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AS 2026 25

Ordinanza del DATEC sulle demarcazioni speciali

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 72 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale (OSStr),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la realizzazione, la configurazione e l’applicazione delle demarcazioni speciali.

Art. 2 Numeri accanto a denominazioni di segnali, simboli e demarcazioni

I numeri tra parentesi dopo le denominazioni di segnali, simboli e demarcazioni si riferiscono alle figure di cui all’allegato 2 OSStr.

Art. 3 Principi

La competenza per l’applicazione e la rimozione delle demarcazioni speciali è disciplinata dall’articolo 104 OSStr.

Le autorità competenti impiegano le demarcazioni speciali in modo opportuno e con moderazione.

In assenza di prescrizioni nella legislazione stradale, le demarcazioni speciali devono essere realizzate, configurate e applicate secondo le norme tecniche riconosciute.

Le demarcazioni speciali sono illustrate con esempi nell’allegato.

Sezione 2 Demarcazioni speciali ammesse

Art. 4 Possibile presenza di bambini

La demarcazione speciale «Possibile presenza di bambini» può essere utilizzata per indicare situazioni pericolose in corrispondenza di scuole e scuole dell’infanzia in aggiunta al segnale di pericolo «Bambini» (1.23).

È costituita dal segnale di pericolo al suolo «Bambini» e dalla scritta «Scuola» in caratteri bianchi.

Art. 5 Velocità massima nelle zone con limite di velocità di 30 km/h

La demarcazione speciale «Velocità massima nelle zone con limite di velocità di 30 km/h» può essere utilizzata, in aggiunta al segnale per zone (2.59.1), all’ingresso nella zona per evidenziare il limite generale di velocità vigente.

Può essere applicata anche su strade orientate al traffico integrate nelle zone con limite di velocità di 30 km/h.

È costituita dalla parola «ZONA» e dal numero «30» in caratteri bianchi.

In caso di zone estese, la demarcazione speciale «Velocità massima nelle zone con limite di velocità di 30 km/h» può essere applicata anche all’interno della zona. In questo caso è costituita solo dal numero «30» in caratteri bianchi.

Art. 6 Velocità massima nelle zone d’incontro

La demarcazione speciale «Velocità massima nelle zone d’incontro» può essere utilizzata, in aggiunta al segnale di zona (2.59.5), per evidenziare il limite generale di velocità vigente.

È costituita dal numero «20» in caratteri bianchi.

Art. 7 Velocità massima 30 su tratti stradali

La demarcazione speciale «Velocità massima 30 su tratti stradali» può essere utilizzata, in aggiunta al segnale «Velocità massima 30» (2.30), per evidenziare il limite generale su tratti in cui la velocità è permanentemente ridotta a 30 km/h.

È costituita dal numero «30» in caratteri bianchi.

Art. 8 Diritto di precedenza da destra

La demarcazione speciale «Diritto di precedenza da destra» può essere utilizzata per evidenziare il diritto di precedenza da destra su strade secondarie se giustificato dalle condizioni di visibilità e dalla configurazione strutturale dello spazio stradale in un’intersezione poco visibile. Nelle zone d’incontro non è consentita.

È costituita da linee di direzione (6.03) che, in corrispondenza dell’intersezione, contrassegnano il lato sinistro della corsia per la svolta a destra.

Art. 9 Segnalazione di dossi artificiali

La demarcazione speciale «Segnalazione di dossi artificiali» può essere utilizzata per evidenziare dossi artificiali la cui visibilità non può essere sufficientemente garantita attraverso altri elementi di configurazione dello spazio stradale.

È costituita da al massimo tre triangoli bianchi disposti in senso longitudinale o da un motivo a scacchiera composto da due a quattro righe di quadrati bianchi.

Nelle strade a doppio senso di marcia i triangoli sono riportati sulla metà destra della rampa e il motivo a scacchiera su tutta la larghezza della rampa, sempre in entrambe le direzioni. Nelle strade a senso unico i triangoli sono riportati al centro della rampa e il motivo a scacchiera su tutta la larghezza della rampa, unicamente sul lato di accesso.

Art. 10 Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi

La demarcazione speciale «Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi» può essere utilizzata per evidenziare zone di intersezione o di preselezione su strade principali e strade secondarie con diritto di precedenza caratterizzate da traffico intenso laddove sussiste un rischio elevato che nell’attraversare la corsia ciclabile (6.09) il traffico motorizzato non rispetti il diritto di precedenza dei ciclisti.

È costituita dalla colorazione rossa della zona pericolosa. Il colore può essere applicato solo all’interno della corsia ciclabile, su tutta la larghezza.

Art. 11 Traffico tranviario in corrispondenza di passaggi pedonali

La demarcazione speciale «Traffico tranviario in corrispondenza di passaggi pedonali» può essere utilizzata per evidenziare il diritto di precedenza dei tram in corrispondenza di passaggi pedonali che attraversano i binari. Sui passaggi pedonali dotati di un impianto di segnali luminosi non è consentita.

È costituita da due segnali di pericolo «Tram» (1.18) capovolti l’uno rispetto all’altro e applicati tra le rotaie di ciascun binario.

Art. 12 Punti di attraversamento senza passaggi pedonali

La demarcazione speciale «Punti di attraversamento senza passaggi pedonali» può essere utilizzata per indicare punti idonei all’attraversamento, in particolare per bambini, laddove mancano i requisiti necessari per un passaggio pedonale.

È costituita da impronte di scarpe gialle di norma applicate sul marciapiede a una distanza di 10–30 cm dal margine della carreggiata su entrambi i lati della strada.

Art. 13 Obbligo del disco orario

La demarcazione speciale «Obbligo del disco orario» può essere utilizzata a integrazione della segnaletica per zone ed esclusivamente in zone estese per evidenziare, dopo ogni intersezione, la zona «Parcheggio con disco» e la limitazione di sosta vigente. Nelle zone blu non è consentita.

È costituita dal simbolo «Disco orario» all’interno di un rettangolo blu. Il simbolo corrisponde alla parte inferiore del segnale «Parcheggio con disco» (4.18). Nel rettangolo blu può inoltre essere indicata in caratteri bianchi la durata massima consentita della sosta.

Art. 14 Colorazione verde delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici

La demarcazione speciale «Colorazione verde delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici» può essere utilizzata per indicare posti di parcheggio o spazi in cui è vietata la sosta dotati di infrastrutture di ricarica.

È costituita dalla colorazione in verde dell’intera superficie dei posti di parcheggio o spazi in cui è vietata la sosta contrassegnati dal simbolo «Stazione di ricarica» (5.42).

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di istruzioni

Le istruzioni del DATEC dell’11 luglio 2024 concernenti demarcazioni speciali sulla carreggiata sono abrogate.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

19 dicembre 2025

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

(art. 3 cpv. 4)

Figure per la realizzazione, la configurazione e l’applicazione delle demarcazioni speciali

1. Possibile presenza di bambini (art. 4)

2. Velocità massima nelle zone con limite di velocità di 30 km/h (art. 5)

3. Diritto di precedenza da destra (art. 8)

4. Segnalazione di dossi artificiali (art. 9)

Dosso trapezoidale

Dosso rettangolare

Dosso a segmento circolare

Carreggiata a doppio senso di marcia

Carreggiata a senso unico

5. Colorazione rossa delle corsie ciclabili in punti pericolosi (art. 10)

6. Traffico tranviario in corrispondenza di passaggi pedonali (art. 11)

7. Punti di attraversamento senza passaggi pedonali (art. 12)

8. Obbligo del disco orario (art. 13)

9. Colorazione verde delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici (art. 14)