AS 2026 258
AS 2026 258
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI)La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di 12 periodi di conteggio.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2026.
2 Ha effetto sino al 31 gennaio 2027; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |