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AS 2026 258

AS 2026 258
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI)La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di 12 periodi di conteggio.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.

2 Ha effetto sino al 31 gennaio 2027; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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