un investimento collettivo di capitale, in una cartolarizzazione o in un’altra struttura di investimento alle controparti sottostanti ai valori patrimoniali della struttura. Tale principio si applica sia agli investimenti diretti nella struttura sia alle quote detenute indirettamente nella struttura di investimento tramite una persona giuridica.

L’attribuzione delle quote deve essere effettuata secondo gli articoli 19–21.

Art. 19 Controparti da considerare

La banca deve identificare i valori patrimoniali detenuti dalla struttura di investimento. A tal fine deve applicare l’approccio «look through» (LTA).

Se il valore finanziario della quota della banca in una struttura di investimento ammonta almeno allo 0,25 per cento dei suoi fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, si applica quanto segue:

  • a. la posizione in un valore mobiliare deve essere calcolata secondo gli articoli 20 e 21;

  • b. la banca deve identificare mediante l’approccio LTA la controparte sottostante ai valori patrimoniali nei quali detiene un investimento pari almeno allo 0,25 per cento dei suoi fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP e attribuire alla controparte la posizione corrispondente;

  • c. la banca può scegliere, per i valori patrimoniali nei quali detiene un investimento inferiore allo 0,25 per cento dei suoi fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, se effettuare l’attribuzione secondo la lettera b oppure se attribuire la posizione corrispondente alla struttura di investimento quale controparte.

Se il valore finanziario della quota della banca in una struttura di investimento è inferiore allo 0,25 per cento dei suoi fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, per i valori patrimoniali nei quali la banca detiene un investimento non deve essere identificata la controparte sottostante. La posizione pari al valore finanziario della quota può essere attribuita alla struttura di investimento quale controparte.

Se la banca non può identificare i valori patrimoniali sottostanti e le controparti corrispondenti di una struttura di investimento, si applica quanto segue:

  • a. se l’importo complessivo dei valori finanziari delle quote nella struttura di investimento è inferiore allo 0,25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, la banca deve attribuire l’importo complessivo alla struttura di investimento quale controparte;

  • b. se l’importo complessivo dei valori finanziari delle quote nella struttura di investimento ammonta almeno allo 0,25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, la banca deve attribuire l’importo complessivo a una controparte da designare come «cliente ignoto»; tutte le posizioni da attribuire alla controparte designata come «cliente ignoto» devono essere aggregate alla posizione complessiva senza compensazione.

Per le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR11 che dispongono di posizioni irrilevanti secondo l’articolo 52 capoverso 2 OCre-FINMA12 in strutture di investimento, nonché per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR, per il trattamento dei valori finanziari delle quote in conformità ai capoversi 2, 3 e 4 si applica un valore limite del 2 per cento anziché dello 0,25 per cento.

Art. 20 Calcolo delle posizioni in strutture di investimento nelle quali gli investitori hanno lo stesso rango

Nelle strutture di investimento nelle quali gli investitori hanno lo stesso rango, la posizione in un valore patrimoniale corrisponde alla quota pro rata detenuta dalla banca in una struttura di investimento moltiplicata per l’importo del valore patrimoniale della struttura di investimento.

Art. 21 Calcolo delle posizioni in strutture di investimento nelle quali gli investitori hanno ranghi differenti

Nelle strutture di investimento nelle quali gli investitori hanno ranghi differenti, la posizione in un valore patrimoniale corrisponde al risultato del calcolo seguente:

  • a. determinare i due valori seguenti:

    1. il valore della tranche in cui la banca detiene un investimento,

    2. il valore nominale di ogni valore patrimoniale nel portafoglio di valori patrimoniali della struttura di investimento;

  • b. moltiplicare il valore più basso dei due valori determinati secondo la lettera a per la quota pro rata della partecipazione della banca nella tranche.

Art. 22 Verifica e trattamento di rischi supplementari

Per ogni struttura di investimento la banca deve verificare se esistono terzi che rappresentano un fattore di rischio supplementare oltre ai valori patrimoniali.

Le strutture di investimento che presentano un fattore di rischio supplementare congiunto devono essere aggregate in un gruppo di controparti associate.

Se detiene anche altre posizioni nei confronti di un terzo che rappresenta un fattore di rischio supplementare congiunto, la banca deve sommare le proprie posizioni nelle strutture di investimento in questione a tali altre posizioni nei confronti del terzo. Questa disposizione si applica per analogia in caso di più fattori di rischio supplementari o più terzi.

Sezione 5 Posizioni da transazioni non regolate

(art. 118 cpv. 1 lett. e OFoP)

Art. 23

Il valore d’esposizione delle posizioni da transazioni non regolate (art. 106 OFoP) corrisponde al valore di rimpiazzo al netto di eventuali adeguamenti di valore.

Capitolo 4 Misure di riduzione dei rischi

(art. 115 cpv. 3, art. 119 cpv. 3 e 4 OFoP)

Art. 24 Considerazione di misure di riduzione dei rischi

Se nel calcolo dei fondi propri minimi si considera una misura di riduzione del rischio di credito o del rischio di credito della controparte secondo l’articolo 61 OFoP, tale misura deve essere considerata anche nel calcolo della posizione complessiva secondo l’articolo 119 OFoP. Tale principio si estende anche alle garanzie finanziarie per ridurre i rischi nel calcolo dell’equivalente di credito di derivati (art. 56 OFoP).

La posizione dopo la riduzione dei rischi è calcolata secondo le regole per il calcolo dei fondi propri minimi, fermo restando che per il calcolo della posizione complessiva non possono essere applicati approcci modello.

Se viene considerata una misura di riduzione dei rischi per ridurre una posizione nei confronti della controparte originaria, presso il garante deve essere registrata una posizione corrispondente alla riduzione. È fatto salvo l’articolo 13 capoverso 3.

I crediti iscritti a bilancio sotto forma di crediti nei confronti di una controparte possono essere compensati con impegni iscritti a bilancio sotto forma di depositi della controparte, purché le condizioni di cui agli articoli 65 e 66 OCre-FINMA13 siano soddisfatte.

La compensazione di posizioni interne al gruppo può essere considerata come misura di riduzione dei rischi se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 65 e 66 OCre-FINMA, fermo restando che la comprova dell’efficacia di cui all’articolo 65 lettera d OCre-FINMA deve essere fornita mediante perizie giuridiche esterne da aggiornare a intervalli adeguati.

Art. 25 Eccezioni alla registrazione di posizioni presso il garante

Se viene applicato l’approccio completo, le garanzie non devono essere registrate nella posizione complessiva nei confronti del garante qualora le posizioni coperte da tali garanzie, a esclusione di dette garanzie, siano inferiori a:

  • a. lo 0,25 per cento dei fondi propri di base computabili della banca corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP; e

  • b. 100 milioni di franchi.

Nelle operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe, le garanzie non devono essere registrate nella posizione complessiva nei confronti del garante se le condizioni di cui all’articolo 101 OCre-FINMA14 sono adempiute. Ciò vale anche per le operazioni pronti contro termine e operazioni analoghe il cui patto di riacquisto è espresso in franchi o in una valuta estera.

Se constata che sussiste una netta eccedenza di copertura e che le garanzie sono sufficientemente diversificate, al posto del valore limite di cui al capoverso 1 lettera a, la banca può applicare un valore limite del 2 per cento.

Se l’intero portafoglio di crediti «lombard» di una banca della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR15, ad esclusione delle garanzie corrispondenti, ammonta al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili della banca corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, per i crediti «lombard» la banca può rinunciare a registrare le garanzie corrispondenti secondo l’articolo 24 capoverso 3 e applicare l’articolo 31, se constata che:

  • a. i singoli crediti «lombard» presentano una netta eccedenza di copertura; e

  • b. le garanzie costituite in pegno per ogni credito sono sufficientemente diversificate.

Art. 26 Rischi supplementari legati a garanzie finanziarie all’estero

Se per le posizioni complessive nei confronti di controparti o nei confronti di gruppi di controparti associate si considera una riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1 lettera d OFoP sotto forma di garanzie finanziarie depositate presso una società del gruppo estera, la banca deve accertarsi, conformemente all’articolo 65 lettera b OCre-FINMA16, che i rischi supplementari associati o derivanti dalla misura di riduzione dei rischi siano adeguatamente rilevati, limitati e sorvegliati.

Art. 27 Superamento temporaneo del limite massimo a seguito della registrazione di garanzie

Se la registrazione di garanzie finanziarie conformemente agli articoli 24 e 25 comporta il superamento del limite massimo nei confronti del garante, tale superamento è consentito nell’ambito dell’approccio completo per un periodo massimo di tre mesi.

Capitolo 5 Agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5

(art. 112 cpv. 1 OFoP)

Art. 28 Riserve latenti

Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR17 possono considerare, in aggiunta ai fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 OFoP, le riserve latenti per:

  • a. l’identificazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti di cui all’articolo 95 OFoP;

  • b. il calcolo del limite massimo dei grandi rischi di cui agli articoli 97–98 OFoP;

  • c. gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 100 capoverso 4 lettere b e c OFoP;

  • d. le soglie di comunicazione di cui all’articolo 100 capoverso 5bis OFoP.

Possono essere considerate unicamente le riserve latenti che figurano nella posizione «Altri accantonamenti». Possono essere considerate soltanto se sono contabilizzate su un conto speciale e contrassegnate quali fondi propri. Le passività fiscali differite devono essere detratte conformemente all’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 202418 sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio della banca nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.

Art. 29 Posizioni interbancarie a breve termine

In deroga all’articolo 113 capoverso 1 OFoP, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR19 possono ponderare con un’aliquota del 50 per cento le posizioni a vista oppure «overnight» della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 2 lettera d in combinato disposto con l’articolo 68 capoverso 1 OFoP nei confronti delle seguenti controparti:

  • a. banche che non hanno rilevanza sistemica con un rating esterno delle classi di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP, fermo restando che non possono essere utilizzati i rating esterni basati su una garanzia implicita dello Stato, tranne che per le posizioni nei confronti di banche di proprietà statale;

  • b. banche cantonali che non hanno rilevanza sistemica, se il Cantone risponde di tutti gli impegni non postergati.

In caso di più rating esterni di agenzie di rating scelte dalla banca, la classe di rating è determinata conformemente all’articolo 64 capoverso 6 OFoP.

Se una controparte secondo il capoverso 1 fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero, l’aliquota ridotta del 50 per cento di cui al capoverso 1 è applicabile soltanto se tale controparte è l’unità bancaria dominante del gruppo finanziario. Se si tratta di una controparte interna al gruppo devono essere adempiute anche le condizioni di cui all’articolo 111a capoverso 1 OFoP.

Art. 30 Finanziamento di immobili d’abitazione

In deroga all’articolo 113 capoverso 1 OFoP, in caso di posizioni garantite da pegno immobiliare su immobili d’abitazione in Svizzera, le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR20 possono ponderare con un’aliquota dello 0 per cento la parte della posizione inferiore a un tasso di anticipo secondo l’articolo 72a capoverso 1 OFoP del 50 per cento.

Art. 31 Registrazione di garanzie secondo l’approccio completo

Se per ridurre una posizione nei confronti di una controparte viene considerata una misura di riduzione dei rischi, conformemente all’approccio completo le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR21 possono rinunciare alla registrazione di una nuova posizione corrispondente secondo l’articolo 24 capoverso 3 nei confronti del garante.

Se rinuncia alla registrazione, la banca deve provvedere in altro modo a rilevare, limitare e sorvegliare adeguatamente il rischio di una concentrazione dei rischi di credito legati alle garanzie. A tal fine deve effettuare con frequenza adeguata stress test che tengano conto anche dei valori realizzabili di tutte le garanzie ricevute.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 32 Disposizione transitoria sull’applicazione di rating esterni con garanzia implicita dello Stato

Per determinare la classe di rating in relazione alle posizioni interbancarie a breve termine secondo l’articolo 29, fino al 31 dicembre 2027 possono essere utilizzati i rating esterni basati su una garanzia implicita dello Stato, nella misura in cui non sussista alcun rating esterno corrispondente non basato su una garanzia implicita dello Stato.

Art. 33 Disposizione transitoria sul calcolo delle posizioni nel portafoglio di negoziazione

Fino al 31 dicembre 2027, le banche che calcolano i fondi propri minimi richiesti per la copertura dei rischi di mercato secondo l’approccio standard dei rischi di mercato (art. 82 cpv. 1 lett. b OFoP) o l’approccio modello dei rischi di mercato (art. 82 cpv. 1 lett. c OFoP) possono applicare l’articolo 7 anziché l’articolo 10.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

8 maggio 2026

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

La presidente, Marlene Amstad