AS 2026 30
AS 2026 30
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1008.6039 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1008. 60 39 Triticale per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 5.50
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.
21 gennaio 2026 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |