AS 2026 263
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 15oSezione 1cbis:
Scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente(art. 111abis LStrI)
Art. 15obisLo scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente e la registrazione dei dati afferenti sono retti dagli articoli 6b e 6c dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.
20 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |