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AS 2026 279

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 17 luglio 20251 che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) è modificata come segue:

Art. 17 Movimenti di animali dalla zona di vaccinazione e al suo interno1 Gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione e al suo interno se:a. tutti gli altri animali delle specie ricettive tenuti nell’azienda di origine sono stati sottoposti a un esame clinico; eb. gli animali da trasferire sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima. 2 Se nella zona di vaccinazione è stata completata la vaccinazione di tutti gli animali delle specie ricettive conformemente al piano di vaccinazione, in deroga al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti anche animali non immunizzati, a condizione che siano risultati negativi al virus o agli anticorpi.3 I vitelli delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione e al suo interno dopo un esame clinico, se si trovano nel periodo di immunità dovuta agli anticorpi di origine materna. 4 Con l’autorizzazione del veterinario cantonale, gli animali possono essere trasportati direttamente per la macellazione anche qualora non soddisfino le condizioni previste dai capoversi 1–3.

Art. 18Abrogato

Art. 19 Invio di seme, ovuli ed embrioniIl seme, gli ovuli e gli embrioni possono essere inviati dalla zona di vaccinazione se gli animali donatori non presentano sintomi clinici 28 giorni prima della data del prelievo e per tutto il periodo del prelievo. Gli animali donatori devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:a. sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data di invio e si trovano ancora nel periodo di immunità alla data di invio;b. sono risultati negativi ai test sierologici sugli anticorpi effettuati su campioni di sangue come segue:1. per l’invio del seme: il primo giorno del prelievo e almeno 28 giorni dopo il periodo del prelievo,2. per l’invio di embrioni e ovuli: il giorno del prelievo.

Art. 20 Invio di pelli e pelame1 Le pelli e il pelame non lavorati possono essere trasportati al di fuori della zona di vaccinazione se sono sottoposti a un trattamento termico in un contenitore sigillato ermeticamente in modo tale da raggiungere un valore F0 minimo pari a 3.2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano alle pelli e al pelame di un animale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 17 capoversi 1–3.

Art. 21 Requisiti dei veicoli1 I veicoli utilizzati per il trasporto di animali delle specie ricettive devono essere a tenuta stagna e devono essere puliti, disinfettati e trattati con un insetticida sia prima sia dopo ogni trasporto. 2 Per il trasporto di animali delle specie ricettive direttamente a un macello e per qualsiasi trasporto di pelli e pelame di tali animali è sufficiente effettuare la pulizia dopo il trasporto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 5 giugno 20262.

3 giugno 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

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