AS 2026 260
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 82gAbrogato
Art. 87 cpv. 1 lett. b1 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:b. immagini del volto;
Art. 87a Esperti in dattiloscopia e in immagini del voltoquinquies (art. 109l cpv. 1 e 2 LStrI)1 La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 109l capoverso 5 LStrI è affidata a un esperto in dattiloscopia o in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).2 La procedura è retta dagli articoli 11 capoversi 3–5 e 11a capoversi 3–6 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo (OAsi 3).3 L’esperto trasmette il risultato della verifica alla SEM e ai servizi del Corpo delle guardie di confine o delle autorità cantonali e comunali di polizia che hanno registrato i dati sulla cui base è stato attivato il confronto automatico in Eurodac.
Art. 87b Diritto d’accesso e diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati EurodacLa procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso e del diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dagli articoli 11b e 11c OAsi 33.
Art. 87cAbrogato
Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non-Schengen1 I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati non-Schengen, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.2 Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare in via eccezionale dati personali Eurodac a uno Stato non-Schengen, purché: a. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13584; e b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.3 Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell’esame di una domanda d’asilo, dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente o dell’applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/13515:a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; b. sesso;c. data, luogo e Paese di nascita;d. nazionalità;e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:1. tipo e numero del documento di viaggio,2. data di scadenza,3. autorità di rilascio,4. Paese di rilascio;f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.4 Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:1. data di rilevamento,2. data di comunicazione a Eurodac;b. i seguenti dati relativi all’interessato:1. Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità,3. luogo e data dello sbarco;c. identificativo utente dell’operatore.
Art. 88a, rubrica, nonché cpv. 1bis, 2 e 3Situazione particolare dei minorenni non accompagnati (art. 9b cpv. 4, 9c cpv. 4, 66 nonché 109l cpv. 2 LStrI)1bis Se la persona soggiornante illegalmente o rintracciata mentre attraversava irregolarmente una frontiera esterna è un minorenne non accompagnato, nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac essa dev’essere accompagnata da una persona di fiducia. 2 Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare immediatamente un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina senza indugio una persona di fiducia conformemente all’articolo 9b capoverso 4, 9c capoverso 4, 66 o 109l capoverso 2 LStrI per la durata della procedura secondo il diritto in materia di stranieri, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac nonché durante le procedure di accertamento e di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI. Agisce nell’interesse del bene del minore non accompagnato, gli fornisce consulenza e lo assiste in particolare nella comunicazione con le autorità.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
20 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |