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AS 2026 263

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 15oSezione 1cbis:
Scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente(art. 111abis LStrI)

Art. 15obisLo scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente e la registrazione dei dati afferenti sono retti dagli articoli 6b e 6c dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

20 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi