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AS 2026 261

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 11 La presente ordinanza disciplina l’entrata, il transito aeroportuale, il rilascio del visto agli stranieri e la procedura di accertamento in caso di soggiorno illegale o di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen.

Titolo dopo l’art. 68Sezione 12a:
Accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale

Inserire gli art. 68a–68f prima del titolo della sezione 13

Art. 68a Informazioni sugli accertamenti1 Prima dell’inizio degli accertamenti, l’autorità competente per gli accertamenti informa lo straniero circa:a. lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/13562;b. i possibili risultati degli accertamenti;c. il suo diritto di presentare una domanda d’asilo;d. i suoi diritti e i suoi obblighi durante gli accertamenti, nello specifico l’obbligo di collaborare secondo la legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati.2 Nel corso della procedura informa lo straniero circa:a. i requisiti per l’entrata e il soggiorno, nello specifico le condizioni d’entrata di cui al regolamento (UE) 2016/3994, qualora tali informazioni non siano già state fornite in precedenza;b. l’accesso all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l’articolo 60 LStrI, se opportuno.3 L’informazione di cui ai capoversi 1 e 2 è fornita in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l’interessato comprende o si può presumere comprenda. Se necessario si ricorre a un interprete. Nel caso di stranieri minorenni, l’informazione è fornita secondo modalità a misura di minore e consone all’età, con il coinvolgimento di un genitore, di un familiare adulto o di una persona di fiducia.4 La SEM mette a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti i documenti necessari allo scopo di garantire un’informazione uniforme.

Art. 68b Assegnazione a un centro prima degli accertamentiPrima degli accertamenti lo straniero è assegnato a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi se:a. è rintracciato sul territorio della Svizzera e presenta una domanda d’asilo; oppure b. presenta una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero e non viene svolta una procedura d’asilo all’aeroporto secondo l’articolo 22 LAsi.

Art. 68c Conclusione degli accertamenti1 Gli accertamenti sono conclusi se:a. tutte le fasi degli accertamenti di cui agli articoli 9b capoverso 2 o 9c capoverso 2 LStrI, 21a capoverso 4 o 26 capoverso 1ter della legge del 26 giugno 19985 sull’asilo (LAsi) sono state espletate entro i termini prescritti;b. il termine è scaduto prima del completamento di tutte le fasi degli accertamenti.2 Se lo straniero non presenta una domanda d’asilo, dopo il completamento degli accertamenti l’autorità competente svolge una procedura di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI.3 Se durante gli accertamenti presenta una domanda d’asilo, dopo il completamento degli accertamenti lo straniero è indirizzato a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi.

Art. 68d Modulo per gli accertamenti1 Al termine degli accertamenti l’autorità competente per gli stessi compila un modulo secondo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/13566. Il modulo è messo a disposizione dalla SEM.2 L’interessato ottiene il modulo compilato o i risultati degli accertamenti in esso contenuti in forma cartacea o elettronica. Non sono comunicati i risultati della consultazione dei sistemi d’informazione ai fini del controllo di sicurezza.3 L’interessato può segnalare eventuali indicazioni errate figuranti nel modulo. L’autorità competente appone sul modulo compilato una nota corrispondente. Questo non deve comportare svantaggi per l’interessato nel quadro di una procedura successiva.4 L’autorità competente inoltra il modulo compilato all’autorità competente in vista della procedura successiva.

Art. 68e Costatazione di accertamenti svolti in precedenza1 Se in precedenza lo straniero è già stato sottoposto ad accertamenti, l’autorità competente non svolge ulteriori accertamenti.2 Può dare per acquisiti accertamenti svolti in precedenza se lo straniero è stato registrato nel sistema d’informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026.

Art. 68f Accertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di estradizione1 Se lo straniero è oggetto di un procedimento penale o di una procedura di estradizione pendente, si omettono gli accertamenti. Sono eccettuati i procedimenti penali avviati in virtù dell’articolo 115 LStrI.2 Se durante gli accertamenti è avviato un procedimento penale o una procedura di estradizione nei confronti dello straniero, si pone fine agli accertamenti. Sono eccettuati i procedimenti penali avviati in virtù dell’articolo 115 LStrI. Il motivo della cessazione degli accertamenti è indicato nel modulo di cui all’articolo 68d.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

20 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi