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AS 2026 30

AS 2026 30
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1008.6039 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1008. 60 39 Triticale per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.50

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.

21 gennaio 2026

Ufficio federale della dogana
e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi

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