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AS 2026 293

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole CFP / Addetto alle attività agricole CFP

Preambolo

15019

Addetta alle attività agricole CFP/

Addetto alle attività agricole CFP

Agrarpraktikerin EBA/Agrarpraktiker EBA

Agropraticienne AFP/Agropraticien AFP

15020

15021

Agricoltura

Colture speciali

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr),

ordina:

Sezione 1 Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Indirizzi professionali e profilo professionale

La professione di addetto alle attività agricole CFP prevede gli indirizzi professionali seguenti:

  • a. agricoltura;

  • b. colture speciali.

L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

Gli addetti alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica (CFP) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  • a. affiancano il gestore aziendale e il personale agricolo e sono responsabili di singoli incarichi e settori parziali; producono prodotti di origine vegetale e animale in modo sostenibile e, a seconda dell’azienda, si specializzano in determinati metodi di produzione, settori o animali; si distinguono per la loro abilità, lo spirito di osservazione e la sensibilità per le piante e gli animali; sono consapevoli dell’importanza della biodiversità per l’ecosistema, per la loro azienda e per la società;

  • b. nell’indirizzo professionale «agricoltura» curano e accudiscono gli animali da reddito in modo adeguato alla specie, attribuendo grande importanza al benessere degli animali; gestiscono inoltre la superficie inerbita e le colture campicole per ricavarne prodotti di alta qualità;

  • c. nell’indirizzo professionale «colture speciali» coltivano, curano e raccolgono colture speciali; preparano i prodotti per la vendita; a seconda dell’azienda, sono specializzati in colture orticole, vinicole o frutticole.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura due anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  • a. cura dei terreni coltivi:

    1. mantenere, curare e promuovere la biodiversità secondo le istruzioni,

    2. osservare e promuovere lo sviluppo delle piante e delle colture secondo le istruzioni,

    3. conservare la fertilità del suolo;

  • b. manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica:

    1. svolgere semplici lavori di manutenzione agli impianti e agli edifici agricoli,

    2. eseguire la manutenzione dei veicoli, delle macchine e dei piccoli apparecchi agricoli,

    3. manovrare i veicoli e le macchine agricoli;

  • c. organizzazione autonoma nel contesto dell’azienda:

    1. assumere incarichi nel contesto dell’azienda agricola,

    2. riferire le proprie osservazioni nel contesto dell’azienda agricola,

    3. presentare rapporti sui lavori svolti nell’azienda agricola;

  • d. detenzione di animali da reddito:

    1. osservare lo stato degli animali da reddito e promuoverne lo sviluppo,

    2. curare e accudire gli animali da reddito,

    3. foraggiare gli animali da reddito,

    4. ottenere prodotti di origine animale,

    5. stoccare e preparare i concimi aziendali secondo le istruzioni;

  • e. gestione della superficie inerbita e delle colture campicole:

    1. curare la superficie inerbita,

    2. raccogliere e conservare il foraggio grezzo secondo le istruzioni,

    3. organizzare e mantenere i pascoli secondo le istruzioni,

    4. impiantare, curare e nutrire le colture campicole,

    5. raccogliere e stoccare le colture campicole secondo le istruzioni;

  • f. coltivazione e cura delle colture speciali:

    1. lavorare il suolo per le colture speciali,

    2. nutrire e irrigare le colture speciali,

    3. regolare le piante infestanti e gli organismi nocivi secondo le istruzioni,

    4. seminare o piantare le colture speciali,

    5. curare le colture speciali;

  • g. raccolta e preparazione di prodotti delle colture speciali:

    1. raccogliere le colture speciali,

    2. preparare i prodotti delle colture speciali per l’ulteriore utilizzo,

    3. gestire i prodotti delle colture speciali in deposito e in cantina.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a–c le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere d–g le competenze operative sono obbligatorie come segue:

  • a. per l’indirizzo professionale «agricoltura»: tutte le competenze operative nei campi di competenze operative d e e;

  • b. per l’indirizzo professionale «colture speciali»: tutte le competenze operative nei campi di competenze operative f e g. Nell’azienda di tirocinio lo sviluppo delle competenze operative si basa sugli obiettivi di valutazione fissati nel piano di formazione.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

È ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione, purché siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo. Tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

Totale

  • a. Conoscenze professionali

  • – Cura dei terreni coltivi

    Manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica

    Organizzazione autonoma nel contesto dell’azienda

80

100

180

  • – Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

120

100

220

Totale conoscenze professionali

200

200

400

  • b. Cultura generale

120

120

240

  • c. Educazione fisica

40

40

80

Totale delle lezioni

360

360

720

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20253 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono otto o dieci giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro o cinque corsi come segue:

  • a. per l’indirizzo professionale «agricoltura»:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative / Competenze operative

Num. giorni

1

1

  • b: Manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica

4 giorni

1

2

  • b: Manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica

2 giorni

1

3

  • a3: Conservare la fertilità del suolo

  • e: Gestione della superficie inerbita e delle colture campicole

1 giorno

2

4

  • a3: Conservare la fertilità del suolo

  • b: Manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica

  • e: Gestione della superficie inerbita e delle colture campicole

2 giorni

2

5

  • d2: curare e accudire gli animali da reddito

1 giorno

Totale

10 giorni

  • b. per l’indirizzo professionale «colture speciali»:

Anno

Corsi

Campi di competenze operative / Competenze operative

Num. giorni

1

1

  • b: Manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica

5 giorni

1

2

  • a3: Conservare la fertilità del suolo

  • f: Coltivazione e cura delle colture speciali

  • g1: Raccogliere le colture speciali

1 giorno

2

3

  • a3: Conservare la fertilità del suolo

  • f: Coltivazione e cura delle colture speciali

  • g1: Raccogliere le colture speciali

1 giorno

2

4

  • a1: Mantenere, curare e promuovere la biodiversità secondo le istruzioni

1 giorno

Totale

8 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione4 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  • a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

    1. il profilo professionale,

    2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

    3. il livello richiesto per la professione;

  • b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;

  • c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  • a. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • b. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  • a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  • b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o

  • c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:

    1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

    2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo di attività dell’addetto alle attività agricole CFP,

    3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  • a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di quattro ore; vale quanto segue:

    1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

    2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

    3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,

    4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

  • a: Cura dei terreni coltivi

  • b: Manutenzione e utilizzo dell’infrastruttura tecnica

  • c: Organizzazione autonoma nel contesto dell’azienda

20 %

2

Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

60 %

3

Colloquio professionale

20 %

  • b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20255 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  • a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

  • b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

  • a. lavoro pratico: 60 per cento;

  • b. cultura generale: 20 per cento;

  • c. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  • a. lavoro pratico: 80 per cento;

  • b. cultura generale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica.

Il certificato federale di formazione pratica riporta l’indirizzo professionale.

Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta alle attività agricole CFP» / «Addetto alle attività agricole CFP».

Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  • a. la nota complessiva;

  • b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 4, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali;

  • c. l’indirizzo professionale.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del campo professionale «agricoltura»

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del campo professionale «agricoltura» è composta da:

  • a. 9–11 rappresentanti dell’organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm;

  • b. 2–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;

  • c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  • a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

  • b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;

  • c. sono rappresentati tutti gli indirizzi professionali.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  • a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

  • b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

  • c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

  • d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali AgriAliForm.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 14 novembre 20086 sulla formazione professionale di base Addetta alle attività agricole / Addetto alle attività agricole con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2029.

Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alle attività agricole CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alle attività agricole CFP in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

22 maggio 2026

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato