AS 2026 299
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 20 novembre 20241 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. f1 La garanzia di origine riporta come minimo:f. in caso di certificati di origine esteri per gas rinnovabili importati, la data di emissione del certificato originale;
Titolo prima dell’art. 8Sezione 4:
Trasferimento di garanzie di origine estere per gas rinnovabili, certificati di origine esteri per gas rinnovabili e altri certificati esteri per gas rinnovabili
Art. 8 cpv. 1 lett. c, 3 e 41 Per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o un certificato di origine estero per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:c. il certificato di origine estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»2 oppure la garanzia di origine estera si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica3 della «Association of Issuing Bodies»4.3 Se un certificato di origine estero per gas rinnovabili viene registrato nella banca dati di cui all’articolo 9, deve essere cancellato nel registro originale.4 Un certificato estero per gas rinnovabili che non è né una garanzia né un certificato di origine e proviene da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all’articolo 9, se soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d. L’importatore del certificato estero deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso.
Art. 10 cpv. 2 e 42 A tale scopo, può effettuare sopralluoghi, richiedere le informazioni e i rapporti necessari nonché un rinnovo della certificazione.4 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine che ha registrato nonché l’esportazione di garanzie d’origine e l’importazione di garanzie e di certificati di origine e di altri certificati esteri per gas rinnovabili.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
27 maggio 2026 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |