AS 2026 298
Ordinanza sull’energia (OEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 4b cpv. 4 lett. b n. 3 nonché cpv. 4bis e 54 Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:b. gli importatori che:3. dispongono di una garanzia di origine estera o di un certificato di origine estero per i combustibili e i carburanti importati. 4bis Gli importatori di combustibili o carburanti che dispongono di garanzie di origine estere o di certificati di origine esteri devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.5 Gli importatori di garanzie di origine estere o di certificati di origine esteri per gas rinnovabili o di altri certificati esteri per gas rinnovabili devono farli registrare presso l’organo d’esecuzione.
Art. 4c cpv. 1 lett. abis e b, 3 e 41 Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:abis. cede l’idrogeno cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;b. cede la quantità di biogas o di metano da altri vettori energetici rinnovabili cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o3 L’annullamento deve essere effettuato:a. per le garanzie di origine che nel trimestre precedente sono state utilizzate come prova della fornitura di gas rinnovabile svizzero alle stazioni di servizio, fino al 25° giorno del mese successivo al trimestre in questione;b. per le garanzie di origine che nell’anno precedente sono state utilizzate per una finalità diversa dalla prova della fornitura di gas rinnovabile svizzero alle stazioni di servizio, entro la fine di febbraio dell’anno successivo.4 Abrogato
Art. 12 Rimunerazione1 Il prezzo di mercato per la rimunerazione dell’elettricità corrisponde al prezzo sul mercato spot (day-ahead) per l’area di mercato Svizzera al tasso di cambio secondo la Banca nazionale svizzera. Nei fine settimana e nei giorni festivi si applica il tasso di cambio dell’ultimo giorno lavorativo della Banca nazionale svizzera.2 Il prezzo di mercato di riferimento determinante per il calcolo dell’importo della differenza secondo l’articolo 15 capoverso 1bis LEne corrisponde al prezzo di mercato di riferimento medio trimestrale di cui all’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20172 sulla promozione dell’energia.3 Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20013 sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8adecies OAEl4, il gestore di rete può prevedere, in deroga agli articoli 11, 12a e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la rimunerazione dell’elettricità immessa.
Art. 12 a Rimunerazioni minimeEx art. 12 cpv. 1bis
Art. 31 Ordine di priorità1 Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l’UFAM stabilisce un ordine di priorità.2 Per l’ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all’autorità cantonale. La priorità è data alle domande che riguardano:a. l’indennizzo dei costi di pianificazione già sostenuti; ob. i costi supplementari per misure già garantite.
Art. 80c Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2026Per gli impianti esistenti non ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8adecies OAEI5, la rimunerazione è versata secondo l’articolo 12 capoversi 1 e 1bis nella versione del 1° gennaio 2026, ma al più tardi entro il 31 dicembre 2027.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
2 Gli articoli 12, 12a e 80c entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
27 maggio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |