Lexipedia

AS 2026 3

Ordinanza sulle poste (OPO)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste è modificata come segue:

Art. 1 lett. i–oNella presente ordinanza si intende per:i. invio elettronico: contenuti o dati trasmessi per via elettronica da un mittente al sistema di recapito ibrido della Posta, che nella loro forma definitiva possono essere recapitati ai destinatari come invio indirizzato sia tramite il canale elettronico sia tramite quello ibrido; sono considerati come invii elettronici anche gli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità e che possono essere recapitati solo tramite il canale elettronico;j. sistema di recapito ibrido: sistema della Posta con cui un mittente può far spedire a un destinatario invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido;k. canale elettronico: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato per via elettronica al destinatario;l. canale ibrido: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato al destinatario come lettera (art. 2 lett. c LPO) o pacco (art. 2 lett. d LPO);m. invio elettronico singolo: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta in base alle condizioni generali;n. invio elettronico di massa: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta in base a condizioni contrattuali individuali;o. smistamento di invii elettronici: processo che garantisce il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido conformemente alle direttive del destinatario.

Art. 29 cpv. 1 lett. e1 Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati:e. invii elettronici.

Art. 32 cpv. 11 La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a nel 90 per cento dei casi per le lettere e i pacchi.

Titolo dopo l’art. 35Sezione 1a: Sistema di recapito ibrido

Art. 35a PrestazioniTramite un sistema di recapito ibrido, la Posta assicura il servizio universale e fornisce alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera le prestazioni seguenti:a. la gestione di una piattaforma per la presa in consegna, lo smistamento, il recapito e il salvataggio temporaneo di invii elettronici;b. la messa a disposizione di un’interfaccia utente e di interfacce di programmazione che consentano agli utenti di trasmettere invii elettronici e di recuperare invii elettronici trasmessi o ricevuti;c. il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido;d. la stampa, l’imbustamento o l’imballaggio, l’affrancatura e l’invio del contenuto di un invio elettronico come lettera o pacco;e. la notifica al destinatario, tramite il canale elettronico, immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico ad egli indirizzato;f. la trasmissione di invii elettronici a una piattaforma riconosciuta ai sensi dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento;g. l’identificazione e l’autenticazione dell’utente.

Art. 35b Recapito tramite il canale elettronico1 Per il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico è necessario l’espresso consenso del destinatario. Il destinatario può revocare il consenso in ogni momento senza indicarne i motivi.2 La Posta consente ai destinatari il ritiro di invii elettronici immediatamente dopo che essa li ha presi in consegna.3 Dopo la presa in consegna, la Posta appone a tutti gli invii elettronici un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica.4 Immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico, la Posta emette una conferma di ricezione per il mittente. Inoltre, su richiesta di quest’ultimo, emette le seguenti conferme:a. una conferma di ritiro: per ciascun destinatario, non appena ha ritirato per la prima volta l’invio elettronico;b. una conferma di mancato ritiro: se un destinatario di un invio elettronico non lo ha ritirato entro la fine del settimo giorno dopo la consegna.5 Gli invii e le conferme elettronici vengono cancellati 90 giorni dopo il recapito, a meno che non siano memorizzati in modo decentralizzato sui supporti di dati degli utenti. Sono fatti salvi obblighi di messa a disposizione o di conservazione, in particolare nei confronti delle autorità preposte al perseguimento penale. 6 La Posta comunica immediatamente al mittente se essa, per motivi tecnici o di altro tipo, non è in grado di recapitare tramite il canale elettronico un invio elettronico che questi ha accettato, o se può farlo solo con un ritardo.7 Fa sì che il destinatario di un invio elettronico, in modo semplice, possa:a. bloccare i mittenti affinché essi non abbiano più la possibilità di spedirgli ulteriori invii elettronici mediante il canale elettronico; b. comunicare ai mittenti che non desidera più ricevere invii elettronici con contenuto analogo.8 I mittenti di invii elettronici in relazione a scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo 35a lettera f non possono essere bloccati ai sensi del capoverso 7.

Art. 35c Recapito tramite il canale ibrido1 Ai destinatari che non hanno dato il loro consenso al recapito elettronico, che lo hanno revocato o che hanno bloccato il mittente in virtù dell’articolo 35b capoverso 7 lettera a, la Posta recapita gli invii elettronici attraverso il canale ibrido.2 A tale scopo esegue i passaggi di cui all’articolo 35a lettera d.3 Nell’ambito degli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo 35a lettera f, la Posta non è tenuta a recapitare invii elettronici tramite il canale ibrido.4 Per il recapito di invii elettronici singoli tramite il canale ibrido si applicano le scadenze seguenti:a. se l’invio elettronico viene spedito in un giorno lavorativo, lo stesso giorno la Posta produce la lettera o il pacco e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata per il trasporto;b. se l’invio elettronico viene spedito il sabato, la domenica o in un giorno festivo ordinario, la Posta produce la lettera o il pacco il primo giorno lavorativo successivo al giorno della presa in consegna dell’invio elettronico e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata per il trasporto.

Art. 35d Interfaccia utenteL’interfaccia utente del sistema di recapito ibrido deve poter essere accessibile e utilizzabile tramite tecnologie comuni.

Art. 35e Identificazione e autenticazione1 Gli utenti del sistema di recapito ibrido devono identificarsi e autenticarsi presso la Posta.2 L’identificazione può essere fatta nei modi seguenti:a. convalida tramite lettera dell’indirizzo di una persona fisica;b. esibizione di un documento ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 o verifica delle informazioni ai sensi dell’articolo 20b capoverso 1 dell’ordinanza del 15 novembre 20174 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; oc. esibizione di una prova elettronica dell’identità.3 La PostCom determina quali prove elettroniche dell’identità sono considerate valide.4 Gli utenti dell’interfaccia devono disporre di un conto utente presso la Posta.5 La procedura di autenticazione per l’accesso all’interfaccia utente deve essere conforme all’attuale stato della tecnica.6 La Posta deve bloccare l’accesso al sistema di recapito ibrido alle persone che hanno utilizzato l’identità di una persona inesistente o che non ha previamente acconsentito all’utilizzo del sistema di recapito ibrido.

Art. 35f Protezione e sicurezza dei dati1 I dati devono essere trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. 2 La Posta è autorizzata a trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche a condizione che ciò sia necessario per la fornitura delle prestazioni previste nella presente sezione e che tali dati non siano divulgati a terzi non autorizzati. 3 Si assicura che:a. i dati di contenuto e i metadati del sistema di recapito ibrido vengano salvati ed elaborati in maniera logicamente separata rispetto ad altri insiemi di dati;b. per il salvataggio e la trasmissione dei dati siano utilizzati metodi di criptaggio conformi all’attuale stato della tecnica;c. la trasmissione dei dati sia garantita in base agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura;d. dopo la cancellazione di un conto utente, tutti i dati che non sono necessari alla fornitura di servizi postali esterni al sistema di recapito ibrido saranno distrutti nel rispetto dei termini legali;e. se l’utente non ha effettuato l’accesso da più di due anni, il relativo conto utente verrà cancellato; la cancellazione deve essere preannunciata.4 La PostCom può stabilire le prescrizioni tecniche e organizzative applicabili alla protezione e alla sicurezza dei dati. Ne verifica periodicamente il rispetto.5 La Posta definisce per scritto le misure tecniche e organizzative atte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e tiene automaticamente traccia del trattamento dei dati.6 Impiega un sistema adeguato ai rischi per riconoscere e gestire gli incidenti legati alla sicurezza. Segnala alla PostCom gli incidenti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati classificati come rilevanti per la sicurezza.

Art. 35g Accesso non discriminatorio1 La Posta garantisce a terzi l’accesso non discriminatorio e trasparente alle installazioni elettroniche e alle prestazioni del sistema di recapito ibrido.2 Mette a disposizione di terzi interfacce di programmazione sicure per il sistema di recapito ibrido. In particolare fa in modo che gli invii elettronici:a. siano spediti tramite trasmissione diretta di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido; b. siano presi in consegna e ritirati tramite trasmissione sicura di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido.3 La PostCom emana una decisione in caso di controversie relative all’accesso non discriminatorio fra la Posta e terzi.

Art. 35h Combinazione con prestazioni che non rientrano nei mandati di servizio universaleLa Posta può combinare le prestazioni del sistema di recapito ibrido con prestazioni che non rientrano nei mandati di servizio universale, a condizione:a. di offrire anche una combinazione composta esclusivamente da prestazioni del servizio universale;b. di mettere anche a disposizione di terzi le interfacce di programmazione utilizzate ai fini della combinazione ai sensi dell’articolo 35g capoverso 2; ec. che la combinazione non si ripercuota negativamente sulla sicurezza e la protezione dei dati nel servizio universale.

Art. 35i Emolumenti e tassa di vigilanza1 La PostCom riscuote emolumenti amministrativi per le prestazioni e le decisioni in relazione all’accesso non discriminatorio al sistema di recapito ibrido.2 Riscuote una tassa annua di vigilanza presso la Posta per coprire i costi della vigilanza sul sistema di recapito ibrido non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti. 3 Il calcolo, l’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.

Art. 44 cpv. 1ter1ter Se la Posta adempie la prestazione di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b con un’offerta da realizzare attraverso la rete degli uffici postali e delle agenzie, si applicano le disposizioni in materia di raggiungibilità di cui al capoverso 1. Nelle zone con servizio a domicilio la Posta offre una soluzione alternativa al domicilio del cliente.

Art. 47 cpv. 2 e 82 La Posta fissa i prezzi degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a e degli invii elettronici singoli indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza.8 Gli invii elettronici recanti la dicitura «cecogrammi» sono trasportati gratuitamente, se:a. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; eb. il contenuto non persegue scopi di comunicazione commerciale.

Art. 60 cpv. 1 lett. e1 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare:e. informare in merito a incidenti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2026.

19 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi