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AS 2026 289

Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni1 Concerne soltanto il testo francese2 In tutta l’ordinanza «scambio di allegati» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «scambio di scritti».3 In tutta l’ordinanza «ragione commerciale» è sostituito con «ditta».4 In tutta l’ordinanza «su domanda» è sostituito con «su richiesta».

Art. 3 cpv. 22 Se i documenti di prova non sono redatti in una lingua ufficiale, l’IPI può esigere una traduzione e un’attestazione dell’esattezza di quest’ultima; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l’ingiunzione, la traduzione o l’attestazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.

Art. 7a Comunicazione elettronicaL’IPI determina le modalità tecniche della comunicazione elettronica e le pubblica in modo adeguato.

Art. 20, frase introduttivaL’opposizione deve contenere:

Art. 22 cpv. 2 e 32 Abrogato3 Nella sua prima risposta, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio da parte dell’opponente secondo l’articolo 12 capoverso 1 LPM.

Art. 24a, frase introduttivaLa domanda di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio deve contenere:

Art. 24c cpv. 22 Abrogato

Art. 28a Tassa di deposito in caso di divisione della domanda di registrazioneSe una domanda di registrazione viene divisa (art. 17a LPM), per ogni domanda divisa deve essere pagata una tassa di deposito.

Art. 36 cpv. 1bis e 31bis Lo scambio di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte del fascicolo.3 I documenti di prova che divulgano segreti di fabbricazione o d’affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.

Art. 37 cpv. 3, 4, 4bis e 53 Dopo la registrazione del marchio, il fascicolo può essere consultato da chiunque.4 Circa la consultazione dei documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3) decide l’IPI dopo aver sentito il depositante o il titolare del marchio.4bis Se l’interesse pubblico lo esige, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l’IPI a permettere agli uffici dell’Amministrazione federale di consultare il fascicolo.5 Abrogato

Art. 40 cpv. 1 nonché 3, frase introduttiva1 I marchi sono iscritti nel registro con le seguenti indicazioni:a. il numero di registro;b. la data di deposito;c. Concerne soltanto i testi tedesco e francesed. Concerne soltanto il testo tedescoe. Concerne soltanto il testo tedescof. Concerne soltanto il testo tedescog. Concerne soltanto il testo tedescoh. Concerne soltanto il testo tedescoi. la data di registrazione;j. Concerne soltanto il testo tedesco3 Nel registro sono iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

20 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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