AS 2026 256
Decreto federale
che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)
del 22 dicembre 2023
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 20232,
decreta:
Art. 11 La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20123 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.2 Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione della Svizzera alla Convenzione.3 All’atto dell’adesione il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione in virtù dell’articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b della Convenzione e le seguenti riserve in virtù dell’articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione:a. Dichiarazione in merito all’articolo 15 paragrafo 2 lettere a e b:La Svizzera dichiara di escludere l’applicazione della Convenzione alle vie navigabili situate sul suo territorio non elencate nell’allegato I dell’Accordo europeo del 19 gennaio 19964 sulle grandi idrovie d’importanza internazionale.b. Riserva all’articolo 18 paragrafo 1 lettera a:La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell’acqua.c. Riserva all’articolo 18 paragrafo 1 lettera c:La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere d ed e.
Art. 2La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.
Art. 31 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato. Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023 La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023 Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 18 aprile 2024.52 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° luglio 2026. 27 maggio 2026 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
(art. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 23 settembre 19536 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:
Art. 126, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 | |
Responsabilità dell’armatore e degli addetti al recupero | 1 È armatore di una nave della navigazione interna il proprietario di battello secondo l’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 20127 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012). 2 Alla responsabilità dell’armatore e degli addetti al recupero secondo l’articolo 1 paragrafo 2 lettera c CLNI 2012 è applicabile l’articolo 48 capoversi 1 e 2 della presente legge. La limitazione della loro responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della CLNI 2012. |