Lexipedia

AS 2026 26

AS 2026 26
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1ter1ter Per annunciarsi all’esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 non ancora in possesso della licenza di una di queste categorie deve dimostrare di aver frequentato il corso di teoria della circolazione (art. 18).

Art. 18 cpv. 2, 6 e 72 Il corso di teoria della circolazione può essere seguito al più presto sei mesi prima del raggiungimento dell’età minima.6 I Cantoni fissano i requisiti degli strumenti didattici o definiscono gli strumenti didattici da utilizzare. Nel quadro dell’obbligo di sorveglianza di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sui maestri conducenti controllano:a. la qualità del corso di teoria della circolazione;b. la conformità degli strumenti didattici ai requisiti o l’utilizzo degli strumenti prescritti.7 Possono delegare a terzi l’attività di controllo di cui al capoverso 6.

Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2025Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 e ha superato l’esame teorico di base senza aver seguito il corso di teoria della circolazione, al momento dell’iscrizione all’esame pratico di conducente deve dimostrare di aver seguito tale corso, a meno di esserne dispensato.

II

Gli allegati 11 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

19 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

Cifra II n. 1.21.2 Il conducente:1.2.1 sviluppo del senso della guida e teoria dei pericoli;1.2.2 importanza dell’atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;1.2.3 percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione, cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicamenti, stati d’animo e affaticamento;1.2.4 regole per un utilizzo ecologico dei veicoli (guida rispettosa dell’ambiente e parsimoniosa, riduzione del rumore), in particolare:– utilizzare la marcia più alta possibile,– passare tempestivamente alla marcia superiore,– spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello e semafori),– conoscenza del principio di sfruttamento della spinta;1.2.5 conoscenza dei sistemi di assistenza alla guida e di automazione per aumentare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico, in particolare:− differenza tra sistemi di assistenza alla guida e sistemi di automazione,− diverse funzioni (soprattutto di «assistenza continua»),− principali funzioni dei sistemi di assistenza alla guida e di automazione nonché relativi limiti e rischi,− uso dei sistemi di assistenza alla guida e di automazione,− importanza di mantenere un’attenzione costante e della prontezza di intervento o di ripresa del controllo.

(art. 22 cpv. 2 e 88 cpv. 1)

Esame pratico di conducente

Cifra I lett. a, b, f e gSono ammessi all’esame pratico di conducente:a. i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che:1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A, e2. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19);b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che:1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B, e2. sono in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno, se l’hanno ottenuta prima di aver compiuto 20 anni (art. 22);f. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che:1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1, e2. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19);g. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1;

AS 2026 26 | Lexipedia | Lexipedia